1. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare predispone, con il supporto di ISPRA, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. Il Programma nazionale è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ed è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Il Programma nazionale fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del presente decreto.
3. Il Programma nazionale contiene:
a) i dati inerenti alla
produzione, su scala nazionale, dei rifiuti per
tipo, quantità , e fonte;
b) la ricognizione impiantistica nazionale, per
tipologia di impianti e per regione;
c) l'adozione di criteri generali per la redazione di piani
di settore concernenti specifiche tipologie di rifiuti, incluse
quelle derivanti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti stessi,
finalizzati alla riduzione, il riciclaggio, il recupero e
l'ottimizzazione dei flussi stessi;
d) l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione
di macroaree, definite tramite accordi
tra Regioni ai sensi dell'articolo
117, ottavo comma, della Costituzione, che consentano la
razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo,
ambientale ed economico, sulla base del principio di
prossimità , anche relativamente agli impianti di recupero, in
coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera
f);
e) lo stato di attuazione in relazione al raggiungimento
degli obiettivi derivanti dal diritto dell'Unione europea in relazione alla
gestione dei rifiuti e l'individuazione delle
politiche e degli obiettivi intermedi cui le Regioni devono
tendere ai fini del pieno raggiungimento dei medesimi;
f) l'individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti, che presentano le maggiori
difficoltà di smaltimento o particolari possibilità di
recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base
sia per la quantità complessiva dei
rifiuti medesimi, i relativi fabbisogni impiantistici da
soddisfare, anche per macroaree, tenendo conto della pianificazione
regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio
socioeconomico fra le aree del territorio nazionale;
g) l'individuazione di flussi omogenei di rifiuti funzionali
e strategici per l'economia circolare e di misure
che ne possano promuovere ulteriormente il loro riciclo;
h) la definizione di un Piano nazionale di
comunicazione e conoscenza ambientale in tema di rifiuti e di
economica circolare;
i) (abrogata dall'art. 25, comma 1, della legge n.
79 del 2022)
4. Il Programma nazionale può, inoltre, contenere:
a) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
b) la definizione di meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni finalizzata alla gestione di eventuali emergenze.
5. In sede di prima applicazione, il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e' approvato entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare aggiorna il Programma almeno ogni 6 anni, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche normative, organizzative e tecnologiche intervenute nello scenario nazionale e sovranazionale.