214. Determinazione delle
attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate
1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono
garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli
efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i
fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantitÃ
di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli
stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del
presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento
delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure
semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i
procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In
particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio
2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di
trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati
combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per
frazioni omogenee;
b) i limiti di
emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di
incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la
produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei
rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate
le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli
articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
4. Sino all'adozione dei decreti di cui al comma 2 relativamente
alle attività di recupero continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai
decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.
5. L’adozione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2
deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'Allegato III del regolamento (CE), n. 1013/2006.
6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215, comma 3,
e 216, comma 3, e per l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è
tenuto a versare alla provincia territorialmente competente un diritto di
iscrizione annuale determinato con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’emanazione del
predetto decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente 21 luglio 1998, n. 350.All’attuazione dei compiti indicati dal
presente comma le Province provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel
rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai
commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di
qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle
altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero
di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme
restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione
europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili
derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati,
giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80
tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti
raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni
confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione
congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di
gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da
individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in
esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto
delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche,
ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme
relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
(comma introdotto dall'art. 37, comma 2, legge n.
221 del 2015)
8. Alle denunce, alle comunicazioni e alle domande disciplinate
dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano
rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle
operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapresa decorsi novanta giorni
dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia.
9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
all’articolo 189, attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard
concordati con ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile
al pubblico, dei seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei
registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3:
a) ragione sociale;
b) sede legale
dell’impresa;
c) sede
dell’impianto;
d) tipologia di
rifiuti oggetto dell’attività di gestione;
e) relative
quantità ;
f) attività di
gestione;
g) data di
iscrizione nei registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3.
10. La comunicazione dei dati di cui al comma 9 deve avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi
informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard
condivisi.
11. Con uno o più decreti, emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le condizioni
alle quali l’utilizzo di un combustibile alternativo, in parziale sostituzione
dei combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti al regime di cui al
Titolo III-bis della Parte II, dotati di certificazione di qualità ambientale,
sia da qualificarsi, ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I predetti
decreti possono stabilire, nel rispetto dell’articolo 177, comma 4, le opportune
modalità di integrazione ed unificazione delle procedure, anche presupposte, per
l’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, con effetto di
assorbimento e sostituzione di ogni altro prescritto atto di assenso. Alle
strutture eventualmente necessarie, ivi incluse quelle per lo stoccaggio e
l’alimentazione del combustibile alternativo, realizzate nell’ambito del sito
dello stabilimento qualora non già autorizzate ai sensi del precedente periodo,
si applica il regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni.