1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
c) il suolo non
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a
fini di
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato
escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di
materie
prime all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che
non
danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
(lettera così
modificata dall'art. 35, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali
esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da “articoli
pirotecnici”, intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di
qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della
loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere
impiegati per il loro fine originario;
(lettera così
modificata dall'art. 35, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma
2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di
energia da tale biomassa, anche
al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né
mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove
reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o
in sostituzione di materie prime all'interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono
in pericolo la salute umana.
(lettera così
sostituita dall'art. 20 della legge n. 37 del 2019, poi modificato dall'art. 35,
comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
4-bis. I rifiuti provenienti da articoli
pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui
all’articolo 34, comma 2 del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e,
in virtù della persistente capacità esplodente, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in
depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai
depositi intermedi o all’impianto di trattamento, secondo le vigenti normative
sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione
mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le
disposizioni di pubblica sicurezza.
(comma
aggiunto dall'art. 35, comma 1, lettera b),della legge n. 108 del 2021)
4-ter. Al fine di garantire il
perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è
fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere,
singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai
loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui
all’articolo 237 del presente decreto.
(comma
aggiunto dall'art. 35, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)
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