Le Certificazioni ISO in Italia: quali sono e a cosa servono-Labirinto Ambientale

Le Certificazioni ISO in Italia: quali sono e a cosa servono-Labirinto Ambientale

News

 
 
 
 
 
✅  Certificazioni di Qualità ISO ✅  Attestazioni SOA. ✅  Modello organizzativo 231 (D. lgs. 231/01 per la responsabilità amministrativa d’impresa) ✅  Sicurezza del Lavoro (d.Lgs.81/08). ✅  Autorizzazioni ambientali e trasporto rifiuti e Bonifiche. ✅ Verifiche di Impianti elettrici e messa a terra ✅ Bandi ISI INAIL a fondo perduto ✅ Fondi interprofessionali per corsi e formazione continua (Legge 388/2000)
 
 


25/03/2022

Sostenibilità ambientale, i nuovi requisiti per le aziende
In questo momento storico per le Aziende è strategico essere in grado di dimostrare la propria capacità di gestire le proprie attività con una logica di medio – lungo periodo e di assicurare la cosiddetta “Business Continuity”.
Le recenti disposizioni di legge sulla crisi d’Impresa (ultimo aggiornamento con Legge 147 del 21.10.2021) e la necessità di assegnare i fondi del PNRR con la certezza che gli interventi saranno realizzati e posti in grado di produrre risultati nel tempo, impongono alle Aziende ed alle Pubbliche Amministrazioni di focalizzarsi su un approccio del tipo “ESG” (Environmental – Social – Governance) richiesto anche dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Soltanto in questo modo infatti, le Organizzazioni potranno essere certe che il loro operato non venga interrotto da disavventure legate a reati di tipo ambientale, da azioni legali in tema di gestione del personale e/o di sicurezza sui luoghi di lavoro o da scivoloni riconducibili ad un sistema di governance poco attento.
Allo stesso modo le Stazioni Appaltanti avranno la certezza che i fondi pubblici assegnati riescano a produrre effetti duraturi nel tempo.
Una corretta gestione degli impatti ambientali delle attività assicura la consapevolezza di essere all’interno dello specifico dettato normativo e le conseguenti azioni virtuose e di miglioramento potranno aumentare la visibilità dell’Impresa nei confronti di quegli Stakeholders più attenti ai temi legati alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Allo stesso tempo una gestione del proprio approccio al personale in termini di pari opportunità, welfare aziendale, assenza di discriminazioni e di sicurezza e salute dei lavoratori garantisce la continuità del business perché non esiste nessun tipo di Azienda che possa prescindere dall’apporto che le persone hanno nella crescita e nel mantenimento della propria reputazione.
Partecipare alla vita ed alle iniziative della propria Comunità Territoriale rafforza inoltre i legami dell’Impresa con il territorio e facilita i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di riferimento in caso di futuri progetti da gestire in ottica win-win.
Infine, una governance aziendale non focalizzata sul “qui ed ora” ma in grado di adottare efficaci piani di sviluppo a medio-lungo termine e di monitorarli con strumenti predittivi che rivelino in anticipo se si sta andando nella direzione voluta oramai rappresenta un asset strategico imprescindibile per ogni tipo di attività.
Tutto questo pone il tema degli strumenti da adottare per dimostrare oggettivamente il proprio approccio ESG alla gestione del business.
Per quanto riguarda i temi ambientali è possibile riferirsi alle certificazioni ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067, ISO 5001 FSC, PEFC o alla registrazione EMAS.
Per l’ambito sociale ci si può dotare della certificazione SA8000 oppure della ISO 45001 o della ISO 37001 fino alle certificazioni sulla sicurezza alimentare ISO 22000 o della biocontaminazione ISO 14065 ed anche alle certificazioni dei servizi per anziani, minori, persone con disabilità psichiatrica ed affetti da dipendenze descritti in specifiche norme UNI.
La Governance aziendale è poi dimostrabile mediante le certificazioni ISO 37301, ISO 22301, ISO 56002, ISO 27001, la “sempreverde” ISO 9001 nonché i modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/01.
Come si può vedere, lo sforzo di mettersi in grado di dimostrare agli Stakeholders il proprio approccio ESG può risultare assai complicato e costoso, sia in termini di risorse economiche da destinarvi che in termini di dispersione del tempo per gestire schemi di certificazione così numerosi ed a volte poco compatibili gli uni con gli altri.
In questa direzione va invece la proposta della Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo e dell’Associazione Italia ESG che hanno rispettivamente la prima definito e messo a disposizione del mercato lo Standard SRG 88088:20 per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Sostenibilità e l’algoritmo per definire il Rating di Sostenibilità ESG mentre la seconda ha sviluppato una metodologia di audit specifica per la verifica della conformità allo Standard SRG 88008 e per la categorizzazione delle informazioni necessarie al calcolo del Rating di Sostenibilità.
A conferma del rigore con cui questo nuovo schema di certificazione, che assomma al proprio interno tutte le caratteristiche ed i requisiti degli schemi che ho citato nei paragrafi precedenti, l’Ente Unico di Accreditamento ACCREDIA sta per riconoscerne formalmente l’idoneità all’accreditamento ed anche alcuni Istituti di Credito hanno iniziato a valutare con favore il Rating di Sostenibilità rilasciato da Italia ESG riconoscendo alle Aziende che lo presentano condizioni favorevoli per quanto riguarda il costo del denaro.

12/10/2021
Contratto di Avvalimento: determinazione dei corrispettivi
Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce cosa succede nel caso non sia indicata l’entità della prestazione resa dall’impresa ausiliaria
L’istituto dell’avvalimento è regolato dall’art. 89 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e nasce per tutelare il principio di concorrenza, permettendo ad imprese partecipanti ad una procedura di gara di utilizzare il “soccorso” di un’impresa ausiliaria per rispondere ai requisiti richiesti.
Ma cosa succede nel caso in cui manchi l’indicazione del corrispettivo dovuto? Ce lo spiega la sentenza n. 6655/2021 del Consiglio di Stato, che ha confermato quanto stabilito dal TAR Campania (Sezione Quinta) con la sentenza n. 639/2021.
Avvalimento e corrispettivi: il parere del Consiglio di Stato
Nel caso in esame, un Consorzio di Cooperative Sociali ha presentato ricorso nei confronti di nei confronti una società mandataria di un raggruppamento che si era aggiudicato un servizio triennale da svolgersi per un’ASL. Tra i criteri di ammissione alla gara, erano stati richiesti:
- requisito di capacità economica e finanziaria: conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato specifico per forniture analoghe a quelle del settore di attività oggetto dell’appalto pari a due volte il valore annuo posto a base di gara;
- requisito di capacità tecnica e professionale: realizzazione, almeno in un anno dell’ultimo triennio, di un servizio identico a quello di gara e per un fatturato almeno pari all’importo annuale posto a base d’asta.
Tra le motivazioni del ricorso, la società ricorrente contestava innanzitutto il fatto che l’aggiudicataria avrebbe avuto dei contratti pregressi in proroga per il servizio oggetto di bando di gara, e per cui non avrebbe potuto accedere alla nuova gara indetta perché:
- sarebbe stata configurabile a suo carico la causa escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/16;
- il fatturato maturato sulle base di titoli nulli non potrebbe essere conteggiato al fine di integrare il requisito di capacità economica e finanziaria.
Per il primo motivo, i giudici di Palazzo Spada hanno specificato che la scelta di disporre la proroga del contratto rimanda a valutazioni ed iniziative proprie ed esclusive della parte pubblica e della cui correttezza non è chiamato a rispondere l’operatore affidatario, al contrario responsabile della copertura in continuità del servizio commissionatogli e quindi non si tratta di una grave violazione di correttezza figurata dall’art. 80 del Codice dei contratti.
Stessa logica per la seconda motivazione: il bando ha richiesto ai concorrenti di aver conseguito - negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando - un fatturato specifico per forniture analoghe, senza altre condizioni, oltre alla corrispondenza con il settore di attività oggetto dell’appalto.
Avvalimento: le regole nel disciplinare di gara
In riferimento all’assenza del requisito di capacità tecnica e professionale, il raggruppamento aggiudicatario lo avrebbe ottenuto tramite due contratti di avvalimento e quindi con il cumulo di distinti servizi, mentre secondo la parte appellante la lex specialis avrebbe inteso l’importo in senso unitario, ovvero come corrispettivo di un singolo servizio. Il Consiglio invece ha affermato che, qualora ci fosse stata una volontà restrittiva del requisito, la stazione appaltante avrebbe esplicitamente ancorato il fatturato richiesto all’esecuzione di un unico rapporto contrattuale. Dato che questa specifica non è presente, il fatturato può essere raggiunto anche sommando più importi contrattuali.
Corrispettivi ausiliaria dipendono dalla prestazione
Infine, tornando alla questione della determinazione dei corrispettivi nei contratti di avvalimento i giudici hanno sottolineato che tali valori vanno legati all’effettiva entità della prestazione resa dall’impresa ausiliaria, che si verrà a delineare solo nel corso di esecuzione dell’appalto, alla luce delle specifiche esigenze di “soccorso” manifestate dall’impresa ausiliata, oppure della concreta attività sostitutiva posta in essere da quella ausiliaria.
Un’eventuale lacuna derivante dalla mancata espressa determinazione del corrispettivo quindi può essere colmata in forza della norma suppletiva di cui all’art. 1657 c.c., concernente il contratto di appalto, per cui “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice”.

12/10/2021
#Appalti, #ANAC: vietati il frazionamento artificioso e l’affidamento diretto con rinnovo tacito
Il frazionamento del contratto di appalto e il ripetuto affidamento al medesimo esecutore senza una gara aperta sono in contrasto con le leggi in vigore. Così pure la clausola di rinnovo tacito dell’affidamento inserita nei contratti d’appalto non è conforme alla legge. Altrettanto vale per l’affidamento di un contratto d’appalto senza darne comunicazione pubblica e relativa pubblicità, così come per l’inosservanza del criterio di rotazione nella scelta del contraente: sono da ritenersi tutti non conformi alla legge.
E’ quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione con la delibera n. 628 approvata lo scorso 8 settembre in Consiglio, in riferimento al Comune di Cerchiara di Calabria, provincia di Cosenza, e alle proroghe reiterate per la gestione degli impianti di depurazione. L’indagine avviata da Anac in seguito all’esposto di alcuni consiglieri comunali rileva come la gestione degli impianti di depurazione comunali, affidata senza gara nel 2014, in quanto considerata inferiore alla soglia di 40.000 euro, è stata oggetto di ulteriori e sistematiche proroghe sino al 2020 attraverso il meccanismo del rinnovo tacito, arrivando al valore complessivo di oltre 250.000 euro. Questo è avvenuto sia frazionando illecitamente un’unica prestazione continuativa in contratti annuali, sia scorporando attività intimamente connesse alla gestione dei depuratori (smaltimento dei fanghi, lavori di manutenzione, eccetera), facendoli oggetto di separati affidamenti.
Tale modus operandi del Comune di Cerchiara di Calabria secondo Anac presenta varie anomalie e solleva diverse criticità. Oltre ad essere vietato per legge il frazionamento dell’appalto, così come il rinnovo tacito del contratto, emerge la violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, stabiliti dal diritto comunitario. L’affidamento diretto senza gara è infatti istituto eccezionale, a cui si può ricorrere solo nei casi tassativamente stabiliti dalla legge. Cosa che non è nel caso del comune di Cerchiara di Calabria. “Non risultano accoglibili – si legge nella delibera di Anac – le argomentazioni dedotte dal Comune per motivare, in deroga alle norme, la scelta di reiterare affidamenti di durata annuale allo stesso contraente, relativamente a una prestazione che sin dal principio prevedeva si dovesse estendere in diverse annualità in attesa del perfezionamento delle prescritte autorizzazioni”. Nel caso specifico, osserva Anac, il Comune doveva procedere con un contratto pluriennale congegnato con la previsione di adeguate penali per inadempimento e clausole rescissorie.

11/10/2021
#Avvalimento: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Sulla differenza tra l'avvalimento cd. "operativo" e l'avvalimento cd. "di garanzia"
Mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne (recte, condiziona) la stessa esecuzione della prestazione.
Così il Consiglio di Stato, sezione quarta, nella sentenza n. 6711/2021 pubblicata il 7 ottobre.
Ha ricordato la Sezione che la giurisprudenza prevalente, invero, l’avvalimento di garanzia concerne requisiti inerenti alla complessiva capacità economica e finanziaria dell’offerente e, come tale, mira a rassicurare la stazione appaltante circa l’idoneità soggettiva dell’offerente a far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto.
Viceversa, l’avvalimento operativo riguarda le risorse materiali in concreto necessarie per eseguire il contratto: inerisce, dunque, alla stessa possibilità oggettiva e, per così dire, “fisica” di eseguire la prestazione.
Ne consegue che mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne (recte, condiziona) la stessa esecuzione della prestazione.
Orbene, allorquando (come nella specie) un’impresa proponga in gara un bene fabbricato da un altro operatore e indichi quest’ultimo come ausiliario, sia pure al solo dichiarato fine di dimostrare il buon esito di precedenti commesse di contenuto analogo, si verte nell’ambito di una forma operativa di avvalimento: questo, infatti, non è strutturalmente limitato alla generica garanzia di solidità patrimoniale, ma è oggettivamente proteso ad assicurare la stessa esecuzione della prestazione posta a gara, proprio in quanto il bene offerto è prodotto dall’ausiliaria.
In tali casi è, pertanto, necessario che il contratto di avvalimento sia specifico e dettagliato ed indichi con precisione le concrete “risorse” - in termini di competenza e capacità produttive, gestionali e manutentive - che l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata, pena, in caso contrario, la nullità ex lege disposta dall’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

07/10/2021
#Subappalti: vanno garantite le retribuzioni dei #CCNL del contraente
Le indicazioni dell'Ispettorato del lavoro nella Nota 1507 del 5 ottobre 2021 sul trattamento retributivo ai dipendenti impiegati nei subappalti pubblici
L'ispettorato del lavoro fissa la propria attenzione sul trattamento retributivo applicato ai dipendenti impiegati nei supappalti pubblici, raccomandando l'applicazione dei CCNL relativi all'oggetto sociale del contraente principale . L'indicazione è contenuta nella nota INL n.1507/2021 rivolta agli ispettorati territoriali chiamati a verificare puntualmente la corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 49 del Dl 77/2021.
Il documento richiama il testo della norma: “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.
In sostanza va garantito che le attività oggetto di subappalto siano ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, meramente accessorie rispetto all’opera . Cio comporta "l'obbligo di assicurare ai lavoratori , trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato."
L'ispettorato cita quindi l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8344 del 28 settembre 2021, afffermando che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.
Cio è conforme al parere ANAC n. 6 del 4 febbraio 2015 che poneva l'attenzione sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate dall’operatore economico.
A riguardo anche il Consiglio di Stato ha ricordato piu volte che , “nell'imporre l'applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica”.
Nel caso vengano verificate violazioni, conlude la Nota, " l’adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi" E ricorda anche che " sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c"

05/10/2021
#Prevenzione e #protezione #antincendio nei luoghi di lavoro: ecco il nuovo decreto! Entra in vigore tra un anno
Il decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno contiene i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del d.lgs. 81/2008.
Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021, del decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell'Interno (scaricabile in allegato con tutti gli allegati) che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.
Il provvedimento, che entrerà in vigore solamente tra un anno (quindi il 3 ottobre 2022), come specificato nell'art.8:
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del d.lgs. 81/2008;
- si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d.lgs. 105/2015.
Il decreto definisce nel dettaglio:
- le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- la designazione degli addetti al servizio antincendio;
- la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
Gestione della sicurezza antincendio
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.
Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.
Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 81/2008.
Designazione degli addetti al servizio antincendio
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio».
I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5.

05/10/2021
#Certificazioni #internazionali di #qualità (#ISO #9001:2015): quali sono e perchè sono importanti
Le certificazioni di qualità internazionali sono uno dei punti sui quali non si può sorvolare quando si tratta di scegliere prodotti che possano garantire determinati standard di sicurezza. In particolare risulta indispensabile prestargli attenzione nel momento in cui si decide di acquistare articoli per macchinari o per la costruzione come, ad esempio, viti, bulloni, dadi e tiranti.
ISO 9001
La ISO 9001 è forse una delle certificazioni di qualità più conosciute. Garantisce, infatti, che il prodotto sia conforme ad elevati standard sia nel processo di produzione che nel risultato finale.
Può essere applicata a diversi settori, tra cui quella dei materiali industriali come le viti, i bulloni e gli altri articoli.
Poterla vantare sui propri prodotti assicura un netto miglioramento dell'immagine aziendale. Rappresenta, inoltre, un requisito obbligatorio in diverse #gare di #appalto. Quando ci si deve orientare all'acquisto, quindi, chiedere e verificare che l'articolo ne sia provvisto garantisce che ciò che si sta comprando sia sicuro ed in linea con i severi standard Europei.
Certificazione PED cos'è e cosa attesta
La certificazione PED, acronimo di Pressure Equipment Directive, è una direttiva che regola la sicurezza di tutti quegli strumenti soggetti a pressione o a deformazione.
Esattamente come la ISO 9001 è emessa solamente se il prodotto venduto è in linea con la regolamentazione dell'Unione Europea che determina quali caratteristiche di resistenza devono essere presenti.
Per fare un esempio pratico, la PED assicura che i vari componenti di un macchinario siano in grado di reggere la pressione senza deformarsi. Questo permette di limitare al massimo gli incidenti sul lavoro e i malfunzionamenti che possono minare la qualità della merce finale.
Quando si devono comprare materiali industriali da inserire all'interno di macchine o strumenti di precisione è importante accertarsi che l'azienda a cui ci si rivolge ne sia provvista, per la sicurezza dei lavoratori e per poter garantire un'ottima fattura del prodotto finale.
Come vengono emesse le certificazioni di qualità
La ISO 9001, la PED e altre certificazioni internazionali di qualità come la PPQ o la ADW0 vengono rilasciate solamente alle aziende che dimostrano di averne i requisiti.
Tra le prove sperimentali a cui sottoporre i prodotti ci sono diversi test di resistenza come quello di durezza, trazione, impatto, corrosione, resistenza agli agenti esterni e stress test. Ai fini del rilascio servono anche attente analisi chimiche, dei materiali e metallografiche.
Anche se può risultare eccessivo, queste valutazioni sono assolutamente necessarie in quanto la sicurezza rappresenta sempre una priorità.
Compare un prodotto che non sia in regola con quanto stabilito dall'Unione Europea potrebbe mettere a repentaglio il luogo di lavoro, causare gravi incidenti ai dipendenti o rendere la merce finale non idonea ad un utilizzo prolungato.
Per questo è di vitale importanza acquistare solamente materiali industriali da aziende verificate, di provenienza UE e diffidare da tutto ciò che viene prodotto in paesi extra europei.
Non si tratta di campanilismo, ma di una scelta responsabile. E' risaputo, infatti, che l'Europa ha gli standard di qualità più elevanti, a differenza di altri paesi del mondo che, purtroppo, non sempre sono così scrupolosi.
Il prezzo delle materie prime
Sicuramente rivolgersi ad aziende che vantano una o più certificazioni di qualità internazionali può far alzare il costo delle materie prime, ma questo non deve assolutamente essere un deterrente.
Investire nella qualità, infatti, è sempre un'ottima scelta, destinata a dare i suoi frutti sul lungo periodo. Prodotti eccessivamente low cost possono rappresentare una tentazione, ma è sempre meglio diffidare.
Molto spesso, infatti, l'estrema convenienza non va a braccetto con la qualità e non è sinonimo di sicurezza.
Rivolgersi a negozi online o a punti vendita fisici che commercializzano merce certificata ISO 9001, PED e PPQ non è un eccesso di zelo, ma una precauzione dovuta nei confronti degli operai, dei dipendenti, di tutti coloro che hanno accesso ai macchinari industriali e, in ultimo, dei consumatori finali.

01/10/2021
#Gare di #appalto finanziate dalla #EU: la check list di supporto per evitare gli errori più comuni
In questo breve articolo vengono fornite alcune indicazioni di massima su come evitare gli errori che spesso vengono riscontrati negli appalti pubblici relativi a progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei, mostrando due sintetiche check list, una che evidenzia gli errori più gravi, l’altra per consigli utili.
Appalti pubblici: utili consigli per non commettere errori
Vorremmo in questo breve articolo fornire alcune indicazioni di massima su come evitare gli errori che spesso vengono riscontrati negli appalti pubblici relativi a progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei, fornendo due sintetiche check list, una che evidenzia gli errori più gravi, l’altra per consigli utili, secondo la scaletta seguente:
- Preparazione e pianificazione;
- Pubblicazione e trasparenza;
- Presentazione delle offerte e selezione degli offerenti;
- Valutazione delle offerte e aggiudicazione;
- Esecuzione del contratto di appalto;
- Risorse e riferimenti.
Check list degli errori più comuni e più gravi
- Mancata valutazione dell’esigenza rilevata da revisori: acquisto o fornitura non necessari.
- Non coinvolgere fin dall’inizio le persone giuste può risultare costoso in una fase successiva.
- I conflitti di interessi non dichiarati portano a rettifiche finanziarie.
- Non tutti gli appalti possono essere realizzati.
- Il frazionamento artificioso del valore dell’appalto è illegale.
- Il dialogo competitivo è molto impegnativo per le amministrazioni aggiudicatrici.
- Alcune prassi derivanti dalla direttiva 2004/18/CE potrebbero portare a errori.
- e-Certis è uno strumento di riferimento, non un servizio di consulenza legale.
- Eventuali modifiche al contratto di appalto potrebbero portare a errori.
- Evitare specifiche tecniche discriminatorie.
- Non confondere i diversi criteri.
- Non sono accettabili modifiche sostanziali dei criteri di selezione già fissati.
- Criteri di selezione illegittimi e/o discriminatori.
- Non si devono mai modificare i criteri di aggiudicazione durante la procedura di appalto.
- Cattive prassi nella definizione di criteri di aggiudicazione.
- L’inosservanza dei termini minimi determina rettifiche finanziarie.
- Mancata pubblicazione nella GUUE della proroga dei termini per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione.
- La “procedura accelerata” non è una procedura a sé.
- In caso di dubbio, pubblicizzare l’appalto nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GUUE).
- La mancata pubblicazione del bando di gara potrebbe comportare notevoli rettifiche finanziarie.
- Garantire la trasparenza prima della presentazione delle offerte.
- Accettazione di offerenti che avrebbero dovuto essere eliminati.
- Prima di chiedere chiarimenti effettuare una doppia verifica del diritto nazionale in materia di appalti.
- Disparità di trattamento degli offerenti.
- Evitare i conflitti di interessi non dichiarati.
- È vietato modificare un’offerta durante la valutazione.
- Non negoziare durante la valutazione nel contesto di una procedura aperta o ristretta.
- Non modificare mai l’ambito dell’appalto.
- Modifica dei criteri di aggiudicazione o della metodologia di valutazione dopo il termine di presentazione delle offerte.
- Rigetto di offerte anormalmente basse senza motivazione.
- I chiarimenti non possono modificare le offerte presentate.
- Mancanza di trasparenza e parità di trattamento nel corso della valutazione.
- Non negoziare in merito all’appalto con l’aggiudicatario.
- Gli audit si concentrano in maniera particolarmente attenta sulle modifiche dei contratti.
- Non modificare sostanzialmente l’ambito o il valore del contratto di appalto durante la sua esecuzione.
Check list di aiuto
- La preparazione richiede tempo e competenza.
- Iniziare chiedendosi il perché.
- Possibili domande che contribuiscono a valutare l’esigenza in esame.
- Le domande riportate qui di seguito possono contribuire a guidare le discussioni sull’analisi dell’esigenza in esame:
- Qual è la mia esigenza?
- Di quale funzione mancante necessito per conseguire i miei obiettivi?
- Disponiamo internamente di risorse umane e/o tecniche?
- Possiamo soddisfare tale esigenza senza avviare una procedura di appalto?
- Pur essendo spesso ignorate, le alternative agli appalti pubblici dovrebbero essere considerate con attenzione e confrontate in maniera adeguata.
- Abbiamo analizzato modi diversi per soddisfare le esigenze individuate?
- Potremmo acquistare, prendere in locazione o in affitto il bene o il servizio oppure definire un partenariato pubblico-privato per ottenere ciò che si intende acquisire?
- Quali risultati finali intendiamo conseguire?
- Abbiamo l’esigenza di acquistare lavori, forniture o servizi oppure una combinazione degli stessi?
- Quali caratteristiche sono essenziali e quali accessorie?
- La quantità o portata considerate sono necessarie o sarebbero sufficienti anche una quantità o una portata più limitate?
- Quali sono gli aspetti fondamentali per soddisfare l’esigenza?
- Sarebbe opportuno acquistare soluzioni pronte per l’uso o soltanto una soluzione personalizzata soddisferebbe le nostre esigenze?
- Sarebbe importante avviare un dialogo con la comunità imprenditoriale?
- Quali potrebbero essere gli impatti ambientali di tale acquisto?
- Quali potrebbero essere gli effetti sociali di tale acquisto?
- Tale acquisto richiede un approccio innovativo per ottenere una soluzione personalizzata che non esiste già sul mercato?
- Migliori prassi per evitare conflitti di interessi negli appalti pubblici.
- Modello standard per l’analisi di mercato.
- Strumentario per le analisi di mercato.
- Consultazione del mercato senza distorsione della concorrenza.
- Appalto misto che combina lavori, forniture e/o servizi.
- Appalto misto che rientra nell’ambito di applicazione di diverse direttive UE.
- Suddivisione in lotti o motivazione.
- Definizione di un calendario realistico.
- Avere presenti esempi di accordi quadro.
- La pianificazione può essere rapida e consente di risparmiare tempo in futuro.
- Specifiche tecniche solide migliorano la qualità generale della procedura.
- Contratti riservati a sostegno dell’inclusione sociale.
- Criteri comuni a livello UE in materia di appalti pubblici verdi.
- Nel richiedere il rispetto di una norma o etichettatura, utilizzare l’espressione “o equivalente”.
- Indicare i criteri e la loro ponderazione nel bando di gara o nelle specifiche tecniche.
- Strumenti di calcolo e risorse per il calcolo dei costi del ciclo di vita.
- Essere chiari in merito alla data e all’ora della consegna.
- Partecipazione congiunta per soddisfare i criteri di selezione.
- Assicurarsi di pubblicare l’avviso di aggiudicazione.
- Anticipare i possibili rischi, anche per gli appalti semplici e di piccola entità.
- SIGMA, sostegno per il miglioramento della governance e della gestione.
- Strumentario dell’OCSE per gli appalti pubblici.
- SIMAP, informazioni sugli appalti pubblici europei.
SIMAP contiene molte risorse utili, tra le quali codici e nomenclature, modelli per la
pubblicazione e documenti chiave in materia di appalti.

30/09/2021
#Bando #ISI #INAIL 2021: verso una nuova tornata di incentivi per la sicurezza sul lavoro
Bando ISI INAIL 2021: si va verso una nuova tornata di incentivi per la sicurezza sul lavoro con 5 assi di intervento. Oltre 273 milioni di euro le risorse messe a disposizione delle imprese. Nel frattempo l'Istituto ha anche definito i tempi da rispettare per l'inoltro delle domande dell'annualità 2020.
Bando ISI INAIL 2021: mentre per le imprese sta per concludersi l’iter di accesso agli incentivi per i progetti di sicurezza sul lavoro relativi all’annualità 2020, l’Istituto si prepara a definire i dettagli del nuovo avviso pubblico.
Come previsto, oggi 30 settembre è stata definita tabella di marcia che devono rispettare tutti i soggetti che intendono beneficiare dei contributi e che hanno compilato la loro domanda entro la scadenza del 15 luglio.
Nel frattempo il Consiglio di indirizzo e vigilanza INAIL ha aggiornato le “Linee di Indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2021” che anticipano assi di finanziamento e risorse a disposizione per la nuova tornata di contributi.
Bando ISI INAIL: in preparazione gli incentivi per il 2021, in dirittura d’arrivo le domande del 2020
Il bando ISI INAIL per le imprese è un appuntamento fisso con gli incentivi a sostegno di progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.
Si va verso la pubblicazione del nuovo avviso pubblico relativo al 2021, ma nel frattempo sta per chiudersi il lungo iter di richiesta di accesso ai fondi previsto per l’annualità 2020.
Anche per quest’anno, infatti, le imprese interessate a beneficiare dei finanziamenti, da un minimo di 2.000 a un massimo di 130.000 euro in base all’asse di riferimento, hanno dovuto seguire un percorso in più step.
Con la notizia pubblicata il 30 settembre 2021, l’Istituto ha fissato le scadenze che devono rispettare tutti coloro che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, che hanno salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo a partire dallo scorso 20 luglio.
Dal 14 ottobre si entra in una nuova fase del percorso che porterà le aziende a ottenere gli incentivi: fino al 9 novembre sarà possibile accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.
L’inoltro della domanda è previsto per il giorno 11 novembre 2021.
Bando ISI INAIL 2021: verso una nuova tornata di incentivi per la sicurezza sul lavoro
Il bando ISI relativo all’annualità 2020, quindi, non è stato ancora chiuso definitivamente, ma l’INAIL sta già lavorando a quello del 2021.
Come si legge nel parere della Commissione politiche per la prevenzione e per la ricerca del 14 settembre 2021 che accompagna l’aggiornamento delle “Linee di Indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2021” le risorse a disposizione per la nuova tornata di incentivi sono pari a oltre 273 milioni di euro.
Dal prossimo avviso pubblico i finanziamenti previsti per il settore agricolo tornano a viaggiare insieme agli altri settori. L’ultima volta, infatti, le imprese agricole avevano seguito un binario a parte per l’accesso ai fondi.
Le risorse saranno ripartite tra 5 diversi assi di finanziamento: i progetti delle aziende che richiederanno gli incentivi dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori ed essere relativi agli ambiti descritti in tabella.

28/09/2021
Rapporto #contratti #pubblici #ANAC: i dati del primo quadrimestre 2021
È stato pubblicato il Rapporto ANAC sui contratti pubblici relativo al primo quadrimestre 2021, redatto sulla base dei dati contenuti nella Banca Unica Nazionale aggiornati alla fine del mese di agosto 2021. I dati fanno riferimento alle procedure di affidamento perfezionate (superiori a 40mila euro), per cui è stato pubblicato un bando o è stata manifestata la volontà di affidare l’appalto.
Si rammenta che il rapporto quadrimestrale seguente è suddiviso in 4 sezioni, di cui:
– una generale contenente le statistiche aggregate dei contratti pubblici e un’analisi congiunturale su un periodo che comprende anche i quadrimestri dei tre anni precedenti, in modo da evidenziare in maniera più accurata la dinamica del mercato nel tempo e i fattori congiunturali che la condizionano, sia di tipo strutturale (in particolare la stagionalità) sia legati a shock esogeni non prevedibili come l’emergenza Covid-19.
– tre sezioni di dettaglio – in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno precedente – relative alle diverse tipologie di contratto (lavori, servizi e forniture).

27/09/2021
#ISO #37001: i nuovi sistemi di gestione del rischio #corruzione
La norma ISO 37001 fornisce un approccio globalmente accettato per la conformità anti-corruzione e rappresenta un passo significativo nella continua globalizzazione della lotta al fenomeno corruttivo. Le società possono utilizzare questa nuova certificazione come uno strumento che alza “l’asticella” per le attività di conformità e la consapevolezza del rischio corruzione.
Appare difficile formulare una stima dei costi economici derivanti dal fenomeno corruttivo. Si consideri che, secondo la World Bank, vengono pagate ogni anno oltre mille miliardi di dollari di tangenti e viene perso a causa della corruzioni circa il 3% del PIL mondiale. Applicando tale percentuale al nostro Paese, il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha individuato nel 2009 l’onere sui bilanci pubblici “nella misura prossima a 50/60 miliardi di euro l’anno, costituenti una vera e propria tassa immorale e occulta con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini” (Corte dei Conti, Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2008, memoria del Procuratore Generale, udienza del 25 giugno 2009, Roma, p. 237).
1. L’ISO 37001
Il 15 ottobre del 2016 l’ISO ha pubblicato l’Anti-Bribery Management System (“Sistema di Gestione Anticorruzione”) che detta specifici standardin materia di prevenzione alla corruzione. Si tratta di una norma di tipo A, quindi certificabile, che si appresta a diventare il primo parametro internazionale per la costruzione dei Sistemi di Gestione Anticorruzione.
L’ISO 37001 ha definito i requisiti del Sistema di Gestione Anticorruzione, al fine di supportare le organizzazioni pubbliche e private nel combattere e prevenire la corruzione, e diffondere una cultura basata sull’etica e sulla buona condotta.
Trattasi di una novità a lungo attesa, elaborata dal Comitato Tecnico ISO/PC 278 “Anti-bribery management system” e pubblicata dopo ben tre anni di gestazione.
Il 20 dicembre 2016 il Presidente dell’UNI (Ente Nazionale italiano di Unificazione) ha ratificato il corpo normativo UNI ISO 37001:2016, che costituisce l’adozione nazionale (in lingua italiana) della norma internazionale ISO 37001.
2. I vantaggi della ISO 37001
Tale standard, di portata internazionale, aiuterà le aziende, di ogni dimensione e di tutti i settori, ad evitare o mitigare i costi ed i rischi connessi al verificarsi di episodi di corruzione, aumentando inoltre la fiducia del mercato nelle modalità con cui l’impresa svolge la propria attività.
Nonostante la conformità a questa normativa non garantisca dunque una totale eliminazione del rischio, l’adesione alle indicazioni contemplate dall’ISO potrà tuttavia supportare l’organizzazione nell’attuare misure ragionevoli e proporzionali in grado di impedire il verificarsi di episodi di corruzione, e potrà contribuire all’armonizzazione delle misure preventive a livello globale, oltre che alla razionalizzazione dei controlli interni.
La scelta di una società di certificarsi ISO 37001 incrementa l’efficacia degli strumenti di contrasto al fenomeno corruttivo, con conseguenti vantaggi economici. Attraverso l’implementazione della ISO 37001, inoltre, è possibile andare oltre il rispetto dei requisiti minimi legali e adottare un approccio sistemico rivolto alla prevenzione e al contrasto della corruzione.
In sostanza, il conseguimento della certificazione genererà indiscussi vantaggi per le imprese:
- sul piano etico e dell’innovazione, permetterà di avere uno standard di prevenzione e contrasto della corruzione conforme alla best practice internazionale e di riconosciuto valore in Italia e nel mondo;
- sul piano della competitività, le imprese certificate si distingueranno dalle altre agli occhi dei loro clienti e in determinati settori potranno aumentare le loro chances di aggiudicarsi lavori e commesse;
- dal punto di vista della governance, gli amministratori di un’impresa che otterrà la certificazione avranno assolto il proprio dovere di assicurare che l’impresa abbia un idoneo e adeguato sistema di prevenzione dei rischi connessi alla corruzione;
- sul piano finanziario e dei rapporti con gli investitori, i quali già oggi risultano sempre più attenti a destinare i propri investimenti a imprese che garantiscano elevati standard di etica, la certificazione apparirà come un indice di legalità e sostenibilità del proprio business;
- sul piano della mitigazione del rischio sanzionatorio ex D. Lgs. n. 231/2001, la certificazione rilasciata da un ente autorevole e indipendente costituirà evidenza concreta sia della mancanza di gravi carenze organizzative, evitando l’applicazione di misure cautelari molto incisive, sia della adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo anti-corruzione, aumentando le chances per l’ente di ottenere l’esenzione da responsabilità;
- sul piano della compliance, la certificazione comporta l’introduzione delle metodologie che le normative ISO sono in grado di garantire (soprattutto in termini di cura della documentazione e di cultura del miglioramento continuo);
- in relazione alla disciplina nazionale degli appalti pubblici, la certificazione faciliterà l’acquisizione del rating di legalità da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del rating di impresa da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, e l’accesso alla procedura di “self cleaning” alle imprese al cui interno siano stati commessi reati di corruzione.
3. Gli elementi caratterizzanti della ISO 37001
Le principali componenti del Sistema di Gestione Anticorruzione definite da ISO 37001 sono:
- Bribery Risk Assessment: valutazione dello specifico rischio corruzione;
- Leadership and Commitment: definizione di un modello di supervisione di senior e middle management;
- Anti-Bribery Compliance Function: nomina della funzione di Responsabile della compliance Anti-Corruzione;
- Policy Anti-Corruption: redazione di una procedura anti-corruzione;
- Resources: individuazione e disposizione di risorse necessarie per la creazione, l’implementazione, la manutenzione e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Anticorruzione;
- Training: organizzazione di corsi sulla specifica materia;
- Communication: comunicazioni interne ed esterne relative al Sistema di Gestione Anticorruzione;
- Due Diligence: analisi del rischio corruzione in relazione alle singole specifiche operazioni, progetti, attività e partner commerciali;
- Financial Controls: previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad evitare il rischio corruzione;
- Non Financial Controls: implementazione di controlli specifici sui processi aziendali di natura non finanziaria;
- Raising Concerns: attuazione di procedure che incoraggiano e consentono alle persone di segnalare condotte corruttive sospette;
- Monitoring: miglioramento continuo attraverso il monitoraggio, la misurazione, l’analisi e la valutazionedel Sistema di Gestione Anticorruzione;
- Internal Audit: conduzione di audit interni ad intervalli pianificati per fornire informazioni sulla conformità del Sistema di Gestione Anticorruzione ai requisiti della ISO 37001.
4. I principali riferimenti normativi a livello internazionale
Oltre a quello nazionale (con l’introduzione del D. Lgs. n. 231/2001), anche altri ordinamenti hanno già da tempo introdotto delle disposizioni volte ad attribuire agli enti una forma di responsabilità, laddove gli stessi non contribuiscano in modo proattivo alla lotta contro il fenomeno corruttivo, fenomeno rispetto al quale i soli presidi dell’ordinamento statale appaiono sempre più spesso insufficienti.
Nel luglio 2011 è stato approvato nel Regno Unito il Bribery Act 2010, applicabile non solo agli enti britannici operanti nel Regno Unito, ma anche alle organizzazioni britanniche (costituite in UK) operanti al di fuori del Regno Unito e alle organizzazioni non britanniche che svolgono attività, anche solo in parte, nel Regno Unito. Le società rispondono delle condotte delle associated persons, che compiono il reato di corruzione al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il business delle stesse società, laddove sia ravvisabile una mancata prevenzione della corruzione (failure of commercial organisations to prevent bribery).
La normativa prevede la possibilità per l’ente di difendersi, dimostrando che, a fronte di un episodio corruttivo, erano state implementate adeguate procedure volte ad impedire il compimento di atti corruttivi. Al fine di individuare tali protocolli, nel marzo 2011 il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribering (Section 9 of the Bribery Act 2010), ovvero una guida relativa alle procedure che possono essere adottate per impedire alle persone associate alle aziende di compiere atti di corruzione.
Prendendo in considerazione la normativa statunitense, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) del 1977 (successivamente modificato nel 1988 e nel 1998) sanziona ogni condotta volta a corrompere, anche in modo indiretto, funzionari stranieri con la finalità di ottenere o mantenere un affare. Con riferimento all’ambito applicativo, i destinatari dell’atto legislativo sono le società che vendono e comprano titoli negli Stati Uniti (issuers), le società costituite negli Stati Uniti o che mantengono la loro principale attività negli Stati Uniti (domestic concern), così come ogni società che compie atti nel territorio statunitense. Ai fini dell’applicabilità del FCPA, è stato ritenuto sufficiente che una parte della condotta (come l’invio di una e-mail o di un fax, ovvero l’effettuazione di un pagamento per il tramite del sistema bancario americano) sia stata perfezionata nel territorio degli Stati Uniti, e addirittura – secondo quanto stabilito nel FCPA a resource guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, November 2012 – appare sufficiente che una società, indipendentemente dalla commissione di un atto negli Stati Uniti, favorisca, supporti o concorra con un issuer o un domestic concern nel compimento di un atto di corruzione.
Anche nell’esperienza statunitense, sono state introdotte delle linee guida per l’adozione di un efficace programma di prevenzione dei reati. Si veda, in particolare, il Chapter Eight – Organisational Guidelines delle Federal Sentencing Guidelines del 1991, nel quale sono indicati i contenuti minimi per l’implementazione di idonei compliance and ethics programs. Come noto, l’adozione di un efficace programma rappresenta meramente una circostanza attenuante che comporta una mitigazione della pena, la quale tuttavia non può operare laddove la condotta illecita sia stata posta in essere da parte di un soggetto apicale.
Il 9 dicembre 2016 in Francia è stata promulgata la legge n. 2016-1691 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione dell’economia (cosiddetta Sapin II). La Sapin II si applica alle ipotesi di corruzione poste in essere da parte di imprese francesi e di società straniere che esercitano tutte o alcune delle proprie attività sul territorio francese. La Sapin II ha creato una nuova agenzia anticorruzione nazionale denominataAgence Française Anticorruption (AFA), che ha il potere di ottenere informazioni, condurre interviste ed effettuare ispezioni in loco.
Le aziende con oltre 500 dipendenti o un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro dovranno adottare un adeguato Sistema di Gestione della Compliance e del Rischio Corruzione, in assenza del quale la società ed i suoi amministratori saranno ritenuti responsabili dalla costituita AFA.
Ai sensi della Sapin II, una società può quindi essere sanzionata per la mancata adozione del citato sistema, senza che sia stato preventivamente commesso alcun reato presupposto, a differenza della legislazione britannica e di quella italiana, le quali non sanzionano un’organizzazione per la mancata adozione, rispettivamente, delle Adequate Procedures o del modello ex D. Lgs. n. 231/2001.
Quindi la legislazione britannica, quella statunitense e quella francese, che hanno un ambito applicativo ben superiore a quello dei rispettivi confini nazionali, richiedono che le società si dotino di procedure, in grado di prevenire il compimento di condotte corruttive. L’introduzione della certificazione ISO 37001 contribuisce certamente a quella oramai costante spinta alla globalizzazione della lotta al fenomeno corruttivo, che potrà sempre più spesso essere combattuto con strumenti standardizzati e diffusi su scala globale.
5. Il rapporto tra la ISO 37001 e il D. Lgs. n. 231/2001
Fin da subito, ci si è chiesti quale rapporto vi fosse tra la ISO 37001 e le legislazioni nazionali vigenti, relative alla prevenzione della corruzione.
Va chiarito che la norma non supera in nessun modo le leggi di riferimento (ovvero il D. Lgs. n. 231/2001 e la legge n. 190/2012), ma rappresenta con certezza una best practice per l’adozione di sistemi di prevenzione della corruzione, come richiesti dalle citate disposizioni normative.
Va detto inoltre che mentre un modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si concentra sui fenomeni di corruzione a vantaggio dell’ente, un sistema di gestione conforme alla norma ISO 37001 dovrà efficacemente prevenire anche i fenomeni di corruzione passiva a vantaggio della persona fisica, elemento sul quale la legge n. 190/2012 già si concentra.
L’allegato A della norma ISO 37001 contiene alcune linee guida su come possono essere attuati i requisiti della norma, tra i quali, in particolare:
- il risk assesment, che come noto è un elemento fondante dei modelli ex D. Lgs. n. 231/2001;
- la due diligence, per valutare il rischio di corruzione cui si espone la società, nel momento in cui entra in rapporti con dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali, titolari e soci in affari a vario titolo, elemento che ogni modello ex D. Lgs. n. 231/2001 dovrebbe prendere in considerazione, ma troppo spesso sottovalutato.
Appare utile considerare che le Linee Guida Confindustria sottolineano come “implementare un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un’inclinazione dell’ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione dei reati-presupposto”.
Le medesime linee guida evidenziano tuttavia come “l’adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l’ente al riparo da una valutazione di inidoneità del modello ai fini della responsabilità da reato. Di conseguenza, le organizzazioni che abbiano già attivato processi di autovalutazione interna, anche certificati, dovranno focalizzarne l’applicazione - qualora così già non fosse - su tutte le tipologie di rischio e con tutte le modalità contemplate dal decreto 231”.
Per tale ragione, in una logica di ottimizzazione dei modelli organizzativi, “sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001), ambientale (EMAS o ISO 14001), di sicurezza informatica (ISO 27001) e di qualità (ad esempio ISO 9001, nonché le altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti)” (vedi Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014; p. 32).
Circa i rapporti tra efficacia del modello e certificazioni ottenute, l’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 riconosce alla certificazione dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica valore di presunzione di conformità del modello stesso (ma non di esenzione automatica) con riferimento ai soli rischi legali ai reati di cui all’art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001.
In via analogica, in mancanza di una precisa indicazione legislativa, potrebbe poi essere argomentato che i sistemi di gestione ambientale realizzati in conformità alla norma ISO 14001 possano ragionevolmente essere considerati potenzialmente idonei alla gestione dei rischi relativi ai reati ambientali di cui all’art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001.
Quindi, un modello 231 integrato con la ISO 37001 e che, in analogia alle certificazioni sul sistema di gestione ambientale, possa vantare una certificazione di qualità riguardo alla gestione dei processi e dei controlli posti a presidio dei reati di corruzione, potrà essere di ausilio nell’ambito dei procedimenti penali quale ulteriore elemento a dimostrazione della fraudolenza della condotta esercitata dall’autore del reato, e quale prova della contrarietà e della estraneità dell’organizzazione al fatto corruttivo, ma non potrà in alcun modo venirgli attribuita valenza di presunzione di conformità, né tantomeno di automatica esenzione da responsabilità.
In definitiva, un ente già dotatosi del modello ex D. Lgs. n. 231/2001 e del piano anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ha certamente convenienza nell’implementare anche un sistema di gestione anti corruzione certificato, dal momento che quest’ultimo consente all’ente di fare propria una metodologia globalmente riconosciuta per la gestione complessiva dei rischi di corruzione. Successivo obiettivo sarà quello di comprendere nell’ambito di un unico sistema di gestione i plurimi sistemi di controllo richiesti dalle diverse normative anticorruzione applicabili.

24/09/2021
#Anac: Linee guida sugli affidamenti in-house
Dall'Anticorruzione le linee guida per gli affidamenti in-house, adesso si attende il parere del Consiglio di Stato
Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha reso noto ieri che nella seduta del Consiglio dell’8 settembre scorso ha approvato la proposta di Nuove Linee guida in fatto di affidamenti in-house per le società pubbliche.
Il documento fa seguito alla Consultazione on-line avviata da Anac il 12 febbraio 2021. Le nuove linee guida diventeranno operative dopo che il Consiglio di Stato, a seguito della richiesta inoltrata con nota del 14 settembre scorso, esprimerà il proprio parere. Alla richiesta lAnac ha allegato i risultati della Consultazione e nel dettaglio:
- schema di linee guida
- schema di relazione AIR
- contributi pervenuti
- parere ART
- parere AGCM
- parere Arera
Scelta dell’in-house supportata da valide motivazioni
Nelle linee guida è precisato che prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l’in-house, invece della gara mettendo in grado anche cittadini e operatori economici esclusi dall’in-house di verificare e controllare se tali motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara.
Utilizzo ampio ed eccessivo dell’in-house
Anac dà indicazioni precise su come vanno rese pubbliche le ragioni che portano a scegliere l’in-house e ribadisce il principio che senza una motivazione adeguata l’affidamento di appalti e concessioni in-house è da considerarsi illegittimo. L’utilizzo ampio ed eccessivo, finanche indiscriminato, dell’in-house, che porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% delle assegnazioni, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale, ha spinto Anac a intervenire con le nuove linee guida.
L’Abuso dell’in-house
L’Anac evidenzia come l’abuso dell’in-house significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, applicazione del processo senza gara a situazioni opache. Spesso poi le società affidatarie risultano prive di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. E soprattutto non presentano chiare ragioni di convenienza economica per tale affidamento, mostrando più una volontà di evitare la gara e privilegiare l’assegnazione diretta. Tutto questo senza alcuna preventiva verifica comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi rispetto al benchmark di settore.
70% della gestione dei rifiuti affidata con l’in-house
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, per esempio, gli affidamenti in-house sono quasi il 70% del totale: settanta affidamenti su 105 nel quadriennio 2016-2020.

23/09/2021
Certificazione ambientale: #Emas e Iso #14001 non sono equipollenti ex lege
Nella Delibera n. 244 del 23 marzo 2021, l’Anac rileva che l’equipollenza della registrazione Emas e della certificazione Iso 14001 non è stabilita ex lege. La Stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, può, alla luce del favor partecipationis, ritenere sostanzialmente equivalenti le due certificazioni quando, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche della singola gara, esse soddisfano egualmente l’interesse pubblico perseguito, e richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso alternativo di una delle due. Tuttavia, in assenza di una corrispondenza ex lege, la Stazione appaltante può tenere in considerazione le oggettive differenze dei due sistemi di certificazione e, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e attinenza con l’oggetto del contratto, esaltare il possesso di entrambe le certificazioni ambientali in sede di valutazione dell’offerta tecnica.

14/05/2021

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali grazie alla certificazione ISO 45001

Perché un’organizzazione dovrebbe implementare un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro con certificazione ISO 45001? Questa norma internazionale sui Sistemi di Gestione SSL, destinata a sostituire lo standard OHSAS 18001, ha l’obiettivo di supportare in modo significativo qualsiasi tipo di organizzazione per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

Come spiega Sistemi & Consulenze che si occupa a livello nazionale di servizi correlato alla certificazione ISO 45001, consulenza, formazione ed audit, grazie alla certificazione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’impresa beneficia di diversi vantaggi sia in termini di sicurezza sia economici.


In che modo la norma ISO 45001 interviene all’interno dell’organizzazione?

Spieghiamolo in termini pratici.

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali con la certificazione ISO 45001:


Per rivelarsi efficace al massimo, il Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro deve avere un buon punto di partenza. Tanto l’alta direzione dell’azienda quanto i lavoratori devono conoscere esattamente quali sono i fattori su cui concentrare l’attenzione: contesto, rischi, pericoli, obiettivi, performance.


Nel sistema di gestione vanno innanzitutto evidenziati quali sono le malattie professionali e gli infortuni, derivanti dai rischi ed i pericoli, legati al tipo di attività svolta all’interno dell’azienda.


In una parola, bisogna effettuare un’attenta valutazione del rischio.


Prevenire gli infortuni grazie alla certificazione ISO 45001


Per ‘infortuni sul lavoro‘ si intendono gli incidenti dovuti ad una causa violenta ad azione intensa e concentrata nel tempo. La causa violenta consiste in qualsiasi aggressione che può danneggiare dall’esterno l’integrità psicofisica del lavoratore.


Le cause di infortunio possono essere diverse: da condizioni climatiche/microclimatiche a sostanze pericolose, da parassiti ad energia liberata da uno scoppio.


Il Sistema di Gestione SSL ISO 45001 non include soltanto documenti di valutazione di rischio generalizzati. Comprende anche modelli sviluppati (e personalizzabili) riferiti ad attività specifiche legate all’erogazione di servizi o alla produzione di beni, modelli adattabili a qualsiasi realtà lavorativa.


Questi modelli aiutano in modo significativo datore di lavoro, lavoratori e consulenti a capire meglio le conseguenze di un incidente o infortunio.


Riportiamo una lista dei principali tipi di infortunio sul luogo di lavoro:

• Impatti

• Colpi
• Abrasioni
• Caduta dall’alto

• Ustioni e scottature

• Abrasioni

• Raschiamenti

• Punture

• Irritazione delle vie respiratorie

• Elettrocuzione

• Irritazione della cute e degli occhi

• Incidenti stradali.


Infortuni coperti dall’INAIL

L’infortunio o incidente avvenuto in occasione di lavoro per causa violenta è coperto dall’INAIL in caso di inabilità temporanea per oltre 3 giorni, inabilità permanente o morte del lavoratore infortunato.

L’INAIL riconosce l’infortunio se l’evento avviene durante l’attività lavorativa e per il lavoro (rapporto di causa-effetto anche indiretto). Indennizza anche il cosiddetto infortunio in itinere per il tragitto di andata e ritorno tra casa e luogo di lavoro e qualsiasi spostamento con finalità lavorative e compatibilità degli orari, anche quando il lavoratore utilizza un mezzo privato in determinati casi di necessità.


Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni causati dalla mancanza di patente di guida del conducente, dall’uso non terapeutico di stupefacenti, dall’abuso di sostanze alcoliche e psicofarmaci.


Prevenire le malattie professionali grazie al Sistema di Gestione SSL ISO 45001:2018


Si parla di malattie professionali quando queste vengono contratte durante lo svolgimento dell’attività lavorativa a causa di lavorazioni rischiose. Deve necessariamente esistere un rapporto causale (o concausale) diretto tra rischio professionale e malattia.

Il rischio professionale può essere legato tanto alle attività svolte dal lavoratore quanto all’ambiente in cui le svolge (rischio ambientale).

La malattia professionale è associabile ad una causa diretta ed efficiente (che provoca infermità in modo prevalente o esclusivo). La causa agisce lentamente e gradualmente sull’organismo nel tempo.


Il legislatore ha distinto le malattie professionali in 2 gruppi: tabellate e non tabellate.

Le malattie professionali tabellate si riferiscono all’industria e all’agricoltura. Con il sistema tabellare il lavoratore non è tenuto a dimostrare la causa professionale della patologia in quanto è tabellata: deve solo provare l’esposizione ad un rischio ambientale dovuta alla lavorazione associata alla malattia per “presunzione legale d’origine“. Il lavoratore dovrà fare denuncia entro un certo periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa. Il periodo viene fissato nelle tabelle.


Con sentenza 179/1988, la Corte Costituzionale ha introdotto il “sistema misto”: pur restando in vigore il sistema tabellare, il lavoratore può dimostrare che la malattia non tabellata è di origine professionale anche senza considerare le 3 condizioni previste nelle tabelle.


Certificazione ISO 45001: vantaggi per l’azienda

Coinvolgendo l’intera organizzazione alla salute e sicurezza sul lavoro, l’azienda certificata ISO 45001 beneficia di importanti vantaggi tra cui:

• riduzione di infortuni, incidenti e malattie professionali;

• miglioramento dei processi e delle performance di sicurezza;

• possibilità di esimere l’organizzazione dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.Lgs. 231/01 (Responsabilità Sociale d’impresa);

• possibilità di ottenere annualmente la riduzione del premio assicurativo INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali con la presentazione modello OT 23;

• riduzione dei costi diretti e indiretti legati a infortuni e malattie professionali (spese mediche, mancata produttività, sanzioni, spese legali e amministrative, di sostituzione, danni d’immagine, ecc.).


La certificazione ISO 45001 è un investimento a fronte di grandi vantaggi economici, di competitività, performance e reputazione aziendale.


13/05/2021
Le misure di sicurezza nel GDPR: quali sono, come applicarle, costi di attuazione
A differenza della precedente normativa che, pur lasciando al Titolare il compito di valutare misure di sicurezza adeguate ai rischi, elencava una serie di misure minime, il GDPR non prescrive al riguardo alcuna misura obbligatoria. Ma è veramente così? Facciamo luce
La precedente normativa in materia di protezione dei dati personali elencava una serie di misure minime di sicurezza, pur lasciando al titolare del trattamento il compito di valutare quelle adeguate ai rischi: il GDPR, invece, al riguardo non prescrive alcuna misura obbligatoria, ma è utile andare con ordine e chiarire alcuni aspetti importanti.
Indice degli argomenti
Le misure di sicurezza nel GDPR: gli articoli di riferimento
Prima di tutto, prediamo in considerazione quali sono gli articoli che invitano il titolare del trattamento ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, dopo aver effettuato una valutazione dei rischi.
Questi sono quantomeno gli articoli 24, 25 e 32 (sempre obbligatori)[1]:
Articolo 24 – Responsabilità del titolare del trattamento (C74-C78).
1 Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
Articolo 25 – Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (C75-C78).
1 Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
Articolo 32 – Sicurezza del trattamento (C83).
1 Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: …
2 Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Come si evince dalla lettura degli articoli, le misure tecniche e organizzative adeguate non sono necessariamente e solamente misure a tutela della sicurezza (art. 32), ma comprendono, ad esempio, la tutela dei principi (art. 25).
Misure di sicurezza nel GDPR: indicazioni generiche
Limitandoci al solo ambito della sicurezza, oggetto di questo articolo, a differenza di quanto riportava l’Allegato B del D.lgs. 196/03, l’art. 32 non elenca una serie di misure prescrittive, ma si limita a dare delle indicazioni generiche:
che comprendono, tra le altre, se del caso:
1 la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
2 la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
3 la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
4 una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
In realtà, tuttavia, una attenta lettura dell’art. 32 porta già ad individuare una misura obbligatoria, che non è compresa nell’elenco sopra riportato, ma nel comma 4, il quale infatti recita:
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri
La formazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati è quindi un obbligo normativo, ed anzi costituisce una delle poche misure di sicurezza obbligatore del GDPR.
Ma vi è un’altra misura, ben più significativa ed onerosa per i Titolari che è necessario rispettare, e la si trova nel già citato art. 25, il quale recita:
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l’accessibilità.
In particolare, mentre la minimizzazione della quantità dei dati personali raccolti, della portata del trattamento e del periodo di conservazione, richiede l’adozione di misure tecnico/organizzative che non possono essere considerate misure di sicurezza, sicuramente la minimizzazione del numero dei soggetti che possono accedere ai dati personali richiede l’implementazione di adeguati sistemi di profilazione ed autorizzazione all’accesso.
La reale capacità di gestire adeguatamente tale prescrizione è, a dire il vero, limitata a organizzazioni molto piccole o comunque dotate di un sistema informativo molto semplice.
Le difficoltà a consentire l’accesso ai dati
Al di là della teoria, consentire un accesso ai soli dati (ed alle sole funzioni) strettamente necessari per lo svolgimento delle specifiche finalità del trattamento è alquanto complesso, ma non oggetto di analisi in questo articolo.
Va anche precisato che tale misura di sicurezza era una di quelle già previste dal sopra citato Allegato B del D.lgs. 196/03 e pertanto, anche se le misure di sicurezza li citate non sono teoricamente più obbligatorie, risulterebbe molto difficile giustificarne l’assenza.
Apparirebbe, infatti, alquanto strano e poco giustificabile, durante una visita ispettiva, non riscontrare la presenza di alcune misure di sicurezza ritenute obbligatorie dalla precedente normativa. Per quale motivo un Titolare dovrebbe volontariamente diminuire il proprio livello di sicurezza?
In altre parole, anche se formalmente non sono più obbligatorie, è molto difficile giustificare l’assenza delle misure minime di sicurezza presenti nell’Allegato B. L’interpretazione più ovvia che un auditor potrebbe dare in questo caso, è che in realtà quella misura di sicurezza non sia mai stata implementata.
Analogamente, sempre in caso di controllo, apparirebbe insolito riscontrare un progetto di implementazione di tale misura, considerandola come un adeguamento alla prescrizione prevista dell’art. 25, essendo tale misura già prevista dall’Allegato B; infatti, l’attivazione di tale progetto, costituirebbe una evidenza oggettiva del mancato rispetto di una misura minima obbligatoria (presidiata penalmente) prevista dalla precedente normativa.
Quindi non trovare oggi una misura di sicurezza obbligatoria prevista dalla precedente normativa, o trovare un progetto di “adeguamento” che preveda l’implementazione di una di tali misure, costituiscono quantomeno un elemento di forte attenzione per un auditor[2].
Misure di sicurezza nel GDPR: protezione dati by design e by default
Se ci fossero dubbi su quanto prevede l’art. 25 in merito alla minimizzazione nell’accesso ai dati è utile riferirsi alle Linee guida 4/2019 sull’articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita Versione 2.0 dell’EDPB adottate il 20 ottobre 2020 che al riguardo recitano:
2.2.2.4 Accessibilità dei dati
55. Il titolare dovrebbe prevedere limitazioni quanto ai soggetti abilitati all’accesso e alla tipologia dell’accesso ai dati personali sulla base di una valutazione della necessità e assicurare che i dati personali siano realmente accessibili a chi ne ha bisogno in caso di necessità, ad esempio in situazioni critiche. I controlli dell’accesso dovrebbero essere effettuati per l’intero flusso di dati durante il trattamento.
Tali linee guida sono molto utili anche per considerare altri aspetti che riguardano da un lato l’analisi dei rischi e dell’altro la valutazione di adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative da implementare.
In particolare gli artt. 25 e 32, fanno riferimento per la valutazione di dette misure allo stato dell’arte e ai costi di attuazione, due termini la cui interpretazione può suscitare qualche perplessità.
Al riguardo le linee guida riportano le seguenti spiegazioni.
Data protection by design e by default: lo stato dell’arte
Per quanto attiene lo Stato dell’arte
19. Nell’ambito dell’articolo 25, il riferimento allo «stato dell’arte» impone l’obbligo ai titolari, allorché determinano le misure tecniche e organizzative adeguate, di tenere conto degli attuali progressi compiuti dalla tecnologia disponibile sul mercato. Ciò comporta che i titolari debbano essere a conoscenza dei progressi tecnologici e rimanere sempre aggiornati sulle opportunità e i rischi per il trattamento, in termini di protezione dei dati, derivanti dalle tecnologie e su come mettere in atto e aggiornare le misure e le garanzie che assicurano un’attuazione efficace dei principi e dei diritti degli interessati tenendo conto dell’evoluzione del panorama tecnologico.
20. Lo «stato dell’arte» è un concetto dinamico che non può essere definito staticamente con riguardo a un determinato momento, bensì dovrebbe essere oggetto di una valutazione continuativa nel contesto dei progressi tecnologici. Di fronte a tali progressi, un titolare può riscontrare che una misura in precedenza atta a conferire un livello di protezione adeguato ora non lo è più. Trascurare l’aggiornamento sui progressi tecnologici potrebbe, quindi, comportare una mancata osservanza dell’articolo 25.
21. Il criterio dello «stato dell’arte» non si applica esclusivamente alle misure tecnologiche, ma anche a quelle organizzative. La mancanza di misure organizzative adeguate può ridurre o compromettere del tutto l’efficacia di una tecnologia scelta. Possono costituire esempi di misure organizzative l’adozione di politiche interne, la formazione aggiornata in materia di tecnologia, sicurezza e protezione dei dati nonché politiche di gestione e di governance della sicurezza informatica.
Data protection by design e by default: costi di attuazione
E per quanto riguarda i Costi di attuazione
23. Il titolare può tenere conto del costo di attuazione allorché sceglie e applica misure tecniche e organizzative adeguate e garanzie necessarie che mettono efficacemente in atto i principi al fine di tutelare i diritti degli interessati. Il costo si riferisce alle risorse in generale, compresi il tempo e le risorse umane.
24. Il fattore costo implica che il titolare non impieghi una quantità sproporzionata di risorse nel caso in cui esistano misure alternative, meno dispendiose, ma efficaci. Tuttavia, il costo di attuazione rappresenta un fattore di cui tenere conto nel realizzare la protezione dei dati fin dalla progettazione, e non già un motivo per astenersi dal realizzarla.
25. Le misure individuate devono pertanto garantire che l’attività di trattamento prevista dal titolare non comporti trattamenti di dati personali in violazione dei principi, indipendentemente dal costo di tali misure. I titolari devono essere in grado di gestire i costi complessivi per poter attuare efficacemente tutti i principi e, di conseguenza, tutelare i diritti.
Natura, ambito di applicazione, contesto e finalità del trattamento
È evidente che quanto detto per l’art. 25 vale anche per l’art. 32.
Ulteriore specificazione, valida in questo caso anche per l’art. 24 è la spiegazione del concetto di natura, ambito di applicazione, contesto e finalità del trattamento.
Al riguardo le Linee guida recitano:
26. I titolari devono tenere conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento allorché determinano le misure necessarie.
27. Questi fattori devono essere interpretati in modo coerente con il ruolo ad essi attribuito in altre disposizioni del RGPD, quali gli articoli 24, 32 e 35, allo scopo di integrare principi di protezione dei dati nella progettazione del trattamento.
28. In breve, il concetto di natura può essere inteso come le caratteristiche intrinseche11 del trattamento. L’ambito di applicazione fa riferimento alla dimensione e all’ampiezza del trattamento. Il contesto riguarda le circostanze nel trattamento che possono influenzare le aspettative degli interessati, mentre la finalità si riferisce agli obiettivi del trattamento.
Misure di sicurezza nel GDPR: le linee guida
Oltre alla interpretazione di questi concetti, che come evidenziato sono presenti più volte nel testo di legge, le citate linee guida suggeriscono anche una serie di misure di sicurezza (anche se limitate ai parametri di integrità e riservatezza e non alla disponibilità).
Al riguardo vengono citati:
sistema di gestione della sicurezza delle informazioni – occorre disporre di uno strumento operativo per gestire le politiche e le procedure per la sicurezza delle informazioni;
analisi del rischio – valutare i rischi per la sicurezza dei dati personali, considerando l’impatto sui diritti delle persone, e contrastare quelli identificati, nonché, ai fini dell’utilizzo nella valutazione dei rischi, sviluppare e gestire una «modellizzazione delle minacce» esaustiva, sistematica e realistica e un’analisi della superficie di attacco riferita al software specifico così da ridurre i vettori di attacco e le opportunità di sfruttare eventuali punti deboli e vulnerabilità;
sicurezza fin dalla progettazione – tenere conto non appena possibile dei requisiti di sicurezza nella progettazione e nello sviluppo del sistema, integrando e svolgendo costantemente test pertinenti;
manutenzione – rivedere e verificare periodicamente il software, l’hardware, i sistemi e i servizi, ecc. per scoprire eventuali vulnerabilità dei sistemi di supporto del trattamento;
gestione del controllo degli accessi – solo il personale autorizzato che ne ha necessità dovrebbe avere accesso ai dati personali necessari ai loro compiti di trattamento. Inoltre, il titolare dovrebbe differenziare i privilegi di accesso del personale autorizzato;
1 limitazione dell’accesso (agenti) – definire il trattamento dei dati in modo tale che un numero minimo di persone abbia bisogno di accedere ai dati personali per svolgere le proprie funzioni, e limitare l’accesso di conseguenza;
2 limitazione dell’accesso (contenuto) – nel contesto di ciascuna operazione di trattamento, limitare l’accesso per ogni set di dati ai soli attributi che sono necessari allo svolgimento di tale operazione. Limitare inoltre l’accesso ai dati relativi agli interessati di competenza del rispettivo dipendente;
3 segregazione dell’accesso – definire il trattamento dei dati in modo tale che nessuno necessiti di accedere a tutti i dati raccolti sull’interessato, tanto meno a tutti i dati personali di una categoria specifica di interessati;
trasferimenti sicuri – i trasferimenti sono protetti da modifiche e accessi non autorizzati e accidentali;
conservazione sicura – la conservazione dei dati è protetta da modifiche e accessi non autorizzati. Dovrebbero essere previste procedure per valutare il rischio di conservazione centralizzata o decentrata, e le categorie di dati personali cui si applicano. Alcuni dati potrebbero richiedere misure di sicurezza supplementari rispetto ad altri o l’isolamento da questi ultimi;
pseudonimizzazione – i dati personali e i backup/registri di eventi dovrebbero essere pseudonimizzati come misura di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di potenziali violazioni dei dati, ad esempio utilizzando l’hashing o la cifratura;
backup/registri di eventi – conservare backup e registri di eventi nella misura necessaria per la sicurezza delle informazioni, utilizzare registri delle attività (audit trails) e il monitoraggio degli eventi come controlli di sicurezza su base routinaria, proteggendoli da modifiche e accessi non autorizzati e accidentali e rivedendoli periodicamente, oltre a gestire in modo tempestivo eventuali incidenti;
ripristino in caso di disastro (disaster recovery)/continuità operativa – soddisfare i requisiti per il ripristino del sistema informativo in caso di disastro e per la continuità operativa, al fine di ripristinare la disponibilità dei dati personali a seguito di incidenti rilevanti;
protezione in base al rischio – tutte le categorie di dati personali dovrebbero essere protette con misure adeguate contro il rischio di violazioni della sicurezza. I dati che comportano rischi particolari dovrebbero, ove possibile, essere tenuti separati dagli altri dati personali;
gestione della risposta in caso di incidenti legati alla sicurezza – occorre disporre di metodologie, procedure e risorse per rilevare, limitare, gestire e segnalare le violazioni dei dati e trarne insegnamenti;
gestione degli incidenti – al fine di rendere più solido il sistema di trattamento, il titolare deve disporre di procedure per gestire violazioni e incidenti, ivi comprese procedure di notifica quali la gestione delle notifiche (per l’autorità di controllo) e delle informazioni (per gli interessati).
Misure di sicurezza nel GDPR: i punti da chiarire
Sebbene non vincolanti, le indicazioni fornite da queste linee guida sono molto significative, in quanto elaborate dalle varie Autorità di controllo. Si può ritenere quindi che tali misure di sicurezza siano quelle che, in caso di vista ispettiva, un’Autorità si aspetterebbe di trovare.
Queste linee guida costituiscono quindi una fonte di informazioni che va ben al di là dell’oggetto specifico di analisi e costituiscono un punto di riferimento generale anche rispetto a temi quali l’analisi del rischio e le misure di sicurezza.
Non sono tuttavia immuni da difetti; il più rilevante è il costante riferimento nel testo ai diritti e le libertà degli interessati in luogo dei diritti e le libertà delle persone fisiche, come invece prescritto dalla normativa e riscontrabile in tutti gli articoli prima citati[3].
Una formulazione che non è senza conseguenze.
Anche se è poco probabile che un Titolare sia sanzionato per il fatto di aver effettuato un’analisi dei rischi riferendosi ai soli interessati e non anche alle persone fisiche potenzialmente impattate (ad esempio i famigliari di un paziente), nondimeno un Titolare deve ricordare che anche tali soggetti (oltre ad altri) possono, in virtù dell’art. 82, chiedere un risarcimento danni in conseguenza di un danno subito[4].
Articolo 82
Diritto al risarcimento e responsabilità (C142, C146, C147)
1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
Quindi, non considerare anche di questi soggetti durante un’analisi dei rischi ai sensi degli artt. 24, 25, 32 del GDPR espone il Titolare ad un maggior rischio in caso di risarcimento danni.
Da ultimo un aspetto particolarmente importante e per lo più trascurato.
Le misure tecniche preventive di profilazione ed autorizzazione all’accesso ai dati non possono prevenire un accesso illecito ai dati da parte di un soggetto che è legittimato a farlo.
In altre parole, un operatore di filiale può accedere ai conti di tutti i clienti della filiale, in quanto ha correttamente le autorizzazioni per farlo (è cioè legittimato a farlo).
Tuttavia l’accesso a tali dati deve essere opportunamente motivato, ad esempio da una richiesta di un cliente o per una valutazione dello stesso. L’accesso non può essere giustificato da una mera curiosità dell’operatore stesso.
Un accesso effettuato senza una reale motivazione di lavoro quindi è illecito e, a dire il vero, costituisce una violazione di dati personali.
Ecco quindi la necessità di affiancare a misure preventive, che limitino tecnicamente l’accesso ai dati, anche misure che consentano di verificare che tale accesso sia sempre lecito, ad esempio, mediante la consultazione dei log delle operazioni effettuate (con i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 4 della legge 300/70).
Fra l’altro tale indicazione, oltre ad essere citata nelle misure di sicurezza suggerite dalle linee guida in analisi, nel mondo bancario costituisce da anni un obbligo previsto da uno specifico provvedimento dell’Autorità Garante.
Conclusioni
La complessa individuazione e gestione di misure di sicurezza adeguate (o obbligatorie) può trovare supporto nei documenti di indirizzo elaborati dall’EDPB, la cui lettura deve però sempre tenere in giusta considerazione quelle che sono le richieste espresse nel testo della normativa.

10/05/2021
Le motivazioni nel contesto della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08)
Capire l’importanza della sicurezza sul lavoro vuol dire anche interrogarsi sulle motivazioni che devono portare a gestire questo aspetto. Un concetto importante è, senza dubbio, quello di cultura aziendale della sicurezza, in ogni impresa: e qualunque contesto di lavoro non è altro che una forma di relazione specifica. Ciò vuol dire che tutte le imprese sono caratterizzate da una particolare modalità di percezione collettiva dei principi e dei valori che prendono forma nelle attività quotidiane. Il risultato è condiviso e in costante evoluzione, con una certa coerenza che va al di là delle singole visioni personali.
I servizi di Gruppo Amelio
Gruppo Amelio, una realtà specializzata, anche, nel settore della sicurezza sul lavoro, oltre che nei campi dei sistemi di gestione, ambientale, certificazioni di qualità ISO e Attestazione SOA. Il team di Gruppo Amelio è composto da professionisti che hanno in comune valori noti, ma soprattutto il desiderio di puntare sempre ai più elevati standard di qualità.
Il quadro normativo di riferimento
In termini di salute e sicurezza sul posto di lavoro, il testo normativo di riferimento è rappresentato dal D.Lgs. n. 81 del 2008. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo in evidenza in più circostanze che l’interesse economico deve essere sempre secondario rispetto alla salute dei lavoratori: affinché questo principio si possa tramutare in realtà, non si può prescindere dal rispetto delle prescrizioni. La valutazione dei rischi è uno step inevitabile da questo punto di vista. Più in generale, comunque, tutte le azioni che vengono eseguite in ambito aziendale seguono una certa logica, che non è detto possa essere sempre chiara a chi lavora.
Le motivazioni etiche
La sicurezza sul lavoro si basa, tra l’altro, su motivazioni etiche, e quindi su ragioni nobili e in un certo senso rassicuranti. Il singolo valore morale aderisce al valore etico che riguarda tutta la collettività: la prevenzione degli incidenti sul lavoro e, quindi, degli infortuni. Nel caso in cui si manifesti e venga vissuta in maniera sincera, tale motivazione offre numerosi benefici, anche perché fa sì che il soggetto possa aderire realmente alle iniziative di sicurezza. Si tratta, ad ogni modo, di un’affermazione che si caratterizza per una elevata esigibilità sociale. Insomma, se l’affermazione di principio è condivisa più o meno da tutti, e a tutti livelli, non è detto che poi all’atto pratico ci si adegui agli intenti ideali con la necessaria convinzione.
Le ragioni legali
Un altro motivo per il quale ci si dedica alla sicurezza sul lavoro è di tipo legale: una ragione molto prosaica e concreta, ma non per questo da disprezzare o da sottovalutare. Tutti gli individui, infatti, vivono e agiscono in un contesto in cui sono presenti dei vincoli giuridici: e spesso sono numerosi gli obblighi in tal senso. Esistono dei comportamenti che devono essere imposti e altri che, invece, vanno censurati: e per questo motivo c’è bisogno di una codifica collettiva e pubblica. È già un valore rispettare tali obblighi, al di là del fatto che essi possano essere correlati a sanzioni più o meno pesanti: sanzioni che sono ben note quando si parla di sicurezza sul lavoro.
Le sanzioni
Quando un comportamento viene punito con una sanzione di natura penale il modo in cui esso viene percepito è diverso rispetto a ciò che avviene per i comportamenti che presuppongono una sanzione solo amministrativa. In molti casi, dunque, si presta attenzione alla sicurezza sul lavoro unicamente perché si è consapevoli del fatto che un mancato adempimento esporrebbe al rischio di una sanzione. Si concretizza un elemento di funzionamento coercitivo, a livello statale e a livello aziendale. Non è un caso che le organizzazioni multinazionali prevedano un articolato sistema di comando e di controllo che si basa su sanzioni interne, rating, audit e procedure. Il fatto è, però, che il timore di incorrere in sanzioni si traduce in un rispetto solo formale delle prescrizioni: di conseguenza, non si fa prevenzione sul serio, in quanto ci si limita al minimo indispensabile. Anche perché la sicurezza sul lavoro è dispendiosa, e presuppone dei costi notevoli da affrontare, tanto per la formazione quanto per l’acquisto di attrezzature e dispositivi.
07/05/2021
Project financing, ANAC
la verifica dei requisiti del proponente va espletata prima dell’approvazione della proposta
La valutazione della sussistenza dei requisiti del promotore dovrà essere effettuata in concreto sulla scorta dell’oggetto del progetto proposto, delle sue specifiche, dell’annesso piano economico-finanziario allegato alla proposta presentata
In una procedura di Project financing la verifica del possesso dei requisiti del proponente, anche ai fini dell’attribuzione della qualifica di promotore, deve essere espletata prima dell’approvazione della proposta.
Lo ha chiarito l'Autorità nazionale anticorruzione nella delibera n. 295 del 13 aprile 2021, avente ad oggetto la procedura di finanza di progetto (ex art. 183, co. 15 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento in concessione dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica e della sicurezza degli impianti comunali di pubblica illuminazione, nonché del relativo servizio di gestione comprensivo di manutenzione integrata e fornitura di energia elettrica.
La delibera Anac precisa inoltre che la valutazione della sussistenza dei requisiti del promotore dovrà essere effettuata in concreto sulla scorta dell’oggetto del progetto proposto, delle sue specifiche, dell’annesso piano economico-finanziario allegato alla proposta presentata.
05/05/2021
Certificazione Ecolabel: cos’è e come si ottiene
Come nasce il marchio comunitario Ecolabel, cos’è e tutte le informazioni per ottenerlo.
Per le aziende il marchio comunitario Ecolabel UE è una grande possibilità di certificare i propri prodotti e servizi dimostrando di rispettare criteri ecologici e sostenibili. La certificazione ambientale Ecolabel nel tempo è mutata sia negli intenti che nelle possibilità attestandosi come il più importante marchio ecologico comunitario.
In questo articolo spieghiamo cos’è la certificazione Ecolabel, la procedura per ottenerla, tempi e costi compiendo un excursus attraverso come in questi 25 anni di vita i regolamenti si siano evoluti fino ad arrivare al UE Ecolabel del Regolamento CE 2010/66.
Certificazione Ecolabel: cos’è
La certificazione Ecolabel è il marchio ecologico istituito dall’Unione Europea (prende infatti il nome di Ecolabel UE) atto a identificare e contraddistinguere prodotti e servizi caratterizzati da una natura ecologica e dal ridotto impatto ambientale all’interno di tutto il proprio ciclo di vita e aspetti importanti inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori.
Il marchio UE Ecolabel è una certificazione ambientale volontaria che le aziende possono richiedere per i propri prodotti e servizi, rivolgendosi ad un organismo competente al quale dovranno dimostrare di rispettare i criteri ecologici definiti dal regolamento comunitario, per ottenere l’approvazione e la certificazione dalla Commissione europea.
L’Ecolabel UE è nato nel 1992 dal Regolamento n. 880/1992 ed è oggi disciplinato dal Regolamento CE n. 66/2010 in vigore in ben 28 nazioni dell’Unione Europea.
Come si è arrivati al moderno UE Ecolabel del Regolamento CE 2010/66
Ecolabel I: Regolamento CEE n. 880/1992
Il primo marchio ecologico in Europa risale al 1977 con l’istituzione dell’Angelo Blu in Germania. Dal 1977 al 1992 nel nostro continente sono stati promossi decine di marchi ecologici nazionali.
Nel 1992 è stato promulgato il Regolamento CEE n. 880/1992 che ha istituito la certificazione Ecolabel comunitaria, un marchio ecologico ad applicazione volontaria. Con l’iniziativa si proponeva l’adozione di un unico marchio per tutti gli Stati dell’UE. Lo scopo principale era quello di rallentare la proliferazione dei marchi nazionali, con l’obiettivo di uniformare le modalità di attribuzione del riconoscimento ai prodotti, evitando confusioni tra i consumatori.
Ecolabel II: Regolamento CE n. 1980/2000
Al Regolamento CEE n. 880/1992 è seguito il Regolamento CE n. 1980/2000 (Ecolabel II). La revisione ha portato alcune novità. Innanzitutto l’allargamento del campo di applicazione dello strumento. Si è aperta la strada per l’attribuzione del riconoscimento non solo ai prodotti ma anche ai servizi. Il secondo aspetto innovativo del Regolamento CE n. 1980/2000 è la promozione del mutuo riconoscimento tra i marchi ecologici nazionali e quello comunitario.
Ecolabel e Turismo: Decisione 2003/287/CE
Il 14 aprile 2003, con la Decisione 2003/287/CE, la Commissione europea ha esteso la certificazione ecolabel al settore turistico e alle strutture ricettive.
Alla base del rapporto Ecolabel e turismo c’è l’intento di incoraggiare le strutture, nonchè gli stessi turisti, al rispetto dell’ambiente ed al risparmio di risorse naturali.
Ecolabel III: Regolamento CE n. 66/2010
Nel 2010 è cominciata la terza fase dell’Ecolabel comunitario con il Regolamento CE n. 66/2010.
La prima grande novità di questo provvedimento è l’ulteriore allargamento del campo di applicazione dello strumento “a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito”. Ciò ha aperto la possibilità di ottenere il riconoscimento a categorie di prodotti che non potevano ottenerlo in precedenza. Si pensi, ad esempio, ai prodotti alimentari e soprattutto a quelli tipici e derivanti da agricoltura biologica. Non è ancora possibile l’ottenimento per i medicinali sia per utilizzo umano che animale, così come ai prodotti considerati tossici, pericolosi per l’ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.
Come ottenere la certificazione Ecolabel
Ottenere la certificazione Ecolabel è una procedura semplice che coinvolge l’Organismo competente, l’ISPRA e infine la Commissione Europea.
L’azienda che vuole ottenere la certificazione ambientale, che ribadiamo è volontaria, deve dimostrare di rispettare i criteri ecologici, presentare un’istruttoria ed inviare la documentazione all’Organismo competente nazionale (Comitato Ecolabel Europeo Ecoaudit – Sezione Ecolabel). Il Comitato trasferisce ad ISPRA la documentazione per il suo esame. Verificata la conformità ai criteri ecologici, sulla base di un parere tecnico dell’ISPRA, l’Organismo competente nazionale delibera per la concessione del marchio. Il prodotto o servizio certificato viene inserito in un catalogo europeo, pubblicato sul sito della Commissione europea.
Ecolabel costi e tempistiche
I tempi per l’attribuzione della certificazione Ecolabel sono abbastanza brevi e vengono stabiliti, quindi sono certi, dalle Istituzioni che vigilano sulla concessione e l’uso del marchio. L’attribuzione ed il mantenimento di questi riconoscimenti (della durata triennale) ha un costo per le aziende, peraltro contenuto rispetto ad altre certificazioni. Per incentivare l’applicazione su larga scala, l’ammontare dei costi Ecolabel dovuti agli Organismi competenti, è regolamentato a livello comunitario. Sono previste notevoli agevolazioni per le piccole e le medie imprese nonchè per le aziende che hanno ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001 e/o la registrazione EMAS, che vogliono anche un marchio ambientale per il servizio erogato. Ovviamente a questi costi vanno aggiunti quelli per la predisposizione della documentazione, spesso elaborata da un consulente, da presentare all’Organismo competente. Anche per questi costi sono previsti finanziamenti comunitari e nazionali per facilitare l’adesione aziendale.
Elenco servizi e prodotti Ecolabel
Come menzionato precedentemente in questo articolo la certificazione Ecolabel comunitario del Regolamento CE n. 66/2010 permette a diversi servizi e prodotti di ottenere il marchio ecologico europeo.
In questa tabella riportiamo tutti i servizi e prodotti Ecolabel secondo quanto riportato sul sito web di ISPRA.
Prodotti
Prodotti per la pulizia e l’igiene personale: Prodotti igienici assorbenti; Detergenti multiuso; Detersivi per lavastoviglie; Detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali; Detersivi per piatti; Detersivi per bucato; Detersivi per bucato per uso professionale; Prodotti cosmetici da sciacquare
Apparecchiature elettroniche ed elettrodomestici: Televisori; PC, notebook, tablet; Apparecchiature per la riproduzione di immagini
Prodotti carta: Carta per copia e carta grafica; Tessuto-carta; Prodotti di carta trasformata; Carta stampata; Carta da giornale
Articoli per la casa ed il giardino: Materassi da letto; Mobili; Coperture dure; Rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù; Rivestimenti del suolo in legno; Prodotti vernicianti; Substrati di coltivazione, ammendanti e pacciame Impianti di riscaldamento: Riscaldamento ad acqua
Articoli per bagno: Vasi sanitari a scarico d’acqua e orinatoi; Rubinetteria per sanitari
Abbigliamento: Prodotti tessili; Calzature
Altri: Lubrificanti
Servizi
Turismo: Strutture ricettive
22/04/2021
Attestazione SOA: cos’è e come funziona
L’attestazione SOA è un documento obbligatorio per partecipare alle gare d’appalto.
Ma vediamo in sintesi di che cosa si tratta, perché è importante, quali sono i requisiti fondamentali e come ottenerla.
Cos’è l’Attestazione SOA?
L’attestazione SOA è il documento di qualificazione necessario alle imprese per eseguire i lavori pubblici. Si tratta di una sorta di certificazione obbligatoria per partecipare alle gare d’appalto.
L’attestazione SOA è il documento di lascia passare che dimostra il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), necessari per l’esecuzione di lavori pubblici. In particolare:
a) assenza dei motivi di esclusione – articolo 80 del Codice appalti;
b) requisiti speciali tecnico-professionali ed economico-finanziari – articolo 83 del Codice Appalti;
c) certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000;
d) certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – articolo 83 del Codice Appalti.
Cosa significa SOA?
Il termine SOA indica le Società Organismi di Attestazione, ovvero entità di diritto privato con forma giuridica di SpA – Società per Azioni costituite con un capitale sociale di almeno un milione. Queste entità, su autorizzazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno il compito di accertare la presenza di determinati requisiti nei soggetti esecutori delle opere pubbliche. Requisiti che come detto sono elencati nel Codice Appalti.
Chi rilascia l’Attestazione SOA
L’attestazione SOA viene rilasciata da organismi autorizzati dall’Autorità per i Contratti Pubblici.
Gruppo Amelio fornisce tutta l’assistenza, dal check up iniziale completamente gratuito fino al conseguimento dell’Attestato stesso
Attestazione SOA e ANAC
L’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) mette a disposizione una app ad accesso riservato per il rilascio delle attestazioni da parte delle Società Organismi di Attestazione (SOA). L’app permette anche di consultare servizi, normative e FAQ.
La procedura pubblica sul web le attestazioni rilasciate dalle SOA rispetto ai procedimenti istruttori previste nel D.P.R. n. 207/2010, che disciplinano l’attività di qualificazione. Gli operatori economici potranno usare le attestazioni per gli adempimenti derivanti dall’applicazione della normativa sui contratti pubblici.
Sul portale, si legge che “dal 1º gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti a versare i contributi all’Autorità per le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento in vigore”.
SOA: per chi è obbligatoria
Qualunque impresa che intenda partecipare a pubbliche gare d’appalto per l’esecuzione di opere con importo maggiore di € 150.000,00, è tenuta a ottenere l’Attestazione SOA e presentarla come documento unico di qualificazione.
L’attestazione SOA è quindi obbligatoria per:
◦ partecipare a gare d’appalto d’importo superiore a 150.000 euro;
◦ qualificare l’impresa esecutrice di lavori pubblici per specifiche categorie di opere e importi;
◦ eseguire, direttamente o in subappalto, opere e lavori pubblici per le categorie e importi segnalati nell’attestazione.
A cosa serve l’Attestazione SOA?
Come già detto, il conseguimento dell’Attestazione SOA è obbligatorio per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici poiché attesta la capacità dell’impresa e i suoi requisiti.
La qualificazione riguarda specifiche categorie di opere per specifiche classifiche di importi.
Le categorie di opere possibili sono 52 e riguardano sia opere di carattere generale (strade, ponti, edilizia civile e industriale, acquedotti, impianti per la produzione di energia elettrica, impianti tecnologici ecc.) sia opere specializzate (demolizioni, verde e arredo urbano, impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, impianti di smaltimento e recupero rifiuti, impianti per centrali di produzione di energia elettrica ecc.).
SOA: le classifiche di qualificazione
Le classifiche di qualificazione sul fronte degli importi sono invece sono 10:
◦ I fino a 258.000 euro
◦ II fino a 516.000 euro
◦ III fino a 1.033.000 euro
◦ III bis fino a 1.500.000 euro
◦ IV fino a 2.582.000 euro
◦ IV bis fino a 3.500.000 euro
◦ V fino a 5.165.000 euro
◦ VI fino a 10.329.000 euro
◦ VII fino a 15.494.000 euro
◦ VIII oltre 15.494.000 euro
Le classifiche di qualificazione abilitano l’impresa a partecipare ad appalti per gli importi sopra citati aumentati del 20%.
La classifica di importo è legata alla capacità tecnica ed economica dell’impresa richiedente.
Come si ottiene l’attestazione SOA?
Prima di procedere con il percorso per l’ottenimento dell’attestazione SOA, un’impresa si dovrebbe affidare a un consulente per una verifica preventiva dei requisiti.
Una volta pronta, l’azienda in questione deve stipulare un contratto con la SOA scelta per la verifica puntuale di tutti i requisiti e le conformità necessarie. In questa fase, la società organismo di attestazione si occupa di validare i documenti dell’esercizio prodotti dall’azienda nel periodo dei 15 anni precedenti.
Se tale verifica ha esito positivo, la SOA rilascia l’attestazione dietro il pagamento di un compenso. Il costo della procedura varia in funzione delle qualificazioni richieste nelle diverse categorie.
SOA: quali sono i requisiti richiesti?
Possiamo individuare due gruppi di requisiti che un’azienda deve dimostrare di avere per potersi qualificare in ottica SOA.
Ci sono dei requisiti di ordine generale che riguardano:
◦ assenza dei reati ostativi per la partecipazione alle procedure di gara;
◦ assenza di interdittiva antimafia;
◦ assenza di violazioni gravi rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse;
◦ assenza di gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro;
◦ assenza di procedure concorsuali o fallimentari;
◦ assenza di gravi illeciti professionali.
I requisiti di ordine speciale riguardano poi, per un periodo documentabile di 15 anni:
◦ un’adeguata capacità economica e finanziaria;
◦ dotazione di attrezzature tecniche;
◦ un adeguato organico medio annuo;
◦ idoneità tecnica organizzativa.
Entrando più nel dettaglio, come vanno dimostrati questi requisiti speciali?
La capacità economica e finanziaria va dimostrata attraverso idonee referenze bancarie, un volume di affari non inferiore al 100% degli importi richiesti per la qualificazione e, per i soggetti tenuto alla redazione del bilancio, un patrimonio netto di valore positivo.
La dotazione di attrezzature tecniche riguarda la dotazione stabile di attrezzature, equipaggiamento tecnico e macchinari destinati alla esecuzione dei lavori, in proprietà o locazione. Questa dotazione, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione o noleggio, deve essere pari ad almeno il 2% del volume di affari.
Per quanto riguarda l’organico, l’azienda deve dimostrare un costo per il personale dipendente pari ad almeno il 15% della cifra di affari in lavori, di cui almeno il 40% in personale operaio. In alternativa, con personale dipendente pari al 10% della cifra di affari, di cui l’80% dato da tecnici specializzati.
Infine, l’idoneità tecnica va validata attraverso la presenza di una direzione tecnica e l’esecuzione lavori con importo non inferiore al 90% di quello richiesto dagli importi della classifica.
Quanto dura l’attestazione SOA?
L’attestazione SOA ha validità 5 anni, con verifica di mantenimento entro il terzo anno dal primo rilascio.
Quanto costa la qualificazione?
Il costo per un’attestazione minima è di 4.500 euro (iva esclusa). A questo costo base si deve aggiungere 1.000 euro per ognuna delle categorie richieste.
SOA: riferimenti normativi
L’attestazione SOA nasce il 1 gennaio 2000 a sostituzione di quello che era chiamato Albo Nazionale dei Costruttori o ANC.
Con il DPR n.34/2000 viene approvato il regolamento che istituisce il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. Si tratta del primo Regolamento SOA che resterà in vigore fino a 7 giugno 2011.
Con il Regolamento nascono gli organismi di Attestazione, autorizzati e vigilati dall’ANAC.
Vengono ridefiniti requisiti, categorie e classifiche e la nuova soglia per la qualificazione è di 150.000 euro.
Nel 2006 entra in vigore un nuovo Codice Appalti (D. Lgs 163/2006) in cui si prevede un nuovo regolamento.
L’8 giugno 2011 entra in vigore il Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs 163/2006, già approvato con il DPR 207/2010 dove viene regolamentata l’attività di attestazione SOA. Con le ultime modifiche, i requisiti sono perfezionati e i costi di attestazione per le piccole e medie imprese ridotti.
Nel 2014 ANAC pubblica il Manuale sull’attività di qualificazione (consultabile online) nel quale:
il nuovo Codice di Contratti (D. Lgs 50/2016) amplia gli ambiti e le competenze dell’ANAC e propone indicazioni per il sistema unico di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici. Si parla di requisiti e motivi di esclusione dalla SOA. Si specifica inoltre come verificare requisiti dell’Attestazione SOA.

16/04/2021
Soa: verifica dell’organico medio annuo in caso di trasferimenti aziendali
SOA
Con Comunicato del Presidente 9 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale lo scorso 23 marzo 2021, l’Anac ha fornito alcuni chiarimenti circa la dimostrazione dell’organico medio annuo in caso di trasferimenti aziendali, con riferimento alle istruttorie svolte dalle Soa.
Il “Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2014, aveva previsto che, al fine di determinare l’adeguato organico medio annuo delle imprese richiedenti l’attestazione, le verifiche svolte dalle Soa dovessero contemplare anche l’acquisizione in copia dei versamenti effettuati nei confronti degli Enti Previdenziali Inail, Inps e Cassa edile (che ordinariamente le Imprese eseguono tramite i Modelli di pagamento unificato “F24”), occorrenti per dimostrare l’effettivo versamento degli importi indicati nei Modelli “Dm10/Uniemens”.
Con il successivo Comunicato del Presidente 9 marzo 2016 (recante “Ulteriori precisazioni in merito al ‘Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro’”), l’Autorità aveva consentito che le Soa potessero utilizzare il Durc anche come documento utile per attestare il regolare assolvimento del pagamento degli importi dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli “Dm10/Uniemens” da parte dell’Impresa, al fine di verificare il possesso del requisito “speciale” costituito dall’adeguato organico medio annuo. Quindi, potendo le Soa optare per la modalità alternativa di accertamento introdotta dal Comunicato del 9 marzo 2016, l’acquisizione dei Modelli di pagamento “F24” doveva ritenersi non più essenziale per la comprova del pagamento dei contributi dovuti agli Enti previdenziali.
Con l’ulteriore Comunicato del Presidente 31 maggio 2016, l’Autorità ha preso in considerazione i chiarimenti forniti in precedenza dall’Inps con una Circolare del 26 giugno 2015, con la quale l’Ente aveva precisato che il rilascio del Durc include anche la verifica della regolarità dei versamenti alle Casse edili accertata individuando le posizioni contributive anch’esse indicate nei Modelli “Dm10/Uniemens”. Pertanto, con il Comunicato 31 maggio 2016 è stato riconosciuto che il Durc poteva diventare sostitutivo anche dei versamenti presso le Casse Edili, rendendo perciò superflua la loro acquisizione nel corso di istruttoria di attestazione.
Con il Comunicato in commento, l’Anac ha ritenuto utile precisare che in caso di trasferimenti aziendali, poiché le Soa devono comunque accertare e determinare il possesso del requisito dell’adeguato organico medio annuo, che – nella maggior parte delle ricorrenze – viene dimostrato in modo prevalente, se non integrale, dall’Impresa “dante causa”, il relativo accertamento deve essere assolto procedendo secondo le modalità originariamente indicate dal “Manuale sulla Qualificazione” del 2014, acquisendo cioè la copia dei versamenti eseguiti nei confronti di tutti gli Enti previdenziali, in modo tale da confrontare la corrispondenza di quanto dichiarato nei modelli “Dm10/Uniemens” dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti realmente effettuati dalla stessa. Vien chiarito altresì che la Soa non avrà la necessità di acquisire la copia dei versamenti effettuati dall’Impresa cedente, solo qualora abbia acquisito un Durc della stessa Impresa, comprovando la spendibilità – ai fini della valutazione del costo del personale – dei modelli “Dm10/Uniemens” a suo tempo presentati dall’Impresa “dante causa”, tale da consentire una idonea e compiuta verifica dell’organico medio in capo all’impresa “avente causa” in fase di attestazione.

03/06/2019
Formazione per la sicurezza, chi non partecipa è licenziabile
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 gennaio 2019, n. 138, ha stabilito che chi non partecipa alla formazione per la sicurezza è licenziabile.
Il ricorso di un lavoratore, messo alla porta per non aver partecipato a un corso aziendale (obbligatorio) in materia di prevenzione, è stato respinto. Per questo motivo, la lettera di licenziamento è stata ritenuta legittima. Si tratta di una sentenza che sottolinea due concetti chiave.
Il primo: la tutela della propria incolumità è un dovere, così come è stato sancito dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il secondo: non aderire alla formazione in materia sicurezza fa venir meno il rapporto di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore. Se vengono meno questi due presupposti può scattare il licenziamento per giusta causa. Cosa che è puntualmente avvenuta. E la suprema Corte ha messo il timbro dopo tutti i gradi di giudizio.
L’orientamento seguito dai giudici di legittimità si pone in sintonia con il D.Lgs. n. 81/2008, con il quale, per altro, è stato definitivamente consacrato l’abbandono del cosiddetto modello “iperprotettivo” del lavoratore.
L’art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce l’obbligo da parte del lavoratore di «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale»; queste disposizioni sono espressione tipica del potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, funzionali all’assolvimento dell’obbligazione di sicurezza (art. 2087 del codice civile).
L’inosservanza, quindi, della disposizione aziendale di partecipare a un corso di formazione in materia di sicurezza costituisce, secondo l’art. 2119 del codice civile, una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

31/05/2019
Sismabonus: nuova guida delle Entrate sulle detrazioni
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida aggiornata sulle detrazioni per gli interventi antisismici, meglio note come sismabonus; il vademecum illustra in cosa consiste l’agevolazione, chi sono i soggetti interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali e le modalità per accedere alla misura di favore.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche sugli edifici, il dl n. 63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sismabonus”, un’agevolazione che dal 1° gennaio 2017 può essere fruita per lavori realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive.
È prevista una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare e per ciascun anno, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.
La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad 1 classe di rischio inferiore e aumenta fino all’80% (85% per gli edifici condominiali) se ai lavori consegue il passaggio a 2 classi di rischio inferiori.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti di godimento sui beni oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Dal 2018 tra i beneficiari dell’agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari ed i soggetti con finalità analoghe.
Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, i condomini possono scegliere di cedere il credito a favore dei fornitori che hanno effettuato i lavori o ad altri soggetti privati che siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

28/05/2019
Verifiche periodiche attrezzature di lavoro: adottato il ventunesimo elenco
Con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 è stato adottato il ventunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il Decreto è composto da sei articoli:
* all'articolo 1 si rinnova per cinque anni l'iscrizione per i soggetti che hanno trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto concludere la propria istruttoria;
* all'articolo 2sono apportate le variazioni alle abilitazioni dei soggetti già iscritti, sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
* all'articolo 3 è prorogata l'iscrizione al 30 aprile 2019 per il soggetto indicato, per il quale la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
* all'articolo 4 è disposta la cancellazione dei soggetti indicati;
* all'articolo 5 è specificato che il Decreto adotta l'elenco aggiornato in sostituzione di quello adottato con il precedente del 23 novembre 2018;
* all'articolo 6 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2019 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto del 23 novembre 2018.

20/05/2019
Sistema di Gestione Anticorruzione
I recenti fatti di cronaca che hanno portato all’arresto di politici ed imprenditori per reati legati alla corruzione ci impongono ancora una volta una seria riflessione sia sull’attualità della prevenzione dei fenomeni corruttivi, sia sulla necessità che hanno gli imprenditori e gli amministratori onesti di testimoniare la correttezza del loro agire. Da questo punto di vista l’applicazione dei principi espressi nel D.Lgs 231/01 si è rivelata, alla lunga, inefficace (come dimostrato dalla cronaca giudiziaria), per questi motivi è stata pubblicata la Norma internazionale ISO 37001:2016, per la certificazione dei Sistemi di Gestione Anticorruzione (Anti-Bribery management system) con l’obiettivo di aiutare organizzazioni e imprese a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione, sviluppando e consolidando una cultura della trasparenza e dell’integrità.

L’ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione Anticorruzione della propria organizzazione (privata o anche pubblica, cioè un’azienda, un’associazione, una cooperativa sociale ma anche un ente pubblico) porta numerosi vantaggi, di tipo:

Economici: incremento dell’efficacia degli strumenti di contrasto al fenomeno corruttivo, con conseguenti vantaggi economici.
Conformità legislativa: implementando l’ISO 37001:2016 è possibile andare oltre il rispetto dei requisiti minimi legali e adottare un approccio sistemico rivolto alla prevenzione e al contrasto della corruzione.
Etica e innovazione: dotandosi di uno standard di prevenzione e contrasto della corruzione conforme alla “best practice” internazionale e di riconosciuto valore in Italia e nel mondo.
Competitività: elemento distintivo sul mercato anche agli occhi degli stakeholders; possibile requisito aggiuntivo in ambito di gare e appalti.
Governance: dimostrazione di essersi dotati di un idoneo e adeguato sistema di prevenzione dei rischi connessi alla corruzione. Investitori: risposta alle esigenze di elevati standard di etica, legalità e sostenibilità del proprio business.
Mitigazione rischio sanzionatorio: la certificazione rilasciata da un ente autorevole e indipendente costituisce evidenza concreta sia della mancanza di gravi carenze organizzative, evitando l’applicazione di misure cautelari molto incisive, sia della adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo anti-corruzione, aumentando le chances di ottenere per l’ente l’esenzione da responsabilità.
Immagine: la certificazione del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione valorizza il percorso dell’organizzazione e costituisce un efficace strumento di comunicazione delle politiche aziendali, confermando l’impegno e la volontà di contribuire positivamente al libero mercato.
Infine, il VALORE AGGIUNTO per le aziende che scelgono di CERTIFICARE IL PROPRIO Sistema di gestione Anticorruzione in conformità alla Norma ISO 37001:2016 è che esso dimostra il fatto «di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione», ai fini dell’ottenimento del Rating di Legalità con un punteggio superiore alla singola stella e valido per gli appalti pubblici.

Oltretutto, per quanto riguarda il mondo dei contratti con soggetti pubblici, il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016) all’articolo 38 (“Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza”) stabilisce che è istituito presso l’A.N.AC. un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate e che i requisiti di qualificazione sono individuati sulla base di parametri e si distinguono in requisiti di base e premianti quali, tra gli altri: «valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio».

14/05/2019
NASCE LA PIATTAFORMA DELLE AGEVOLAZIONI DEDICATA AL MONDO DELLE IMPRESE
E’ stata presentata la piattaforma incentivi.gov.it dedicata al mondo delle imprese.
Si tratta di una guida pensata per aiutare soprattutto le PMI a individuare l’agevolazione più adatta alle proprie esigenze – dallo startup d’impresa all’innovazione, dall’internazionalizzazione agli investimenti in aree svantaggiate – e i soggetti gestori cui rivolgersi per presentare la domanda di incentivo. Il portale raccoglie circa 60 misure gestite da MISE, Ministero del Lavoro e altri 12 enti dello Stato: Agenzia delle Entrate, Agenzia ICE, Cassa Depositi e Prestiti, Enea, Finest, Gse, Inps, Invitalia, Sace, Simest, Soficoop e Unioncamere.



08/04/2019
Regolamento EMAS: modifica ai requisiti della comunicazione ambientale
Con regolamento 2018/2026 della Commissione del 19 dicembre 2018 viene apportata modifica al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), in particolare viene sostituito completamente l'allegato IV che stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale.
Le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell'articolo 7, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione.
Si specifica nell'art. 2 del regolamento 2018/2026 che, se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata viene effettuata (coerentemente col regolamento (CE) n. 1221/2009) dopo la data di entrata in vigore del regolamento 2026, ma prima del 9 gennaio 2020, allora la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dal regolamento.
Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata viene trasmessa a un organismo competente dopo la data di entrata in vigore del regolamento 2018/2026, ma prima del 9 gennaio 2020, allora la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dal regolamento 2018/2026.



17/03/2019
Fondi UE per la promozione dei prodotti agricoli sul mercato europeo e sui mercati esterni
Il Regolamento comunitario 1144/2014 ha previsto sovvenzioni per le azioni ed i programmi di promozione dei prodotti agricoli europei sul mercato interno e nei paesi terzi .
La misura, promossa dalla DG Agricoltura della Commissione Europea e gestita dall’agenzia esecutiva Chafea , sostiene azioni di informazione e promozione con lo scopo di rafforzare la competitività dell’ agricoltura , portando a conoscenza dei consumatori in Europa e nel Mondo gli alti standard di qualità delle produzioni e rafforzando sul mercato i prodotti europei , a partire dalle produzioni tipiche e certificate ( IGP , DOP , Bio , ecc…).
Il bando si articola in due linee di finanziamento: una dedicata ai programmi “semplici” (promossi anche in riferimento ad un singolo prodotto o settore produttivo) e l’altra dedicata ai programmi “multipli” (che prevedano il coinvolgimento di più di un promotore o un’organizzazione a livello sovranazionale).
Obiettivi specifici indicati dalla programmazione comunitaria sono:
* migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;
* aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;
* rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;
* aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
* ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Le azioni di informazione e di promozione possono riguardare i regimi seguenti (cioé riguardare i prodotti che rientrino nelle casistiche indicate) :
* i regimi di qualità stabiliti dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (CE) n. 110/2008 e dall’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ovvero i prodotti caratterizzati da indicazione geografica e denominazioni d’origine);
* il metodo di produzione biologica, quale definito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
* il simbolo grafico dei prodotti agricoli di qualità tipici delle regioni ultraperiferiche, di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
* i regimi di qualità di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio .
Le azioni informative possono essere promosse dalle organizzazioni ed associazioni dei produttori e da enti ed organismi pubblici che perseguano le specifiche finalità di promozione agroalimentare.
Le proposte di azione saranno selezionate anche sulla base dell’aderenza delle stesse al Programma di lavoro annuale stabilito dalla Commissione Europea.
Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili :
1. Gestione del progetto
2. Strategia (Definizione della strategia di comunicazione, Definizione dell’immagine della campagna)
3. Relazioni pubbliche  (Azioni di PR, Eventi stampa)
4. Sito web, media sociali  (Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web,  MEDIA sociali -configurazione degli account, interventi regolari – nonché applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online ecc.)
5. Pubblicità ( Stampa, TV,  Radio,  Servizi online, Attività in ambienti esterni,  Cinema)
6. Strumenti di comunicazione (Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali eVideo promozionali)
7. Eventi (Stand in fiere, Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni per la vendita/corsi di cucina, attività nelle scuole, Settimane dei ristoranti, Sponsorizzazione di eventi. Viaggi di studio in Europa)
8. Promozione presso i punti vendita (Giornate di degustazione, promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita).
Ogni proposta progettuale dovrà prevedere una durata compresa fra il minimo di un anno ed il massimo di tre anni.
Per quanto riguarda i programmi “multipli” quest’anno i bandi specifici sono:
* MULTI-A : marchi e certificazioni e qualità dei prodotti agroalimentari europei
* MULTI-B : informazioni ed azioni su frutta e verdura ed il loro ruolo nutrizionale
* MULTI-C : promozione del riso da produzione sostenibile
* MULTI-D : promozione in qualsiasi mercato esterno
* MULTI-E : promozione delle carni bovini sui mercati esterni
Per i programmi “semplici” i topic tematici sono i seguenti:
* SIMPLE-01 : marchi e schemi di qualità
* SIMPLE-02 : promozione ed informazione sulla qualità dei prodotti europei
* SIMPLE-03 : promozione sui mercati asiatici (Cina, Giappone, Corea, Taiwan e sud-est asiatico)
* SIMPLE-04 : promozione sui mercati USA, Canada, Messico e Colombia
* SIMPLE-05 : promozione sugli altri mercati esterni all’UE
Il budget della misura è di 95 milioni per i progetti “semplici” e di 86,6 milioni per i progetti “multipli” di promozione, con un contributo UE che può arrivare fino al 70% delle spese per le azioni rivolte al mercato europeo ed  all’ 80% per gli interventi sui mercati non UE.
Le domande dovranno essere presentate online entro il 16 aprile 2019
Per saperne di più consultare la pagina dedicata ai programmi di promozione UE dei prodotti agricoli sui mercati interni ed internazionali



04/03/2019
Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni. Pubblicata la UNI/PdR 49:2018
Pubblicata la Prassi di Riferimento UNI/PdR 49:2018 "Responsabilità sociale nel settore delle costruzioni – Linee guida all’applicazione del modello di responsabilità sociale UNI ISO 26000".
Il documento, frutto della collaborazione tra UNI e ANCE Lombardia, è stato elaborato dal Tavolo "Responsabilità sociale nel settore edile” ed è rivolto a tutte le organizzazioni che operano nell’ambito delle Costruzioni.
L’obiettivo della prassi di riferimento è quello di fornire delle linee guida per l’applicazione pratica in questo particolare e delicato settore industriale del modello di responsabilità sociale promosso dalla ormai celebre norma UNI ISO 26000.
La Prassi  fornisce elementi utili alla mappatura degli stakeholder e alla integrazione della responsabilità sociale nei processi tipici di un’impresa che opera in edilizia.
Il documento è stato pensato sia per supportare le imprese che operano nel settore delle costruzioni ad implementare in modo efficace la UNI ISO 26000, applicandone i principi e affrontandone i temi fondamentali e i relativi aspetti specifici, sia per essere utilizzato in stretta combinazione con la UNI/PdR 18, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della materialità, dell’autovalutazione, dell’analisi dello scostamento, del piano d’azione e attuazione nonché del monitoraggio e della rendicontazione.
Inoltre la prassi fornisce elementi operativi che si focalizzano sulla individuazione e l’analisi degli stakeholder e della loro sfera di influenza, sull’integrazione della responsabilità sociale nella gestione complessiva dell’impresa rispetto ai suoi processi tipici così da ottenere un approccio sistematico alla responsabilità sociale e, infine, sul rilievo che gli aspetti della responsabilità sociale devono avere in relazione alla totalità dei processi aziendali.
La UNI/PdR 49:2018 può essere utilizzata dalle imprese sia internamente come guida e autovalutazione, sia esternamente per ottenere una valutazione di seconda e terza parte.
Le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.


28/02/2019
Ristrutturazioni e risparmio energetico: riparte la stagione dei bonus fiscali

Recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di arredi, sistemazione del verde di giardini e balconi. Chi ha rinviato al 2019 le spese per i lavori in casa, o deve ancora concludere (e pagare) interventi già avviati nel 2018, può star tranquillo: la legge di Bilancio ha prorogato di un anno l’accesso ai bonus in scadenza lo scorso 31 dicembre. Una conferma “secca” delle regole e delle percentuali di detrazione, così come erano state ridisegnate dalla manovra del 2018.
D’altra parte sarebbe stato difficile giustificare i tagli a un meccanismo di sconti fiscali che – tra interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico – dal 1998 a oggi ha attivato investimenti per 292,7 miliardi di euro, con il record di 28,6 miliardi nel solo 2018, secondo le proiezioni del Cresme.
Fermo restando che per i contribuenti Irpef vale sempre il principio di cassa, cioè non conta la data dei lavori o delle fatture ma quella di pagamento (quasi sempre con bonifico), per cogliere le agevolazioni c’è tempo fino al 31 dicembre 2019. Fanno eccezione le opere di riqualificazione energetica su parti condominiali e gli interventi di prevenzione antisismica (anche su singole unità), che non vengono toccati dalla legge di Bilancio 145/2018 perché hanno già un termine “lungo”: fissato alla fine del 2021.
Anche quest’anno il bonus sul recupero edilizio conserva dunque la detrazione al 50%, che è riferita a un’ampia gamma di opere: dalla manutenzione ordinaria come la tinteggiatura (ma solo su parti comuni condominiali) al cambio delle finestre, dall’installazione di porte blindate agli impianti fotovoltaici. Lo sconto si applica su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e i lavori agevolati (e iniziati non prima del 2018) consentono, a loro volta, di “agganciare” il bonus mobili: la detrazione (sempre al 50%) sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici efficienti destinati all’immobile ristrutturato. Il bonus si calcola su una spesa massima di 10mila euro, riferita a ciascun intervento edilizio (autonomo) e dunque eventualmente “rinnovabile”, se è stata già esaurita in passato e quest’anno si procede a ulteriori lavori sull’abitazione. Lavori che – come precisato dalle Entrate – devono essere almeno di manutenzione straordinaria: non valgono, cioè, le piccole opere quali l’installazione di grate alle finestre.
Confermato per il 2019 anche il bonus verde, la detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la «sistemazione a verde» di aree scoperte private quali balconi, cortili e giardini. Uno sconto che si calcola su massimo 5mila euro per unità immobiliare, compresi i costi di progettazione e manutenzione.
Lo sconto sugli arredi non può invece abbinarsi alle opere di risparmio energetico agevolate dall’ecobonus, neanche a quelle con detrazione ribassata al 50%: cambio delle finestre, installazione di schermature solari, sostituzione di caldaie a biomassa o condensazione (in classe A). Di base, l’ecobonus prevede infatti una detrazione (Irpef - Ires) al 65%, con massimali variabili in base al tipo di lavoro green (dalla riqualificazione globale alla domotica). Ma che può salire al 70 o 75% per le coibentazioni nei condomìni. In più, per i lavori condominiali è previsto che ogni beneficiario possa cedere la detrazione Irpef, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati (escluse banche e intermediari finanziari).
La cessione del credito vale anche per alcune opere antisismiche, che consentono di detrarre dall’Irpef o dall’Ires i costi sostenuti per la messa in sicurezza degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Il sismabonus va calcolato su una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare e ripartito in cinque anni. Con alte percentuali di detrazione, che partono dal 50% per arrivare (in condominio) fino all’85 per cento.


25/02/2019
MUD 2019

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

  1. Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni. 
  2. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD: sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
  3. Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
  4. Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC. 

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno: infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

A partire dai prossimi giorni Ecocerved renderà disponibili su questo sito materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.

Sempre nei prossimi giorni verrà reso accessibile il portale per la compilazione del MUD Semplificato.

 


19/02/2019
Dispositivi medici monouso. Pubblicata una nuova norma UNI

Il settore delle tecnologie biomediche, comprende gli strumenti, le apparecchiature, i farmaci e le procedure utilizzati per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della malattia e per la riabilitazione e i sistemi organizzativi e di supporto alle stesse.
In tale ambito si colloca il recepimento in lingua italiana da parte della Commissione “Tecnologie biomediche e diagnostiche” della norma UNI EN ISO 11070:2018 “Introduttori di cateteri intravascolari sterili monouso, dilatatori e fili guida”
La norma specifica i requisiti relativi agli aghi introduttori, ai cateteri introduttori, agli introduttori a guaina, ai fili guida e ai dilatatori forniti in condizione sterile, e monouso unitamente ai cateteri intravascolari specificati nella ISO 10555-1.
All’interno del documento sono riportati i seguenti riferimenti normativi:
* ISO 7886-1 Sterile hypodermic syringes tor single use - Part 1: Syringes for manual use;
* ISO 8601 Data elements and interchange formats - lnformation interchange - Representation of dates and times;
* ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process.


14/02/2019
Nuova Sabatini: riapertura sportello

Con il decreto direttoriale del Mise n. 1338 del 28 gennaio 2019, è disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dalla nuova Sabatini, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro.
L’agevolazione prevista dalla nuova Sabatini consiste nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A (Addendum), allo scopo di sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Mise rapportato agli interessi sui detti finanziamenti.
L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing), finanziamento assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, a condizione che sia di durata non superiore a 5 anni, di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro e interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Il contributo del Mise è un contributo “in conto interessi” il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. Industria 4.0).
Per la concessione del contributo, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento (che può coprire fino al 10% degli investimenti) devono presentare alla banca o all’intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo.


11/02/2019
Legge anticorruzione 3/2019, interdizione fino a 7 anni per le società

Il “Daspo a vita per i corrotti” previsto dalla legge anticorruzione (la 3/2019, in vigore dal 31 gennaio) ha importanti ricadute anche per le persone giuridiche. Le nuove norme inaspriscono infatti le sanzioni interdittive che, in base al Dlgs 231/2001, colpiscono le persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi i reati per cui scatta, nei confronti della persona fisica, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la Pa.
Con la legislazione precedente (e cioè fino al 31 gennaio) la durata massima delle misure interdittive per la persona giuridica (tra le quali rientra il divieto di contrattare con la Pa, l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti e la revoca di autorizzazione e licenze) era di 2 anni: da giovedì 31 gennaio, il termine di 2 anni diventa invece la soglia minima, mentre quella massima sale a 7 anni.
Per le persone giuridiche il limite di 2 anni rimane invece per i reati commessi a suo favore in materia ad esempio di criminalità organizzata, terrorismo, riciclaggio internazionale, o contro l’ambiente e la salute pubblica, che il legislatore ritiene quindi meno gravi della corruzione.
Le novità toccano direttamente anche gli studi professionali associati organizzati in forma societaria (in linea con quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza 4703/2012), tra cui anche le “società tra avvocati”, in seguito alle modifiche apportate dalla legge 124/2017. L’assorbimento del reato di “millantato credito” (ora soppresso) nel delitto di “traffico di influenze illecite” estende l’incidenza delle sanzioni interdittive per le categorie professionali che hanno a che fare con la Pa per conto dei loro clienti: la legge 3/2019 prevede infatti che il nuovo reato faccia scattare sia l’interdizione perpetua per la persona fisica che le sanzioni pecuniarie per la persona giuridica.
Gli inasprimenti per le persone giuridiche non sono però accompagnati dalla possibilità di godere dei nuovi benefici previsti in caso di “ravvedimento” per il corrotto e il corruttore: la legge 3/2019 introduce infatti la non punibilità dei reati di corruzione – e di quelli, spesso collegati, di turbativa degli incanti – per la persona fisica che, entro 4 mesi dalla commissione del fatto, lo denunci volontariamente, restituisca il profitto e fornisca indicazioni per assicurare la prova del reato e individuare gli altri autori.
La persona giuridica che collabora – per di più eliminando le carenze dei modelli organizzativi che hanno determinato il reato – ha solo uno sconto di pena, che rischia però di non produrre effetti concreti: per il Codice degli appalti, infatti, una sentenza di condanna, o patteggiamento, riportata da un amministratore, socio, membro di organo di controllo o vigilanza, procuratore, direttore tecnico costituisce causa di esclusione da una gara per almeno 1 anno dalla cessazione dell’interessato dalla carica. Si tratta di un pregiudizio ulteriore che potrebbe verificarsi nel caso in cui l’autore del reato, per beneficiare della nuova causa di non punibilità, si “penta” chiamando in correità uno dei soggetti di cui sopra, che sarebbe inevitabilmente spinto - anche solo per una ragione di mera opportunità - alle dimissioni non appena avuta notizia dell’indagine.
Per le persone giuridiche, le nuove norme sembrano quindi puntare quasi esclusivamente sull’aspetto sanzionatorio, senza premiare concretamente il ravvedimento: al contrario, la natura sempre più afflittiva delle misure interdittive (cui si aggiungono rilevanti sanzioni economiche) dovrebbe invece imporre la previsione di forme adeguate di riabilitazione. In questo senso si sono mossi altri ordinamenti stranieri, prevedendo la non punibilità degli enti che, dopo un periodo di messa alla prova monitorato dalla magistratura, dimostrino di avere raggiunto un pieno ravvedimento.

fonte Sole24Ore 27/19 GC


05/02/2019
Sicurezza degli impianti elettrici, dal Cnpi la Linea guida su verifiche e controlli

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (Cnpi) ha reso disponibile la linea guida “Verifica e controllo impianti elettrici. Dlgs 81/08” elaborata dal gruppo di lavoro Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e dal gruppo Impianti elettrici ed elettronici del consiglio nazionale in carica dal 2013 al 2018.
L’obiettivo della linea guida è duplice: da un lato si rivolge al datore di lavoro indicandogli le misure indispensabili da mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza. Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l’impianto elettrico nelle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della sicurezza. Secondo quanto indica il dm 37/08 la manutenzione degli impianti elettrico è un obbligo di legge stabilito per tutti i proprietari, i responsabili e gli amministratori di impianti elettrici.
Dall’altro lato, invece, si rivolge al professionista offrendo uno strumento concreto per effettuare l’analisi dei rischi e redigere il documento di valutazione del rischio elettrico, così come prevede il testo unico per la sicurezza (d.lgs. 81/08), in particolare fornendogli la documentazione di supporto per i propri clienti.
La linea guida si prefigge anche l’obiettivo di diventare uno strumento che racchiude in sé la normativa fondamentale sui principi di manutenzione.

http://www.bibliotema.it/index.php/macchine-attrezzature-e-impianti/item/1037-verifica-e-controllo-impianti-elettrici-d-lgs-81-08


31/01/2019
Bando Inail ISI: 370 milioni da investire in sicurezza sul lavoro


Crescono le risorse messe in moto dall’Inail per incentivare la sicurezza nelle imprese. Mentre infiammano le polemiche dei sindacati sui tagli che il governo potrebbe inserire nella legge Bilancio, sul capitolo delle risorse strutturali destinate all’Istituto proprio per finanziare progetti di investimento in formazione e sicurezza, quest’ultimo ha presentato il bando Isi 2018 che può contare su quasi 370 milioni a fondo perduto, già messi a bilancio preventivo, contro i 250 scarsi della precedente edizione. Il contributo sarà erogato in conto capitale e potrà coprire fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso.
Si tratta del maggiore stanziamento effettuata nelle nove edizioni dell’iniziativa, che dal 2010 ad oggi ha messo a disposizione delle aziende oltre 2 miliardi a fondo perduto. Secondo il presidente dell’Inail, Massimo De Felice «il bando Isi è un’iniziativa ormai strutturale unica a livello nazionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale, che non ha eguali neppure in Europa». Il considerevole incremento «dei fondi messi a disposizione - ha sottolineato a sua volta il direttore generale Giuseppe Lucibello, consentirà di sostenere ancora più imprese, con ricadute positive sulla sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, anche sul sistema welfare e società».
Rispetto al bando precedente, Isi 2018 presenta alcune novità a livello di assi di finanziamento, caratterizzati da risorse ripartite in budget regionali.
L’Asse 1 (Isi Generalista), in particolare, oltre a portare da 100 a 182 milioni il tesoretto a disposizione delle imprese, ripartisce in maniera netta la torta fra i progetti d’investimento, a cui vanno 180 milioni, e i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, a cui vanno i restanti 2.
All’Asse 2 (Isi Tematica) vanno 45 milioni per progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (lo scorso anno erano 44,4), mentre per l’Asse 3 (Isi Amianto), destinato a progetti di bonifica, vanno 97,4 milioni contro i 60 del 2017.
Altra novità: cambiano i destinatari dell’Asse 4 (Isi Micro e piccole imprese): i 10 milioni a bilancio, in precedenza destinati a realtà dei settori legno e ceramica, stavolta andranno a progetti destinati a micro e piccole imprese operanti nei settori della pesca e del tessile, abbigliamento, pelle e calzature.
Invariati anche gli stanziamenti per l’Asse 5 (Isi Agricoltura): 35 milioni per progetti delle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di cui 30 per la generalità delle imprese agricole e 5 riservati ai giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria.
Come per i bandi precedenti, anche stavolta le domande d’accesso agli incentivi andranno presentate in modalità telematica, con una procedura valutativa a sportello suddivisa in tre fasi con il “click day” in programma a giugno.


24/01/2019
Certificazione ISO 37001:2016 Anti Corruzione


I vantaggi della certificazione ISO 37001:2016 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione”
Nel 2016 è stata pubblicata la Norma ISO 37001, per la certificazione dei Sistemi di Gestione Anti Corruzione (Anti Bribery Management System).
Questa Norma consente di progettare ed implementare un sistema di gestione anti corruzione aziendale, d struttura simile a quelli previsti per le altre norme ISO (qualità, ambiente, sicurezza), al fine di:
·       prevenire episodi corruttivi e, comunque, riuscire ad individuarli
·       permettere all’organizzazione di conformarsi più efficacemente alla legislazione anti-corruzione
·       applicare uno standard delineato da norme sovranazionali e perciò dotato di una particolare autorevolezza;
·       aumentare la credibilità dell’azienda poiché all’esterno i clienti, i fornitori e le parti tutte percepiranno come altamente positivo che la stessa si sia dotata di un sistema atto a prevenire reati;
·       costituire un importante supporto alle organizzazioni che devono adempiere agli obblighi legislativi previsti in materia di anticorruzione;
·       la norma ISO non si limita a richiedere il rispetto degli obblighi normativi ma richiede un quid pluris e perciò l’organizzazione eleva i propri standard al di sopra del minimo necessario;
·       favorire l’ottenimento del rating di legalità;
·       nel caso in cui all’interno dell’organizzazione alcuni componenti ponessero in essere tentativi o reati corruttivi è necessario che l’organizzazione sappia marcatamente reagire in breve termine e con fermezza.
Perché certificarsi secondo la Norma ISO 37001:2016?
·       Per prevenire i fenomeni di corruzione all’interno della propria azienda
·       Per ottenere o mantenere l’inserimento della propria azienda negli elenchi dei fornitori qualificati dei grossi gruppi industriali quali Enel, Terna, Poste Italiane, FS, Ferrovie Nord, Acea ecc.;
·       Per essere utilizzata a riprova del possesso del requisito di cui all’art. 3, comma 2, del Regolamento attuativo del Rating di Legalità (3), che richiede l’adozione di modelli organizzativi di prevenzione e contrasto alla corruzione ai fini dell’assegnazione di un +, utile alla maggiorazione del punteggio (Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075);
·       Per accedere ai vantaggi derivanti dal Regolamento dell’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato sull’attribuzione del Rating di Legalità, cioè “di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione” (art. 3 lett. G Regolamento in bollettino 17/9/2016);
·       Per partecipare a gare d’appalto di importo superiore ai 150.000€, cifra oltre la quale molte stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza richiedono specifiche attestazioni di prevenzione alla corruzione.
Chi può ottenere la certificazione ISO 3700:2016?
Qualunque azienda o persona giuridica (quindi anche enti pubblici, privati o associazioni), comprese le ditte individuali.
Cosa fare per ottenerla?
Implementare un Sistema di Gestione Anti Corruzione (Anti Bribery Management System) e richiederne la certificazione in conformità alla Norma ISO 37001:016 da un organismo di certificazione.


21/01/2019
Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” (pdf, kB 636(Allegato)

17/01/2019
Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni

Pubblicata la UNI 11337-7:2018 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”
Curata dalla commissione “Prodotti processi e sistemi per l’organismo edilizio” questa norma è di fondamentale importanza per tutto il settore delle costruzioni e rappresenta un ulteriore tassello verso la digitalizzazione del processo di progettazione, costruzione e gestione dei beni immobili.
Il documento definisce i requisiti relativi all'attività professionale del:
* gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, ossia CDE manager;
* gestore dei processi digitalizzati, ossia BIM manager;
* coordinatore dei flussi informativi di commessa, ossia BIM coordinator;
Questi requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei, per quanto possibile, i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento. In particolare la certificazione delle persone in conformità alla EN ISO/IEC 17024 è un processo di valutazione e convalida.
All’interno della norma vengono citati i seguenti riferimenti normativi:
* UNI 11337-1 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi;
* UNI 11337-4 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti;
* UNI 11337-5 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati;
* UNI CEI EN ISO/lEC 17024 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone;
* UNI CEI EN ISO/lEC 27000 Tecnologie informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione - Descrizione e vocabolario;
* UNI EN ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni e del facility management.
Di sicuro valore per tutto il settore edile anche questa parte 7 della UNI 11337 incrementa il processo ormai avviato di connessione e interfacciamento con la metodologia BIM che comprende rappresentazioni digitali delle caratteristiche fisiche e di funzionamento di un’opera.


14/01/2019
Privacy, l’arma per tutelare i dati è uno staff ben preparato
Il punto debole della tecnologia? Le persone. Anche negli studi professionali le strategie di difesa dagli attacchi informatici e dai furti di dati si basano - oltre che sulle protezioni tecnologiche - soprattutto sulla formazione del personale. Ed è proprio il training il capitolo più corposo delle linee guida per la cybersecurity negli studi legali elaborate dall’Iba (International bar association), l’ associazione che riunisce i legali di tutto il mondo.
L’obiettivo di partenza è quello di tutelare le realtà professionali medio-piccole, compresi i singoli professionisti, che non hanno né la disponibilità economica né la preparazione tecnica per dotarsi di strumenti potenti in grado di fronteggiare gli attacchi degli hacker. «Gli studi più piccoli tendono a considerarsi bersagli minori di questi attacchi - si legge nel documento - ma al contrario gli hacker hanno proprio loro nel mirino perché sanno che le loro difese sono più facili da aggirare».
Anche per questo motivo le linee guida Iba suggeriscono agli studi legali (ma di fatto il consiglio si adatta a qualsiasi altra professione) di investire piuttosto nella formazione del personale, che ha costi più contenuti e risultati duraturi nel tempo.
Diffuse già in versione cartacea durante il congresso Iba a Roma in ottobre, ora le linee guida sono disponibili sul sito in versione “personalizzabile”. Incrociando i dati relativi alla dimensione dello studio e alla tipologia di intervento si può cioè ottenere uno schema su misura con i suggerimenti di azioni da intraprendere, sempre graduate a seconda della grandezza dimensionale. Ovviamente quello che per una piccola realtà è solo auspicabile, per una media struttura (che nel modello Iba equivale a uno studio con più di 40 persone) può diventare obbligatorio.
Secondo le linee guida il training del personale deve partire dall’uso corretto delle password, comprese quelle personali. Al di là delle raccomandazioni più ovvie sulla necessità di non trascriverle su fogli accessibili, o di evitare l’uso di nomi e dati personali per costruirle, il documento fornisce anche suggerimenti meno consueti. Al personale viene raccomandato innanzitutto di distinguere le password private da quelle di lavoro evitando il riuso su più siti. Se poi si deve accedere a un sito in modo solo occasionale meglio inventare una sequenza casuale di caratteri e puntare in caso di un secondo accesso sul reset, piuttosto che sulla memorizzazione.
Da tenere sotto controllo anche tutto ciò che viene postato dai professionisti o dai dipendenti sui social media. Non tutti realizzano, ad esempio, che persino le foto dell’ufficio possono fornire agli hacker (e non solo) una miniera di informazioni sulla dislocazione fisica degli spazi. Anche per quanto riguarda l’arrivo di mail sospette, il personale andrebbe istruito in dettaglio. Non solo con l’invito a non aprire allegati o cliccare su link pericolosi: lo studio potrebbe fare un passo avanti se chiedesse allo staff di non cancellare la mail ma di segnalarla magari creando un indirizzo dedicato. Questo permetterebbe agli esperti di analizzare meglio i rischi ma anche - si legge nelle note - «di capire come hanno fatto certe mail sospette a superare le barriere di sicurezza». Per verificare il grado di preparazione del personale si potrebbe anche simulare un test con una finta mail di phishing o sospetta. A costi contenuti.
Decisamente abbordabili anche per i piccoli studi le azioni di miglioramento delle password e di introduzione di autenticazioni multilivello (considerate indispensabili sulle applicazioni più comuni quali Gmail, Yahoo, LinkedIn etc). La creazione di una policy aziendale per la cybersecurity è un processo che secondo l’Iba dovrebbe essere risparmiato solo al professionista singolo, mentre a tutti si consiglia di proteggersi attraverso una polizza assicurativa che può aiutare a coprire le spese oltre che della perdita dei dati anche legate alla violazione della privacy, al contenzioso e alla diminuzione degli incassi. Così come tutti sono invitati a identificare quali dati sensibili sono trattati dallo studio e a quale livello di protezione. Ma in questo caso l’obbligo è già scritto nero su bianco nelle leggi.


07/01/2019
Privacy: dal Garante una nuova scheda informativa sui diritti
Il Garante della Privacy ha reso disponibile una scheda informativa e di sintesi sui principali diritti di cui beneficia una persona previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
In merito all’accesso, l’interessato ha il diritto di sapere se è in corso un trattamento di dati che lo riguardano e - se confermato - di ottenere una copia di tali dati ed essere informato su: l'origine dei dati; le categorie di dati personali trattate; i destinatari dei dati; le finalità del trattamento; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il periodo di conservazione dei dati; i diritti previsti dal Regolamento.
L’informativa, inoltre, elenca le modalità utili per esercitare i diritti elencati attraverso il facsimile di un modulo. Il titolare del trattamento una volta sollecitato dovrà rispondere entro un mese o richiedere una proroga per farlo di un massimo di due mesi. In caso di risposta non soddisfacente la persona può inviare un reclamo al Garante o all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 77 del Regolamento.


02/01/2019
Albo gestori ambientali: chiarimenti su requisiti minimi dei mezzi di trasporto

Con circolare n. 153, del 7 dicembre 2018, il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali fornisce alcune indicazioni sul calcolo dei requisiti minimi per l'iscrizione nella categoria 1 raccolta e trasporto di rifiuti urbani, e sulla sottocategoria "raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'art.184, comma2, lettera D) del D.Lgs 152/06" di cui alla Tab. D6 della Delibera 5/2016.
Chiarisce il Comitato che, ai soli fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell'attività prevista dalla sottocategoria, sono equiparati ai previsti "autocarri", gli autoveicoli per trasporto specifico.

Inoltre, il Comitato Gestori ricorda la modifica apportata dalla Delibera n.8/2017 alla sottocategoria in Tabella D6: non si richiede più come obbligatoria per le classi a) e b), la disponibilità di macchine operatrici o di veicoli ad uso speciale; pertanto, con l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in una determinata classe, è possibile svolgere tutte le attività di cui alla stessa classe o classe inferiore delle singole sottocategorie, compresa la sottocategoria di cui alla Tab. D6.
Resta fermo l'obbligo per le imprese che intendono svolgere anche l'attività di cui alla sottocategoria: "raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua" (Tab. D7), di disporre delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.


15/11/2018
INAIL, anche la ISO 45001 riconosciuta per le agevolazioni

Nell'ambito delle agevolazioni INAIL, sono finanziabili progetti di adozione di un SGSL realizzato secondo la nuova norma ISO 45001.

L'INAIL infatti ha recentemente pubblicato il nuovo modello OT24 per l'anno 2019. Nella sezione A1, fra gli interventi di carattere generale da scegliere per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, l'INAIL ha indicato anche la norma ISO 45001. L'opzione che dà diritto a 100 punti è infatti la seguente: "L'azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 o UNI ISO 45001:18 da Organismi di certificazione accreditati per lo specifico settore presso Enti di accreditamento che operano nel rispetto dei regolamenti EA e IAF".

Maggiori informazioni, e l'apposita modulistica, sono disponibili al sito INAIL:
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html


12/11/2018
index

Le attività formative Industry 4.0 sono agevolabili sotto forma di credito d’imposta per un valore pari al 40% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nella frequenza di corsi di formazione relativi alle tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. (Legge di Bilancio 2018 e Decreto Attuativo - Gazzetta Ufficiale 22/06/2018).

Proponiamo un ampio ventaglio di corsi di formazione Industry 4.0 che spaziano dalla gestione dell'innovazione all'automazione industriale, dal knowledge management all'organizzazione, offrendo il supporto per l’ottenimento del credito d’imposta del 40%.

L'agevolazione del credito d'imposta è utilizzabile in sinergia con altre opportunità di finanziamento quali la formazione Finanziata tramite i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua ed altri incentivi previsti per la diffusione della cultura digitale 4.0.


12/11/2018

Rischio chimico e stabilimenti Seveso: giornata di confronto a Brescia

Tra le proposte lombarde di approfondimento sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose, l’incontro: “La metodologia per la valutazione dei programmi di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso - soggetti coinvolti e modalità di [...]


07/11/2018
Reti di sicurezza, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Pubblicato dall’Inail ha un nuovo documento tecnico dedicato alle reti di sicurezza con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.
Le reti di sicurezza contribuiscono a ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto e ben esprimono il concetto di protezione collettiva. Esse non vengono utilizzate frequentemente nei cantieri temporanei o mobili del nostro paese a causa di motivazioni di tipo culturale. Esistono applicazioni come la bonifica delle coperture in amianto o il rifacimento delle strutture secondarie dei tetti in legno in cui i benefici derivanti dal loro utilizzo sono evidenti.
I vantaggi di questo tipo di protezione collettiva sono legati alla facilità di posa e alle ridotte azioni sul corpo che il lavoratore subisce in caso di caduta. Le reti di sicurezza non vanno utilizzate nei casi in cui lo spazio vuoto sotto le stesse sia limitato o in quelli in cui è possibile che su di esse cada del materiale, come quello incandescente, che ne possa causare il facile danneggiamento.
Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.


01/08/2018
Sicurezza alimentare: pubblicata la nuova ISO 22000:2018

Lo scorso 19 giugno 2018 è stata pubblicata la nuova versione dello standard ISO 22000:2018, "Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare".
La nuova versione ISO 22000:2018 introduce l’High Level Structure (HLS), coerentemente a tutte le norme di sistema, ad es. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, rendendo i diversi sistemi facilmente integrabili.
Il periodo di transizione previsto per le aziende già certificate con la precedente versione ISO 22000:2005 è di 3 anni.


03/07/2018
ISO 13009:2015 gestione delle spiagge.

La certificazione dimostra una gestione sostenibile delle spiagge e il rispetto dei requisiti di qualità del servizio e delle strutture
Le spiagge sono influenzate da diversi usi e bisogni e sono soggette a una notevole pressione turistica stagionale. Particolarmente complessa è quindi la loro gestione, che richiede necessariamente un’attenzione simultanea nei confronti di diversi aspetti.
Gli operatori balneari, scegliendo di certificare la gestione delle spiagge secondo lo standard internazionale ISO 13009: 2015, dimostrano ai turisti e ai residenti una gestione sostenibile delle spiagge e il rispetto di determinati requisiti di qualità del servizio e delle strutture


25/06/2018
Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, pubblicata la norma ISO 45001

Subito recepita dall’ente italiano di normazione, è il primo standard internazionale a trattare il tema della valutazione del rischio lavorativo, frutto di un iter lungo e complesso che ha visto il coinvolgimento di oltre 80 Paesi. Dall’Inail un contributo importante sia nella fase di redazione sia in quella di recepimento

ROMA - Al termine di un lungo e complesso iter redazionale, frutto di un laborioso e articolato compromesso tra oltre 80 Paesi, che ha visto anche il coinvolgimento dell’Inail sia nella fase di redazione sia in quella di recepimento nazionale, lo scorso 12 marzo è stata pubblicata la norma ISO 45001, primo e unico standard internazionale che tratta delle modalità e dei requisiti che un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori deve possedere, raccordando le dinamiche sociali, economiche culturali e le differenti normative di ciascuno Stato dedicate al tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Uno strumento efficace per la riduzione degli indici infortunistici. La norma, subito recepita in Italia dall’UNI, ente di normazione nazionale, e già disponibile nella nostra lingua come UNI ISO 45001, si propone l’obiettivo di definire i requisiti operativi e di fornire una guida all’uso e all’applicazione di un sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro (Sgsl). A partire dalla pubblicazione, nel 2001, delle “Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Sgsl”, l’Inail ha promosso la diffusione nelle aziende di questo strumento dotato di un’indiscussa efficacia prevenzionale, confermata nel nostro Paese anche dalla riduzione degli indici infortunistici rilevati nelle imprese che lo hanno adottato.
 
Necessario il coinvolgimento dei vertici aziendali e dei lavoratori. Applicabile a qualsiasi organizzazione – indipendentemente da dimensioni, tipo e attività – la norma ISO 45001 tratta il tema della gestione del processo di valutazione del rischio lavorativo secondo una logica sistemica, definita e sviluppata seguendo il principio del miglioramento continuo a partire dal rispetto della legislazione, e si focalizza sull’utilità operativa e sulla bontà organizzativa del Sgsl, che prevede un forte impegno del vertice aziendale e il fattivo coinvolgimento dei lavoratori, sia nel processo decisionale che di applicazione vera e propria. Composta da un corpo centrale e da un Annex esplicativo, nell’edizione italiana è corredata di un’appendice informativa utile, a livello nazionale, per fornire un raccordo con la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Grazie al gruppo di lavoro innalzato il livello qualitativo dei requisiti. La collaborazione dell’Istituto alle attività di redazione e recepimento della norma ISO 45001 si è svolta attraverso il gruppo di lavoro “Metodi e sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro”, costituito nell’ambito della Commissione sicurezza di UNI e coordinato da Fabrizio Benedetti, coordinatore generale della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) dell’Inail. Il gruppo di lavoro ha consentito di sintetizzare le diverse posizioni e proposte durante i vari passaggi del processo di redazione e adozione nazionale, contribuendo in modo sostanziale a un progressivo innalzamento qualitativo del livello dei requisiti della UNI ISO 45001. La delegazione italiana che ha partecipato direttamente alle riunioni presso ISO, inoltre, è stata guidata da Antonio Terracina, coordinatore del Settore tariffe e rischi della stessa Contarp Inail.


18/06/2018
Attestazione SOA, cosa sta succedendo??

ANAC organo di Controllo per appalti pubblici negli ultimi due anni sta effettuando una vera e propria scrematura sulle società autorizzate SOA.
Il 2017 ha coinvolto ben tre società mentre ad oggi altre 2 società operanti nel settore hanno visto revocarsi il mandato.

Attico SOA di Roma in data 12 Giugno 2018 ha visto revocarsi il mandato con delibera del 6 Giugno 2018 con una sanzione di 30.000 €.
È giusto è doveroso informare che Attico SOA ha provveduto ad informare la clientela come prevede il comma 8 dell’art 73 del DPR 207/10.
Attico SOA ha presentato regolare ricorso al TAR Lazio, contestando nel merito le ragioni che lo hanno motivato e chiedendo al contempo una immediata tutela cautelare. È giusto inoltre evidenziare che le attestazioni in possesso delle società resta valido ed è efficace, sino alla naturale scadenza, così come previsto dall’art 73 comma 7 del DPR 207/10.

ITALSOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA di Casalnuovo di Napoli da' notizia che con delibera n. 95 resa dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 7 febbraio 2018 e' stato rilasciato il nulla osta a favore di Soa La Soatech S.p.A. di Catania, societa' cessionaria, all'acquisto del ramo d'azienda attivita' di attestazione della Soa Italsoa S.p.A., societa' cedente e in data 28.2.2018 e' stato stipulato l'atto Notar Benedetto Giusti n. rep.12613 registrato in data 6.3.2018 di cessione del ramo d'azienda. Pertanto, dalla data medesima ogni attivita' di qualificazione della Soa Italsoa S.p.A. e' cessata.

Queste ed altre notizie possono essere prese in visione e confermate dal portale ANAC di cui segue il Link: http://elencosoa.anticorruzione.it/public/

Anche Accredia come ANAC sta effettuando dei controlli sulle aziende certificate ISO 9001 che a quanto pare non risultano conformi.


11/06/2018
Bando Isi 2017, sul sito Inail inseriti più di 17mila progetti

Terminata la prima fase della procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Le date di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno comunicate a partire dal 7 giugno

ROMA - Sono più di 17mila i progetti inseriti sul sito Inail entro le ore 18 di giovedì 31 maggio, alla scadenza della prima fase della procedura per l’assegnazione dei 249.406.358 euro messi a disposizione dall’Inail con il bando Isi 2017, ottava edizione dell’iniziativa con cui l’Istituto dal 2010 ha stanziato complessivamente oltre 1,8 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Le regole tecniche online almeno una settimana prima del “click day”. A partire da giovedì 7 giugno le imprese i cui progetti hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Le regole tecniche che illustrano le modalità di funzionamento dello sportello informatico saranno pubblicate sul portale dell’Istituto almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.
 
I cinque assi di finanziamento. I 249 milioni di euro del bando Isi 2017 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti presentati: progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (per i quali sono a disposizione 100 milioni di euro), progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358 euro), progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni di euro), progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni di euro) e progetti per le micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria).


08/06/2018
Indice di percezione della corruzione: l'Italia migliora la propria posizione

Il nuovo Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International pubblicato oggi fotografa un’Italia migliore rispetto all’anno scorso: il CPI 2017 posiziona il nostro Paese al 54° posto nel mondo (su 180 Paesi), con un incremento di 6 posizioni, ma un punteggio tuttavia non ancora pienamente sufficiente di 50 su 100. Le posizioni scalate dal 2012, anno dell’approvazione della legge anticorruzione, ad oggi sono 18, di cui 15 da quando è stata creata l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Un progresso in controtendenza con l’andamento della maggior parte degli altri Paesi a livello globale che faticano a migliorarsi.

A livello continentale, l’Italia non è più fanalino di coda d’Europa: se le passate edizioni hanno visto il nostro Paese gravitare nelle ultimissime posizioni, quest’anno qualche posizione è stata risalita anche se il nostro Paese è ancora 25esimo su 31, lontano dai vertici della classifica. “Il miglioramento registrato quest’anno è frutto dell’impegno italiano in questi ultimi anni sul fronte anticorruzione: dopo la legge Severino del 2012 sono stati fatti diversi progressi, tra cui l’approvazione delle nuove norme sugli appalti, l’introduzione dell’accesso civico generalizzato e, soprattutto, la recente legge a tutela dei whistleblower. Non va neppure trascurato l’importante lavoro svolto da ANAC per prevenire il fenomeno e garantire un migliore funzionamento delle amministrazioni pubbliche” dichiara Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia.

Riteniamo che anche la implementazione della UNI ISO 37001 darà il suo contributo al miglioramento della posizione italiana. La norma sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, infatti, sta riscontrando molto interesse tra le aziende italiane, che la vedono come strumento di qualifica nei confronti dei grandi committenti e della pubblica amministrazione, oltre che come fattore di presidio del rischio. Norma ancora giovane (la sua pubblicazione risale a fine 2016), la UNI ISO 37001 introduce la cultura della valutazione del rischio e della due diligence, spingendo le aziende a introdurre controlli e procedure per mitigare il rischio corruzione.


31/05/2018
Cosa fare e come fare un Avallimento? Cosa si rischia?

ANAC ha redatto un Vademecum per non fare errori tali da rischiare l’esclusione dalle gare.

http://www.promosricerche.org/news/avvalimento-e-soccorso-istruttorio-da-anac-una-guida


26/05/2018
Siete pronti per il GDPR?
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la nuova norma che regolamenta l’utilizzo e il trattamento dei dati personali a livello europeo, con lo scopo di rafforzare la protezione della privacy dei cittadini. La legge supera i decreti nazionali attualmente vigenti nei singoli paesi e si pone come normativa valida per tutti gli Stati Membri della Comunità Europea. Il GDPR introduce nuove regole che impongono alle imprese l’adozione di misure di sicurezza specifiche per proteggere i dati sensibili degli individui e sanzioni severe nel caso di violazioni degli obblighi imposti. Le aziende dovranno pertanto allinearsi alle nuove regole di privacy e investire nell’adozione di processi e strumenti informatici adeguati per il rispetto della nuova normativa, insieme ad eventuali integrazioni di polizze assicurative per coprire possibili danni propri e a terzi.
La scadenza per adeguarsi al GDPR è prevista per il 25 maggio 2018: entro questa data le imprese sono obbligate ad adottare procedure e tecnologie che, oltre a garantire il rispetto della legge, aiutino anche a migliorare la sicurezza aziendale e la continuità operativa. Il nuovo regolamento introduce inoltre l’obbligo di notifica dei data breach (violazione dei dati) all’autorità competente entro limiti di tempo ristretti e prestabiliti.

Quali sono le sanzioni nel GDPR?
Da non dimenticare, le severe sanzioni per le imprese che non rispetteranno i nuovi obblighi, con multe fino a 20 milioni di euro o corrispondenti al 4% del fatturato annuo globale. Le sanzioni scatteranno per chi non si adegua alla normativa entro i termini previsti e nei casi in cui, nonostante l’adempimento, emergano carenze regolamentari in seguito a violazioni dei dati.
Il tempo per adeguarsi è poco: solo il 27% delle imprese italiane conosce i nuovi obblighi in materia di protezione dati ed appena il 9% sta provvedendo ad allinearsi alle nuove regole di privacy. Criticalcase, in collaborazione con un’azienda del Gruppo specializzata in soluzioni di sicurezza, fornisce un servizio ad hoc per aiutare le aziende a diventare compliant con la nuova normativa, evitando che il GDPR 2018 si trasformi in un costo ma che rappresenti invece un’opportunità per proteggere i dati e sviluppare il business.

https://www.pmi.it/impresa/normativa/265339/gdpr-il-sistema-sanzionatorio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%3A%20PMI.it&utm_content=gdpr-il-sistema-sanzionatorio

Come conformarsi al GDPR?
Il nuovo Regolamento sulla Privacy obbliga le aziende a cambiare la propria struttura ad un livello profondo, modificandone i processi e l’organizzazione in modo che tutti i dati personali vengano elaborati e trattati secondo le norme corrette di sicurezza e con assoluta trasparenza. Il GDPR prevede non solo implementazioni tecniche, ma anche modifiche organizzative. Tra queste vi è l’obbligo di nominare un Titolare del Trattamento dei Dati (TTD), di un Responsabile del Trattamento dei Dati (RTD) e, in funzione della tipologia dei dati raccolti, di un Data Protection Officer (DPO). Il DPO sarà il responsabile della protezione dei dati all’interno dell’azienda e avrà il compito di verificare l’applicazione delle normative di data privacy.


20/04/2018
Niente più autorizzazioni Comunali per moltissimi lavori di edilizia, dal 22 aprile: l’elenco completo.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo elenco completo dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, impiantistica che si possono effettuare in casa senza Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e comuni e che sarà effettiva a partire dal 22 aprile.
Vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Ma anche gazebo e pergolati. Per quanto riguarda le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.
Ecco la lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera: tra questi rientrano anche pannelli solari, condizionatori, cappotti termici, rifacimento dei bagni e degli impianti, ma anche la realizzazione di controsoffitti, il cambio degli infissi e l’installazione delle inferriate alle finestre.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna;
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni;
Installazione, comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti intrusione;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di eventuali elementi accessori su scale retrattili e di arredo;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere;
Riparazione, rinnovamento, sostituzione di manti di copertura;
Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitti non strutturali;
Riparazione, rinnovamento di controsoffitti strutturali;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi;
Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici di ascensori e impianti di sollevamento verticale.

GLI IMPIANTI
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico;
Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni;
Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di impianti destinati alla protezione antincendio;
Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di climatizzazione;
Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e di trasmissione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

AREE PERTINENZIALI, GIARDINI, GAZEBO E PERGOLATI
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e intercapedini;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate);
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebodi limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura.

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Interventi edilizi che siano volti all’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici e che non comportino allo stesso tempo la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza dell’edificio, per i quali è necessario un titolo abilitativo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensori e montacarichi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento ed eventuale messa a norma di servoscala o di impianti che abbiano natura assimilabile;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di apparecchi sanitarie di impianti igienico e idro-sanitari;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»;
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi interventi su impianti idrici;
Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua di agricoltura;
Manutenzione, gestione e livellamento di terreni agricoli e pastorali;
Manutenzione e gestione di vegetazione di carattere spontaneo.

LE OPERE TEMPORANEE
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
Installazione, previa Comunicazione di inizio dell’avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dell’inizio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di stand fieristici;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di servizi igienici mobili;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tensostrutture, pressostrutture e altre strutture che siano assimilabili a queste;
Installazione, previa Comunicazione avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di elementi espositivi di varia natura;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di aree di parcheggio provvisorio, purché gli interventi siano effettuati nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.

ALTRI INTERVENTI, PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori del perimetro dei centri storici;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaicie generatori microeolici;
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
Manufatti leggeri posti all’interno di strutture ricettive;
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di serre compresi elementi di appoggio e o di ancoraggio;
Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma degli impianti;
Attività di ricerca nel sottosuolo. Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.


10/04/2018
Il 12 marzo 2018 è una data importante per le norme ISO sui Sistemi di Gestione. E' infatti il giorno della pubblicazione di ISO 45001:2018, nuovo standard sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che sostituirà il precedente OHSAS 18001.

A seguito della pubblicazione, comincerà ora il periodo di 3 anni durante il quale effettuare la "migrazione", per tutte le imprese già certificate OHSAS 18001, oppure per acquisire la nuova certificazione secondo le direttive e i requisiti della ISO 45001:2018


28/03/2018
Detrazione IVA senza dichiarazione legittima

La Corte di Cassazione chiarisce quando è legittima la detrazione IVA anche in caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione annuale.

Con l’Ordinanza n. 6488/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa per avere accesso alla detrazione IVA ha diritto al credito di imposta relativo a tale agevolazione, anche se ritarda od omette di presentare la dichiarazione annuale IVA

Sentenza Cassazione
Tra le motivazioni avanzate dai giudici della Corte di Cassazione anche una pronuncia delle Sezioni Unite (Sentenza n. 17757/2016) riguardante un’analoga assenza di dichiarazione annuale con presenza di eccedenza di imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti.  In queste situazioni deve essere riconosciuta la detrazione fiscale, a condizione che siano stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per l’agevolazione.

Nel caso in esame, la cartella di pagamento impugnata dal contribuente era stata emessa per omesso versamento IVA in conseguenza del mancato riconoscimento del credito IVA vantato dalla contribuente, motivato dal fatto che la dichiarazione annuale IVA era stata presentata tardivamente.

I giudici chiariscono inoltre che l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali per la detrazione spetta al contribuente.


23/03/2018
Il 25 Maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati (Privacy)

Questo il Link alla guida dal Portale del Garante per Privacy:
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali

Non esiste ancora una normativa applicabile e quindi nessuna certificazione.
Quindi, attenzione ai venditori di fumo in materia di certificazioni sul trattamento dei dati in conformità al nuovo regolamento europeo che entrerà in vigore nel 2018



15/03/2018
QUALI CATEGORIE SOA SI APPLICANO ALLE TRAVI PREM?

Le Travi PREM di categoria strutturale "a", sia con fondello in acciaio che senza fondello, sono delle strutture in acciaio che, dopo il getto, diventano Miste Acciaio-Calcestruzzo per cui ricadono sotto la Categoria OS18-A (Componenti strutturali in acciaio). Nel caso delle Travi PREM con fondello prefabbricato in cls, invece, si applica la OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato).
Le Travi PREM di categoria strutturale "b" con fondello in cls sono dei componenti prefabbricati strutturali in c.a. che, dopo il getto, diventano travi di calcestruzzo armato per cui ricadono sotto la Categoria OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato) mentre le Travi PREM di categoria strutturale "b" senza fondello sono delle gabbie (ancorchè prefabbricate ed autoportanti) da c.a. che, dopo il getto, diventano travi di calcestruzzo armato per cui, a rigore, ricadono solamente sotto la Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) come tutte le gabbie preformate da c.a..



07/03/2018
LA DATA BREACH SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY
 
Manca poco al ‪25 maggio 2018‬, data in cui tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno obbligatoriamente adeguarsi al General Data Protection Regulator “GDPR”.
 
Tra le tante novità apportate dal nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali una delle più significative consiste proprio nell’obbligo, per le aziende e per le amministrazioni pubbliche, di comunicare al Garante Privacy entro ristrettissimi limiti di tempo qualsivoglia violazione dei dati personali “data breach”.
 
Detto ciò occorre indagare sul significato che il nuovo Regolamento attribuisce al concetto di “data breach”.
 
Sul punto l’art. 4, comma 12, del GDPR definisce la violazione dei dati personali come qualsivoglia violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati.
 
Il nuovo Regolamento estende al Titolare del Trattamento l’obbligo di comunicare al Garante Privacy eventuali violazioni dei dati personali a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o calamità naturali, come ad esempio incendi o alluvioni.
 
Giova, peraltro, precisare che prima della riforma, tale obbligo era limitato ai soli “fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico”.
 
La ratio di tale prescrizione è chiaramente quello di consentire al Garante Privacy di attivarsi il prima possibile, valutare tempestivamente la gravità della situazione e stabilire, eventuali, misure correttive che il Titolare del Trattamento dovrà adottare al fine di ridurre al minimo i pericoli per la Privacy dei soggetti interessati a cui i dati personali si riferiscono.
 
In caso di data breach ovvero di perdita, distruzione, modifica o diffusione indebita di dati personali si viene a creare una situazione di grave pregiudizio che, se non adeguatamente e tempestivamente affrontata, può provocare un danno fisico, materiale o immateriale, sociale o addirittura economico alla persona fisica interessata. Senza dimenticare l’enorme danno all’immagine dell’Azienda o dell’Amministrazione che ha subito la violazione.
 
Quanto alle tempistiche, l’Art. 33 impone al Titolare del Trattamento di notificare la violazione all’autorità di controllo entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza. Il tempo di riferimento da cui iniziano a decorrere i termini della notifica è individuato, quindi, dal momento in cui il Titolare acquisisce consapevolezza dell’avvenuta violazione.
 
La suddetta violazione deve essere effettuata dal Titolare del Trattamento in modo chiaro e specifico e deve in particolare modo contenere la descrizione della natura della violazione, delle circostanze e dei provvedimenti adottati o che si intendono adottare per porvi rimedio e attenuare i possibili effetti negativi. Nella suddetta comunicazione deve inoltre essere indicato il Responsabile della Protezione dei dati con i relativi dati di contatto.
 
Nell’ipotesi in cui non vengano rispettati gli obblighi previsti dal Regolamento in materia di “data breach”, sono previste sanzioni pecuniarie fino a 10.000.000 euro o per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.



26/02/2018
Il Modello 231/01 e i suoi vantaggi per le Aziende. Con questo modello si può accedere al Rating di Legalità.
Vediamo di cosa si tratta.
 
E’ un reale fattore di vantaggio competitivo per gli operatori economici.
 
Volto alla promozione e all’introduzione della legalità in ambito aziendale, il Rating di Legalità è lo strumento di valutazione che certifica il rispetto della legalità da parte dell’azienda.
E’ rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con un sistema di punteggio da 1 a 3 identificato in stellette, relativo al grado di rispetto dei parametri di best practice da parte delle imprese.
 
Quali sono i vantaggi del Rating di Legalità?
• Le Pubbliche Amministrazioni accordano alle imprese in possesso di Rating:
1. preferenza in graduatoria nell’aggiudicazione di bandi;
2. attribuzione di punteggi maggiori rispetto alle organizzazioni sprovviste di Rating;
3. riserva di una parte delle risorse finanziarie allocate.
• Gli Istituti di Credito accordano alle imprese in possesso di Rating:
1. riduzione delle tempistiche per le richieste di finanziamento;
2. riduzione dei costi di istruttoria;
3. condizioni economiche più favorevoli per l’erogazione del credito.
 
Requisiti dell’impresa
L’impresa per fare richiesta di rating di legalità deve:
1. Avere sede operativa in Italia
2. Avere un fatturato minimo di 2 milioni di euro (riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza)
3. Essere iscritta al registro delle imprese da 2 anni
 L’impresa non deve essere:
1. Destinataria di sentenze di condanna, né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.lgs. n. 231/01
2. Condannata per gli illeciti antitrust gravi, o per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori
3. L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili
 
Requisiti per due stellette
• Aver adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/01
• Rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria
• Aver aderito a Codici Etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria
 
Requisiti per tre stellette
• Aver adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/01
• Utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge
• Adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility
• Essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
 
La validità  del rating è di due anni, dopo deve essere rinnovato a richiesta dell’impresa interessata.

Vantaggi
Perchè conviene ottenere il Rating di legalità?
Il Rating di legalità permette alle aziende di ottenere numerosi vantaggi competitivi:
• più opportunità di business,
• maggiore trasparenza e visibilità sul mercato
• migliore immagine sul territorio di appartenenza (anche grazie all’apposita sezione sul sito dell’AGCM con i nomi delle imprese titolari del Rating).
Oltre ai vantaggi competitivi, esistono anche benefici di natura economica, visto che il Rating è riconosciuto a norma di legge:
1. dalle amministrazioni pubbliche, che tengono conto delle imprese “stellate” nell’emanazione di bandi o nella concessione di finanziamenti. come?
• concedendo preferenza in graduatoria;
• attribuendo un punteggio aggiuntivo;
• riservando una quota delle risorse finanziarie allocate.
2. dagli istituti di credito tengono conto del rating:
• riducendo la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di finanziamento (fino al 50%);
• variando la determinazione delle condizioni economiche di erogazione, se ne riscontra rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.
3. dal nuovo codice degli appalti, che inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara:
• all’art. 93: nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità.
• all’art. 95: le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente.



17/02/2018
Modello Organizzativo 231

* Vuoi ottenere una maggiore tutela contro i comportamenti illeciti?
* Vuoi attenuare o eliminare il rischio di sanzioni pecuniarie?
* Vuoi ridurre il rischio amministrativo e la perdita di competitività sul mercato?
Supportiamo le aziende che desiderano adottare il Modello Organizzativo Ex D.Lgs 231/2001 (Modello Organizzativo), offrendo un servizio completo di consulenza.

 Il Modello Organizzativo Ex D.Lgs 231/2001 (di seguito anche Modello Organizzativo) è stato sviluppato dal legislatore allo scopo di
favorire l’impresa nell’anticipare i reati previsti dell’entrata in vigore del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 recante disposizioni in materia di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Sulla base del decreto, non solo i singoli individui ma anche le società possono rispondere in sede amministrativa di fatti illeciti materialmente compiuti da una persona fisica che risulti in qualche modo legata alla società stessa.

Per ovviare a questo rischio importante, le aziende possono cautelarsi adottando e facendo rispettare Modelli di organizzazione e gestione interna.

COME FUNZIONA IL MODELLO 231
L’adozione di un Modello Organizzativo 231 consente di difendersi da numerose tipologie di reato, rispetto alle quali conviene che una Società adotti efficaci procedure e processi di gestione del rischio:
o reati contro le pubbliche amministrazioni (es. truffa, concussione, corruzione,…); o reati contro la fede pubblica (es. falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo,…); o reati societari (es. falso in bilancio, aggiotaggio,…); o abusi di mercato (es. abuso di informazioni privilegiate,…); o reati transnazionali (es. riciclaggio,…); o delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; o delitti contro la personalità individuale; o delitti tentati.
La più recente evoluzione della normativa ha incluso, inoltre, altre tipologie di reati che si estendono al campo della salute e sicurezza e dell’ambiente.

Una Società che intenda dotarsi del Modello Organizzativo 231, mette in atto un sistema di gestione e minimizzazione del rischio che le consente di:
• ottenere una maggiore tutela verso comportamenti illeciti dei propri dipendenti;
• attenuare o eliminare il rischio di sanzioni pecuniarie, alcune delle quali di non indifferente portata;
• ridurre il rischio amministrativo e la perdita di competitività sul mercato.
Relativamente alle potenziali aree di rischio, con la nostra consulenza sarà possibile sviluppare una serie di iniziative di assistenza per:
1. l’adeguamento di:
• procedure e standards interni tesi a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dalla norma;
• un sistema di deleghe di funzioni, volto all’identificazione dei centri di responsabilità ed alla descrizione dei compiti assegnati all’interno dell’Organizzazione.
2. la redazione delle linee guida del codice di condotta/etico.
3. l’attivazione dell’organismo interno, dedicato a vigilare sul funzionamento, aggiornamento ed osservanza del modello organizzativo e di gestione e dei suoi elementi costitutivi.
Tale attività sarà estesa a tutte le aree che, concordemente con l’Organizzazione, si considereranno potenzialmente esposte ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.



09/02/2018
Attraverso l’INAIL si ha la possibilità di accedere a investimenti con contributo a fondo perduto del 65% su attrezzature, macchinari e rimozione di amianto.
La scadenza per inoltrare la domanda di partecipazione e il 31 Maggio 2018.

Vediamo cosa è il Bando ISI INAIL

L’Avviso pubblico Isi 2017 ha l’obiettivo:
* di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
* di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
 
Fondi a disposizione
Con l’Avviso pubblico Isi 2017 Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse di finanziamento. Nell’Avviso pubblico Isi 2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili.
 
Soggetti destinatari
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
 
Accesso alla procedura online
Prima fase: accesso alla procedura da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
Seconda fase: invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
Terza fase: conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.



02/02/2018
I Fondi interprofessionali nascono in attuazione della Legge 388/2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi obbligatori INPS alla formazione dei propri dipendenti.

Con tale contribuzione, il Fondo di destinazione provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.

Questi i vantaggi dell’adesione ad un Fondo Interprofessionale:
* Il Fondo finanzia le attività formative dei lavoratori delle imprese aderenti, senza ulteriori costi per le Aziende.
* Il datore potrà adempiere ai propri obblighi sulla formazione continua dei dipendenti senza gravare sul proprio budget.
* Il Consulente sarà coinvolto direttamente nella gestione delle attività.



26/01/2018
Il nuovo Codice Appalti i dati relativi agli ultimi anni fino 2017 da cui si può evincere l’importanza di essere certificati con la ISO 9001 per la qualità e la ISO 14001 per l’ambiente e delle Attestazioni SOA

Ulteriori informazioni al seguente Link:
https://www.accredia.it/2017/12/21/osservatorio-in-pillole-il-nuovo-codice-appalti-una-misura-strategica-per-la-crescita/



18/01/2018
Nuovo bando ISI INAIL più di 249 milioni di Euro per la prevenzione nelle Aziende. Si allarga la platea dei destinatari degli incentivi. La prima fase si concluderà alle ore 18:00 del 31 Maggio 2018.

Ulteriori informazioni al seguente Link:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-bando-isi-2017.html



12/01/2018
Che cosa è la UNI EN 15628 e a chi può necessitare.

La manutenzione, essendo parte di complessi processi produttivi, necessità di una qualificazione sia del sistema manutentivo quanto del personale che vi opera.
Ne consegue quindi che debbano essere predisposte procedure, metodi, modalità d’esecuzione, valutazione dei requisiti e documentazione del personale addetto alla manutenzione.

In merito, si fa riferimento alla norma la UNI EN 15628: "Qualifica del personale di manutenzione".
Certificare le queste competenze significa poter dimostrare una professionalità sempre più strategica per gli asset aziendali, e il raggiungimento da parte del candidato dei requisiti di competenza richiesti viene formalizzato mediante l’iscrizione in uno specifico registro relativo alla competenza accertata.

Il riconoscimento della professionalità è attuato tramite un processo rigoroso di valutazione delle competenze individuali. Questo giova al Professionista, alle aziende industriali ma anche alle aziende fornitrici di servizi di manutenzione, che hanno l’opportunità di accrescere il livello di professionalità delle proprie risorse umane e documentare alle aziende committenti le competenze e la qualità dei propri professionisti.



04/01/2018
Pubblicata la UNI CEI EN ISO 17034 (per i produttori di materiali di riferimento) e a chi può necessitare.

Di seguito il Link per saperne di più:
https://www.accredia.it/2017/11/10/pubblicata-la-uni-cei-en-iso-17034-per-produttori-di-materiali-di-riferimento/