Parte quarta -
Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Art. 184-quater. Utilizzo dei materiali di dragaggio
1. I materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in
casse di colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa
vigente, cessano di essere rifiuti se, all’esito delle operazioni di recupero,
che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione, soddisfano e
sono utilizzati rispettando i seguenti requisiti e condizioni: a) non superano i
valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B
della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento
alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla
lettera b), secondo periodo; b) è certo il sito di destinazione e sono
utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale,
senza rischi per le matrici ambientali interessate e in particolare senza
determinare contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di
utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i requisiti
tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e in particolare non
devono determinare emissioni nell’ambiente superiori o diverse qualitativamente
da quelle che derivano dall’uso di prodotti e di materie prime per i quali è
stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all’utilizzo in un sito devono
essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui
all’Allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16
aprile 1998. L’autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di
cloruri e di solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree
prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di salinità del suolo
e della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione
di conformità da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del detentore e
dell’utilizzatore, la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di utilizzo,
le attività di recupero effettuate, il sito di destinazione e le altre modalitÃ
di impiego previste e l’attestazione che sono rispettati i criteri di cui al
presente articolo. La dichiarazione di conformità è presentata all’autoritÃ
competente per il procedimento di recupero e all’ARPA nel cui territorio è
localizzato il sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo, trenta
giorni prima dell’inizio delle operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che
intervengono nel procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno un anno
dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che
la richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione
di cui al comma 3, l’autorità competente per il procedimento di recupero
verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure disciplinate dal presente
articolo e qualora rilevi difformità o violazioni degli stessi ordina il divieto
di utilizzo dei materiali di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime
dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi
1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di cui al
comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto
redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
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