Art. 177 D.Lgs. 152/06-RIFIUTI SPECIALI
Articolo visto e aggiornato il:
(Campo di applicazione e finalita')
1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione
delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva
2008/98/CE, ((cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851))
prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana,
((evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti
negativi)) della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone
l'efficacia ((e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali
per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la
competitivita' a lungo termine dell'Unione)).
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di pubblico
interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o
complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo,
nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma
o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o
privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresi', un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri
e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e
nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge
21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi
ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.