(( (Requisiti generali minimi in materia di responsabilita' estesa
del produttore). ))
((1. I regimi di responsabilita' estesa del produttore rispettano i
seguenti requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di tutti i
pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento,
compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale,
le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti,
gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,
i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali e, ove
applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il
riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli
obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli
obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilita'
estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE,
2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o
qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilita'
estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni
relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e
sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando
i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini
della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui
al comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori
e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equita' e
proporzionalita' in relazione alla quota di mercato e
indipendentemente dalla loro provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la
corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai
detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa
del produttorecirca le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri
per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di
ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione
dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di rifiuti
a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,
in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti
corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei
prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta
stessa e gestione dei rifiuti sono piu' proficue e fornendo
un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche
nelle zone piu' svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per
soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del
produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari
verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per
valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli
obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in conformita'
del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006;
d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento degli
obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e,
nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di
responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su:
1. proprieta' e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per
unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore, versano un contributo
finanziario affinche' lo stesso:
a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore
immette sul mercato nazionale:
1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro
successivo trasporto;
2) costi della cernita e del trattamento necessario per
raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei
rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla
vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita
delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da
cauzioni di deposito non reclamate;
3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di
cui al comma 1, lettera b);
4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei
prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);
5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma
del comma 1, lettera c);
b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia
di responsabilita' estesa del produttore, sia modulato, ove
possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in
particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita',
riutilizzabilita' e riciclabilita' e della presenza di sostanze
pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di
vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa
dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine
di garantire il buon funzionamento del mercato interno;
c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di
gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali
costi sono stabiliti, sentita l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti
interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di
responsabilita' estesa del produttore di cui alle direttive
2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura
finanziaria dei costi, cosi' come declinato alla lettera a) del comma
3 puo' essere derogato, previa autorizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra
la necessita' di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la
sostenibilita' economica del regime di responsabilita' estesa, a
condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano
almeno l'80 per cento dei costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano
almeno l'80 per cento dei costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50
per cento dei costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da
produttori originali di rifiuti o distributori.
5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre la quota dei
costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di
responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio
2018.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli
obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e, in
particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel
Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e
la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi
comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali
anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al
comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli
accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a
favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e
ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente
articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti
responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite le modalita' di vigilanza e
controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e
controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' istituito il Registro
nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime
di responsabilita' estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in
caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione
che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere
agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di
responsabilita' estesa, questi designano una persona giuridica o
fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante
autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al
Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi
all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalita'
con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso
i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma
individuale e associata, con statuto e annessa documentazione
relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il
bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attivita'
di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di
ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente
contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che,
eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita' di
raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative
alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi
dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate
da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano
specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo;
entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita' del contributo ambientale
per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo
compongono.))