177. Campo di applicazione
1. La parte quarta del presente decreto
disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie,
in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure
volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo
o riducendo gli impatti negativi della produzione e della
gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi
dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o
complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente
decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare
rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare
inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare
il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla
normativa vigente.
5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i
poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti
in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente
decreto,adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante
accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali,
di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i
sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o
indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione
dei rifiuti, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo
195, comma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel
settore delle norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21 giugno
1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i rispettivi
ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi
del supporto tecnico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.