Raccolta, Trasporto, Smaltimento e Recupero dei Rifiuti Speciali prodotti in Agricoltura-Labirinto Ambientale
I rifiuti sono regolamentati a livello nazionale dal D. Lgs 152/2006 ( parte IV ) e s.m.i.
In base all'art. 184 comma 1 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. i rifiuti sono classificati:
Il comma 2 dello stesso articolo definisce i rifiuti urbani.
Il comma 3 definisce i rifiuti speciali tra i quali sono inclusi i rifiuti da attività agricole e agro-industriali.
Ad esempio all'interno di un'azienda agricola:
Tipologie di rifiuti agricoli
L'Accordo di programma per i rifiuti agricoli (Deliberazione della Giunta Regionale del 23.11.2001 n. 1383) promosso dalla Regione Liguria e sottoscritto in data 13.05.2002 fra Regione, Province liguri, ANCI e Associazioni di categoria degli agricoltori (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori) disciplina le seguenti tipologie di rifiuti agricoli:
Rifiuti pericolosi CER
Inoltre, l'allegato VI.6 (Recupero o samltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e relativi imballaggi) del D.M. 22/01/2014 - Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede quanto segue.
Prodotti revocati o scaduti
I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono piu' distribuibili sulle coltivazioni in atto devono essere: conservati temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata; smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora utilizzabili, il rivenditore e' tenuto ad informare l'acquirente sul periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il periodo consentito.
Imballaggi vuoti
Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza.
I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'articolo 184 del D. Lgs n. 152/2006, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo , il recupero , il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti , le pubbliche amministrazioni posssono promuovere o stipiulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati.
Modalità per lo stoccaggio dei rifiuti speciali presso l'azienda
Deposito temporaneo
Per "deposito temporaneo" si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
2) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
3) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
4) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, anche il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
Principale normativa di riferimento
- Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (parte IV) e s.m.i.
- Accordi di programma provinciali per la gestione dei rifiuti agricoli
- D.M. 22/01/2014 - Adozione del Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 14 agosto 2012, n. 150.