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✅ Certificazioni di Qualità ISO ✅ Attestazioni SOA. ✅ Modello organizzativo 231 (D. lgs. 231/01 per la responsabilità amministrativa d’impresa) ✅ Sicurezza del Lavoro (d.Lgs.81/08). ✅ Autorizzazioni ambientali e trasporto rifiuti e Bonifiche. ✅ Verifiche di Impianti elettrici e messa a terra ✅ Bandi ISI INAIL a fondo perduto ✅ Fondi interprofessionali per corsi e formazione continua (Legge 388/2000)


25/03/2022

Sostenibilità ambientale, i nuovi requisiti per le aziende

In questo momento storico per le Aziende è strategico essere in grado di dimostrare la propria capacità di gestire le proprie attività con una logica di medio – lungo periodo e di assicurare la cosiddetta “Business Continuity”.

Le recenti disposizioni di legge sulla crisi d’Impresa (ultimo aggiornamento con Legge 147 del 21.10.2021) e la necessità di assegnare i fondi del PNRR con la certezza che gli interventi saranno realizzati e posti in grado di produrre risultati nel tempo, impongono alle Aziende ed alle Pubbliche Amministrazioni di focalizzarsi su un approccio del tipo “ESG” (Environmental – Social – Governance) richiesto anche dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Soltanto in questo modo infatti, le Organizzazioni potranno essere certe che il loro operato non venga interrotto da disavventure legate a reati di tipo ambientale, da azioni legali in tema di gestione del personale e/o di sicurezza sui luoghi di lavoro o da scivoloni riconducibili ad un sistema di governance poco attento.
Allo stesso modo le Stazioni Appaltanti avranno la certezza che i fondi pubblici assegnati riescano a produrre effetti duraturi nel tempo.

Una corretta gestione degli impatti ambientali delle attività assicura la consapevolezza di essere all’interno dello specifico dettato normativo e le conseguenti azioni virtuose e di miglioramento potranno aumentare la visibilità dell’Impresa nei confronti di quegli Stakeholders più attenti ai temi legati alla tutela dell’ambiente e della biodiversità.
Allo stesso tempo una gestione del proprio approccio al personale in termini di pari opportunità, welfare aziendale, assenza di discriminazioni e di sicurezza e salute dei lavoratori garantisce la continuità del business perché non esiste nessun tipo di Azienda che possa prescindere dall’apporto che le persone hanno nella crescita e nel mantenimento della propria reputazione.
Partecipare alla vita ed alle iniziative della propria Comunità Territoriale rafforza inoltre i legami dell’Impresa con il territorio e facilita i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di riferimento in caso di futuri progetti da gestire in ottica win-win.
Infine, una governance aziendale non focalizzata sul “qui ed ora” ma in grado di adottare efficaci piani di sviluppo a medio-lungo termine e di monitorarli con strumenti predittivi che rivelino in anticipo se si sta andando nella direzione voluta oramai rappresenta un asset strategico imprescindibile per ogni tipo di attività.

Tutto questo pone il tema degli strumenti da adottare per dimostrare oggettivamente il proprio approccio ESG alla gestione del business.
Per quanto riguarda i temi ambientali è possibile riferirsi alle certificazioni ISO 14001, ISO 14064, ISO 14067, ISO 5001 FSC, PEFC o alla registrazione EMAS.
Per l’ambito sociale ci si può dotare della certificazione SA8000 oppure della ISO 45001 o della ISO 37001 fino alle certificazioni sulla sicurezza alimentare ISO 22000 o della biocontaminazione ISO 14065 ed anche alle certificazioni dei servizi per anziani, minori, persone con disabilità psichiatrica ed affetti da dipendenze descritti in specifiche norme UNI.
La Governance aziendale è poi dimostrabile mediante le certificazioni ISO 37301, ISO 22301, ISO 56002, ISO 27001, la “sempreverde” ISO 9001 nonché i modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/01.

Come si può vedere, lo sforzo di mettersi in grado di dimostrare agli Stakeholders il proprio approccio ESG può risultare assai complicato e costoso, sia in termini di risorse economiche da destinarvi che in termini di dispersione del tempo per gestire schemi di certificazione così numerosi ed a volte poco compatibili gli uni con gli altri.

In questa direzione va invece la proposta della Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo e dell’Associazione Italia ESG che hanno rispettivamente la prima definito e messo a disposizione del mercato lo Standard SRG 88088:20 per la certificazione dei Sistemi di Gestione per la Sostenibilità e l’algoritmo per definire il Rating di Sostenibilità ESG mentre la seconda ha sviluppato una metodologia di audit specifica per la verifica della conformità allo Standard SRG 88008 e per la categorizzazione delle informazioni necessarie al calcolo del Rating di Sostenibilità.
A conferma del rigore con cui questo nuovo schema di certificazione, che assomma al proprio interno tutte le caratteristiche ed i requisiti degli schemi che ho citato nei paragrafi precedenti, l’Ente Unico di Accreditamento ACCREDIA sta per riconoscerne formalmente l’idoneità all’accreditamento ed anche alcuni Istituti di Credito hanno iniziato a valutare con favore il Rating di Sostenibilità rilasciato da Italia ESG riconoscendo alle Aziende che lo presentano condizioni favorevoli per quanto riguarda il costo del denaro.


12/10/2021



Contratto di Avvalimento: determinazione dei corrispettivi

Una recente sentenza del Consiglio di Stato chiarisce cosa succede nel caso non sia indicata l’entità della prestazione resa dall’impresa ausiliaria

L’istituto dell’avvalimento è regolato dall’art. 89 del D. Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e nasce per tutelare il principio di concorrenza, permettendo ad imprese partecipanti ad una procedura di gara di utilizzare il “soccorso” di un’impresa ausiliaria per rispondere ai requisiti richiesti.
Ma cosa succede nel caso in cui manchi l’indicazione del corrispettivo dovuto? Ce lo spiega la sentenza n. 6655/2021 del Consiglio di Stato, che ha confermato quanto stabilito dal TAR Campania (Sezione Quinta) con la sentenza n. 639/2021.

Avvalimento e corrispettivi: il parere del Consiglio di Stato
Nel caso in esame, un Consorzio di Cooperative Sociali ha presentato ricorso nei confronti di nei confronti una società mandataria di un raggruppamento che si era aggiudicato un servizio triennale da svolgersi per un’ASL. Tra i criteri di ammissione alla gara, erano stati richiesti:
- requisito di capacità economica e finanziaria: conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato specifico per forniture analoghe a quelle del settore di attività oggetto dell’appalto pari a due volte il valore annuo posto a base di gara;
- requisito di capacità tecnica e professionale: realizzazione, almeno in un anno dell’ultimo triennio, di un servizio identico a quello di gara e per un fatturato almeno pari all’importo annuale posto a base d’asta.

Tra le motivazioni del ricorso, la società ricorrente contestava innanzitutto il fatto che l’aggiudicataria avrebbe avuto dei contratti pregressi in proroga per il servizio oggetto di bando di gara, e per cui non avrebbe potuto accedere alla nuova gara indetta perché:
- sarebbe stata configurabile a suo carico la causa escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/16;
- il fatturato maturato sulle base di titoli nulli non potrebbe essere conteggiato al fine di integrare il requisito di capacità economica e finanziaria.

Per il primo motivo, i giudici di Palazzo Spada hanno specificato che la scelta di disporre la proroga del contratto rimanda a valutazioni ed iniziative proprie ed esclusive della parte pubblica e della cui correttezza non è chiamato a rispondere l’operatore affidatario, al contrario responsabile della copertura in continuità del servizio commissionatogli e quindi non si tratta di una grave violazione di correttezza figurata dall’art. 80 del Codice dei contratti.

Stessa logica per la seconda motivazione: il bando ha richiesto ai concorrenti di aver conseguito - negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando - un fatturato specifico per forniture analoghe, senza altre condizioni, oltre alla corrispondenza con il settore di attività oggetto dell’appalto.

Avvalimento: le regole nel disciplinare di gara
In riferimento all’assenza del requisito di capacità tecnica e professionale, il raggruppamento aggiudicatario lo avrebbe ottenuto tramite due contratti di avvalimento e quindi con il cumulo di distinti servizi, mentre secondo la parte appellante la lex specialis avrebbe inteso l’importo in senso unitario, ovvero come corrispettivo di un singolo servizio. Il Consiglio invece ha affermato che, qualora ci fosse stata una volontà restrittiva del requisito, la stazione appaltante avrebbe esplicitamente ancorato il fatturato richiesto all’esecuzione di un unico rapporto contrattuale. Dato che questa specifica non è presente, il fatturato può essere raggiunto anche sommando più importi contrattuali.

Corrispettivi ausiliaria dipendono dalla prestazione
Infine, tornando alla questione della determinazione dei corrispettivi nei contratti di avvalimento i giudici hanno sottolineato che tali valori vanno legati all’effettiva entità della prestazione resa dall’impresa ausiliaria, che si verrà a delineare solo nel corso di esecuzione dell’appalto, alla luce delle specifiche esigenze di “soccorso” manifestate dall’impresa ausiliata, oppure della concreta attività sostitutiva posta in essere da quella ausiliaria.

Un’eventuale lacuna derivante dalla mancata espressa determinazione del corrispettivo quindi può essere colmata in forza della norma suppletiva di cui all’art. 1657 c.c., concernente il contratto di appalto, per cui “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice”.


12/10/2021
#Appalti, #ANAC: vietati il frazionamento artificioso e l’affidamento diretto con rinnovo tacito

Il frazionamento del contratto di appalto e il ripetuto affidamento al medesimo esecutore senza una gara aperta sono in contrasto con le leggi in vigore. Così pure la clausola di rinnovo tacito dell’affidamento inserita nei contratti d’appalto non è conforme alla legge. Altrettanto vale per l’affidamento di un contratto d’appalto senza darne comunicazione pubblica e relativa pubblicità, così come per l’inosservanza del criterio di rotazione nella scelta del contraente: sono da ritenersi tutti non conformi alla legge.

E’ quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione con la delibera n. 628 approvata lo scorso 8 settembre in Consiglio, in riferimento al Comune di Cerchiara di Calabria, provincia di Cosenza, e alle proroghe reiterate per la gestione degli impianti di depurazione. L’indagine avviata da Anac in seguito all’esposto di alcuni consiglieri comunali rileva come la gestione degli impianti di depurazione comunali, affidata senza gara nel 2014, in quanto considerata inferiore alla soglia di 40.000 euro, è stata oggetto di ulteriori e sistematiche proroghe sino al 2020 attraverso il meccanismo del rinnovo tacito, arrivando al valore complessivo di oltre 250.000 euro. Questo è avvenuto sia frazionando illecitamente un’unica prestazione continuativa in contratti annuali, sia scorporando attività intimamente connesse alla gestione dei depuratori (smaltimento dei fanghi, lavori di manutenzione, eccetera), facendoli oggetto di separati affidamenti.

Tale modus operandi del Comune di Cerchiara di Calabria secondo Anac presenta varie anomalie e solleva diverse criticità. Oltre ad essere vietato per legge il frazionamento dell’appalto, così come il rinnovo tacito del contratto, emerge la violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, stabiliti dal diritto comunitario. L’affidamento diretto senza gara è infatti istituto eccezionale, a cui si può ricorrere solo nei casi tassativamente stabiliti dalla legge. Cosa che non è nel caso del comune di Cerchiara di Calabria. “Non risultano accoglibili – si legge nella delibera di Anac – le argomentazioni dedotte dal Comune per motivare, in deroga alle norme, la scelta di reiterare affidamenti di durata annuale allo stesso contraente, relativamente a una prestazione che sin dal principio prevedeva si dovesse estendere in diverse annualità in attesa del perfezionamento delle prescritte autorizzazioni”. Nel caso specifico, osserva Anac, il Comune doveva procedere con un contratto pluriennale congegnato con la previsione di adeguate penali per inadempimento e clausole rescissorie.


11/10/2021
#Avvalimento: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Sulla differenza tra l'avvalimento cd. "operativo" e l'avvalimento cd. "di garanzia"

Mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne (recte, condiziona) la stessa esecuzione della prestazione.

Così il Consiglio di Stato, sezione quarta, nella sentenza n. 6711/2021 pubblicata il 7 ottobre.

Ha ricordato la Sezione che la giurisprudenza prevalente, invero, l’avvalimento di garanzia concerne requisiti inerenti alla complessiva capacità economica e finanziaria dell’offerente e, come tale, mira a rassicurare la stazione appaltante circa l’idoneità soggettiva dell’offerente a far fronte alle obbligazioni derivanti dal contratto.

Viceversa, l’avvalimento operativo riguarda le risorse materiali in concreto necessarie per eseguire il contratto: inerisce, dunque, alla stessa possibilità oggettiva e, per così dire, “fisica” di eseguire la prestazione.

Ne consegue che mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne (recte, condiziona) la stessa esecuzione della prestazione.

Orbene, allorquando (come nella specie) un’impresa proponga in gara un bene fabbricato da un altro operatore e indichi quest’ultimo come ausiliario, sia pure al solo dichiarato fine di dimostrare il buon esito di precedenti commesse di contenuto analogo, si verte nell’ambito di una forma operativa di avvalimento: questo, infatti, non è strutturalmente limitato alla generica garanzia di solidità patrimoniale, ma è oggettivamente proteso ad assicurare la stessa esecuzione della prestazione posta a gara, proprio in quanto il bene offerto è prodotto dall’ausiliaria.

In tali casi è, pertanto, necessario che il contratto di avvalimento sia specifico e dettagliato ed indichi con precisione le concrete “risorse” - in termini di competenza e capacità produttive, gestionali e manutentive - che l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata, pena, in caso contrario, la nullità ex lege disposta dall’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.


07/10/2021
#Subappalti: vanno garantite le retribuzioni dei #CCNL del contraente

Le indicazioni dell'Ispettorato del lavoro nella Nota 1507 del 5 ottobre 2021 sul trattamento retributivo ai dipendenti impiegati nei subappalti pubblici

L'ispettorato del lavoro fissa la propria attenzione sul trattamento retributivo applicato ai dipendenti impiegati nei supappalti pubblici, raccomandando l'applicazione dei CCNL relativi all'oggetto sociale del contraente principale . L'indicazione è contenuta nella nota INL n.1507/2021 rivolta agli ispettorati territoriali chiamati a verificare puntualmente la corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 49 del Dl 77/2021.

Il documento richiama il testo della norma: “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”.

In sostanza va garantito che le attività oggetto di subappalto siano ricomprese nell’oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, quindi, meramente accessorie rispetto all’opera . Cio comporta "l'obbligo di assicurare ai lavoratori , trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente in ragione del CCNL dal medesimo applicato."

L'ispettorato cita quindi l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 8344 del 28 settembre 2021, afffermando che “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

Cio è conforme al parere ANAC n. 6 del 4 febbraio 2015 che poneva l'attenzione sull’oggetto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate dall’operatore economico.

A riguardo anche il Consiglio di Stato ha ricordato piu volte che , “nell'imporre l'applicazione al personale impiegato nel servizio oggetto di gara un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto", intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di prossimità contenutistica”.

Nel caso vengano verificate violazioni, conlude la Nota, " l’adeguamento retributivo naturalmente comporta una rideterminazione dell’imponibile ai fini contributivi che dà luogo ai conseguenti recuperi" E ricorda anche che " sui differenziali retributivi e contributivi non corrisposti si consolida il regime di responsabilità solidale, di cui agli artt. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c"


05/10/2021
#Prevenzione e #protezione #antincendio nei luoghi di lavoro: ecco il nuovo decreto! Entra in vigore tra un anno

Il decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell’Interno contiene i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art.46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del d.lgs. 81/2008.

Segnaliamo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n.237 del 4 ottobre 2021, del decreto del 2 settembre 2021 del Ministero dell'Interno (scaricabile in allegato con tutti gli allegati) che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.

Il provvedimento, che entrerà in vigore solamente tra un anno (quindi il 3 ottobre 2022), come specificato nell'art.8:
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del d.lgs. 81/2008;
- si applica limitatamente alle prescrizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del d.lgs. 81/2008 e per le attività di cui al d.lgs. 105/2015.

Il decreto definisce nel dettaglio:
- le procedure per la gestione della sicurezza antincendio (sia in esercizio che in emergenza)
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- la designazione degli addetti al servizio antincendio;
- la formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Gestione della sicurezza antincendio
Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II.
Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.

Nel piano di emergenza sono inoltre riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 81/2008.

Designazione degli addetti al servizio antincendio
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio».

I lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 5.


05/10/2021
#Certificazioni #internazionali di #qualità (#ISO #9001:2015): quali sono e perchè sono importanti

Le certificazioni di qualità internazionali sono uno dei punti sui quali non si può sorvolare quando si tratta di scegliere prodotti che possano garantire determinati standard di sicurezza. In particolare risulta indispensabile prestargli attenzione nel momento in cui si decide di acquistare articoli per macchinari o per la costruzione come, ad esempio, viti, bulloni, dadi e tiranti.

ISO 9001
La ISO 9001 è forse una delle certificazioni di qualità più conosciute. Garantisce, infatti, che il prodotto sia conforme ad elevati standard sia nel processo di produzione che nel risultato finale.
Può essere applicata a diversi settori, tra cui quella dei materiali industriali come le viti, i bulloni e gli altri articoli.
Poterla vantare sui propri prodotti assicura un netto miglioramento dell'immagine aziendale. Rappresenta, inoltre, un requisito obbligatorio in diverse #gare di #appalto. Quando ci si deve orientare all'acquisto, quindi, chiedere e verificare che l'articolo ne sia provvisto garantisce che ciò che si sta comprando sia sicuro ed in linea con i severi standard Europei.

Certificazione PED cos'è e cosa attesta
La certificazione PED, acronimo di Pressure Equipment Directive, è una direttiva che regola la sicurezza di tutti quegli strumenti soggetti a pressione o a deformazione.
Esattamente come la ISO 9001 è emessa solamente se il prodotto venduto è in linea con la regolamentazione dell'Unione Europea che determina quali caratteristiche di resistenza devono essere presenti.
Per fare un esempio pratico, la PED assicura che i vari componenti di un macchinario siano in grado di reggere la pressione senza deformarsi. Questo permette di limitare al massimo gli incidenti sul lavoro e i malfunzionamenti che possono minare la qualità della merce finale.
Quando si devono comprare materiali industriali da inserire all'interno di macchine o strumenti di precisione è importante accertarsi che l'azienda a cui ci si rivolge ne sia provvista, per la sicurezza dei lavoratori e per poter garantire un'ottima fattura del prodotto finale.

Come vengono emesse le certificazioni di qualità
La ISO 9001, la PED e altre certificazioni internazionali di qualità come la PPQ o la ADW0 vengono rilasciate solamente alle aziende che dimostrano di averne i requisiti.
Tra le prove sperimentali a cui sottoporre i prodotti ci sono diversi test di resistenza come quello di durezza, trazione, impatto, corrosione, resistenza agli agenti esterni e stress test. Ai fini del rilascio servono anche attente analisi chimiche, dei materiali e metallografiche.

Anche se può risultare eccessivo, queste valutazioni sono assolutamente necessarie in quanto la sicurezza rappresenta sempre una priorità.

Compare un prodotto che non sia in regola con quanto stabilito dall'Unione Europea potrebbe mettere a repentaglio il luogo di lavoro, causare gravi incidenti ai dipendenti o rendere la merce finale non idonea ad un utilizzo prolungato.

Per questo è di vitale importanza acquistare solamente materiali industriali da aziende verificate, di provenienza UE e diffidare da tutto ciò che viene prodotto in paesi extra europei.
Non si tratta di campanilismo, ma di una scelta responsabile. E' risaputo, infatti, che l'Europa ha gli standard di qualità più elevanti, a differenza di altri paesi del mondo che, purtroppo, non sempre sono così scrupolosi.

Il prezzo delle materie prime
Sicuramente rivolgersi ad aziende che vantano una o più certificazioni di qualità internazionali può far alzare il costo delle materie prime, ma questo non deve assolutamente essere un deterrente.
Investire nella qualità, infatti, è sempre un'ottima scelta, destinata a dare i suoi frutti sul lungo periodo. Prodotti eccessivamente low cost possono rappresentare una tentazione, ma è sempre meglio diffidare.

Molto spesso, infatti, l'estrema convenienza non va a braccetto con la qualità e non è sinonimo di sicurezza.
Rivolgersi a negozi online o a punti vendita fisici che commercializzano merce certificata ISO 9001, PED e PPQ non è un eccesso di zelo, ma una precauzione dovuta nei confronti degli operai, dei dipendenti, di tutti coloro che hanno accesso ai macchinari industriali e, in ultimo, dei consumatori finali.


01/10/2021
#Gare di #appalto finanziate dalla #EU: la check list di supporto per evitare gli errori più comuni

In questo breve articolo vengono fornite alcune indicazioni di massima su come evitare gli errori che spesso vengono riscontrati negli appalti pubblici relativi a progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei, mostrando due sintetiche check list, una che evidenzia gli errori più gravi, l’altra per consigli utili.

Appalti pubblici: utili consigli per non commettere errori
Vorremmo in questo breve articolo fornire alcune indicazioni di massima su come evitare gli errori che spesso vengono riscontrati negli appalti pubblici relativi a progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e d’investimento europei, fornendo due sintetiche check list, una che evidenzia gli errori più gravi, l’altra per consigli utili, secondo la scaletta seguente:
- Preparazione e pianificazione;
- Pubblicazione e trasparenza;
- Presentazione delle offerte e selezione degli offerenti;
- Valutazione delle offerte e aggiudicazione;
- Esecuzione del contratto di appalto;
- Risorse e riferimenti.

Check list degli errori più comuni e più gravi
- Mancata valutazione dell’esigenza rilevata da revisori: acquisto o fornitura non necessari.
- Non coinvolgere fin dall’inizio le persone giuste può risultare costoso in una fase successiva.
- I conflitti di interessi non dichiarati portano a rettifiche finanziarie.
- Non tutti gli appalti possono essere realizzati.
- Il frazionamento artificioso del valore dell’appalto è illegale.
- Il dialogo competitivo è molto impegnativo per le amministrazioni aggiudicatrici.
- Alcune prassi derivanti dalla direttiva 2004/18/CE potrebbero portare a errori.
- e-Certis è uno strumento di riferimento, non un servizio di consulenza legale.
- Eventuali modifiche al contratto di appalto potrebbero portare a errori.
- Evitare specifiche tecniche discriminatorie.
- Non confondere i diversi criteri.
- Non sono accettabili modifiche sostanziali dei criteri di selezione già fissati.
- Criteri di selezione illegittimi e/o discriminatori.
- Non si devono mai modificare i criteri di aggiudicazione durante la procedura di appalto.
- Cattive prassi nella definizione di criteri di aggiudicazione.
- L’inosservanza dei termini minimi determina rettifiche finanziarie.
- Mancata pubblicazione nella GUUE della proroga dei termini per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione.
- La “procedura accelerata” non è una procedura a sé.
- In caso di dubbio, pubblicizzare l’appalto nella Gazzetta ufficiale dell’UE (GUUE).
- La mancata pubblicazione del bando di gara potrebbe comportare notevoli rettifiche finanziarie.
- Garantire la trasparenza prima della presentazione delle offerte.
- Accettazione di offerenti che avrebbero dovuto essere eliminati.
- Prima di chiedere chiarimenti effettuare una doppia verifica del diritto nazionale in materia di appalti.
- Disparità di trattamento degli offerenti.
- Evitare i conflitti di interessi non dichiarati.
- È vietato modificare un’offerta durante la valutazione.
- Non negoziare durante la valutazione nel contesto di una procedura aperta o ristretta.
- Non modificare mai l’ambito dell’appalto.
- Modifica dei criteri di aggiudicazione o della metodologia di valutazione dopo il termine di presentazione delle offerte.
- Rigetto di offerte anormalmente basse senza motivazione.
- I chiarimenti non possono modificare le offerte presentate.
- Mancanza di trasparenza e parità di trattamento nel corso della valutazione.
- Non negoziare in merito all’appalto con l’aggiudicatario.
- Gli audit si concentrano in maniera particolarmente attenta sulle modifiche dei contratti.
- Non modificare sostanzialmente l’ambito o il valore del contratto di appalto durante la sua esecuzione.

Check list di aiuto
- La preparazione richiede tempo e competenza.
- Iniziare chiedendosi il perché.
- Possibili domande che contribuiscono a valutare l’esigenza in esame.
- Le domande riportate qui di seguito possono contribuire a guidare le discussioni sull’analisi dell’esigenza in esame:
- Qual è la mia esigenza?
- Di quale funzione mancante necessito per conseguire i miei obiettivi?
- Disponiamo internamente di risorse umane e/o tecniche?
- Possiamo soddisfare tale esigenza senza avviare una procedura di appalto?
- Pur essendo spesso ignorate, le alternative agli appalti pubblici dovrebbero essere considerate con attenzione e confrontate in maniera adeguata.
- Abbiamo analizzato modi diversi per soddisfare le esigenze individuate?
- Potremmo acquistare, prendere in locazione o in affitto il bene o il servizio oppure definire un partenariato pubblico-privato per ottenere ciò che si intende acquisire?
- Quali risultati finali intendiamo conseguire?
- Abbiamo l’esigenza di acquistare lavori, forniture o servizi oppure una combinazione degli stessi?
- Quali caratteristiche sono essenziali e quali accessorie?
- La quantità o portata considerate sono necessarie o sarebbero sufficienti anche una quantità o una portata più limitate?
- Quali sono gli aspetti fondamentali per soddisfare l’esigenza?
- Sarebbe opportuno acquistare soluzioni pronte per l’uso o soltanto una soluzione personalizzata soddisferebbe le nostre esigenze?
- Sarebbe importante avviare un dialogo con la comunità imprenditoriale?
- Quali potrebbero essere gli impatti ambientali di tale acquisto?
- Quali potrebbero essere gli effetti sociali di tale acquisto?
- Tale acquisto richiede un approccio innovativo per ottenere una soluzione personalizzata che non esiste già sul mercato?

- Migliori prassi per evitare conflitti di interessi negli appalti pubblici.
- Modello standard per l’analisi di mercato.
- Strumentario per le analisi di mercato.
- Consultazione del mercato senza distorsione della concorrenza.
- Appalto misto che combina lavori, forniture e/o servizi.
- Appalto misto che rientra nell’ambito di applicazione di diverse direttive UE.
- Suddivisione in lotti o motivazione.
- Definizione di un calendario realistico.
- Avere presenti esempi di accordi quadro.
- La pianificazione può essere rapida e consente di risparmiare tempo in futuro.
- Specifiche tecniche solide migliorano la qualità generale della procedura.
- Contratti riservati a sostegno dell’inclusione sociale.
- Criteri comuni a livello UE in materia di appalti pubblici verdi.
- Nel richiedere il rispetto di una norma o etichettatura, utilizzare l’espressione “o equivalente”.
- Indicare i criteri e la loro ponderazione nel bando di gara o nelle specifiche tecniche.
- Strumenti di calcolo e risorse per il calcolo dei costi del ciclo di vita.
- Essere chiari in merito alla data e all’ora della consegna.
- Partecipazione congiunta per soddisfare i criteri di selezione.
- Assicurarsi di pubblicare l’avviso di aggiudicazione.
- Anticipare i possibili rischi, anche per gli appalti semplici e di piccola entità.
- SIGMA, sostegno per il miglioramento della governance e della gestione.
- Strumentario dell’OCSE per gli appalti pubblici.
- SIMAP, informazioni sugli appalti pubblici europei.
SIMAP contiene molte risorse utili, tra le quali codici e nomenclature, modelli per la
pubblicazione e documenti chiave in materia di appalti.


30/09/2021
#Bando #ISI #INAIL 2021: verso una nuova tornata di incentivi per la sicurezza sul lavoro

Bando ISI INAIL 2021: si va verso una nuova tornata di incentivi per la sicurezza sul lavoro con 5 assi di intervento. Oltre 273 milioni di euro le risorse messe a disposizione delle imprese. Nel frattempo l'Istituto ha anche definito i tempi da rispettare per l'inoltro delle domande dell'annualità 2020.

Bando ISI INAIL 2021: mentre per le imprese sta per concludersi l’iter di accesso agli incentivi per i progetti di sicurezza sul lavoro relativi all’annualità 2020, l’Istituto si prepara a definire i dettagli del nuovo avviso pubblico.

Come previsto, oggi 30 settembre è stata definita tabella di marcia che devono rispettare tutti i soggetti che intendono beneficiare dei contributi e che hanno compilato la loro domanda entro la scadenza del 15 luglio.
Nel frattempo il Consiglio di indirizzo e vigilanza INAIL ha aggiornato le “Linee di Indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2021” che anticipano assi di finanziamento e risorse a disposizione per la nuova tornata di contributi.

Bando ISI INAIL: in preparazione gli incentivi per il 2021, in dirittura d’arrivo le domande del 2020
Il bando ISI INAIL per le imprese è un appuntamento fisso con gli incentivi a sostegno di progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti.
Si va verso la pubblicazione del nuovo avviso pubblico relativo al 2021, ma nel frattempo sta per chiudersi il lungo iter di richiesta di accesso ai fondi previsto per l’annualità 2020.
Anche per quest’anno, infatti, le imprese interessate a beneficiare dei finanziamenti, da un minimo di 2.000 a un massimo di 130.000 euro in base all’asse di riferimento, hanno dovuto seguire un percorso in più step.

Con la notizia pubblicata il 30 settembre 2021, l’Istituto ha fissato le scadenze che devono rispettare tutti coloro che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, che hanno salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo a partire dallo scorso 20 luglio.
Dal 14 ottobre si entra in una nuova fase del percorso che porterà le aziende a ottenere gli incentivi: fino al 9 novembre sarà possibile accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.

L’inoltro della domanda è previsto per il giorno 11 novembre 2021.

Bando ISI INAIL 2021: verso una nuova tornata di incentivi per la sicurezza sul lavoro
Il bando ISI relativo all’annualità 2020, quindi, non è stato ancora chiuso definitivamente, ma l’INAIL sta già lavorando a quello del 2021.
Come si legge nel parere della Commissione politiche per la prevenzione e per la ricerca del 14 settembre 2021 che accompagna l’aggiornamento delle “Linee di Indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – Bandi ISI 2021” le risorse a disposizione per la nuova tornata di incentivi sono pari a oltre 273 milioni di euro.
Dal prossimo avviso pubblico i finanziamenti previsti per il settore agricolo tornano a viaggiare insieme agli altri settori. L’ultima volta, infatti, le imprese agricole avevano seguito un binario a parte per l’accesso ai fondi.

Le risorse saranno ripartite tra 5 diversi assi di finanziamento: i progetti delle aziende che richiederanno gli incentivi dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori ed essere relativi agli ambiti descritti in tabella.


28/09/2021
Rapporto #contratti #pubblici #ANAC: i dati del primo quadrimestre 2021

È stato pubblicato il Rapporto ANAC sui contratti pubblici relativo al primo quadrimestre 2021, redatto sulla base dei dati contenuti nella Banca Unica Nazionale aggiornati alla fine del mese di agosto 2021. I dati fanno riferimento alle procedure di affidamento perfezionate (superiori a 40mila euro), per cui è stato pubblicato un bando o è stata manifestata la volontà di affidare l’appalto.

Si rammenta che il rapporto quadrimestrale seguente è suddiviso in 4 sezioni, di cui:
– una generale contenente le statistiche aggregate dei contratti pubblici e un’analisi congiunturale su un periodo che comprende anche i quadrimestri dei tre anni precedenti, in modo da evidenziare in maniera più accurata la dinamica del mercato nel tempo e i fattori congiunturali che la condizionano, sia di tipo strutturale (in particolare la stagionalità) sia legati a shock esogeni non prevedibili come l’emergenza Covid-19.

– tre sezioni di dettaglio – in cui viene effettuata un’analisi comparata con il quadrimestre dell’anno precedente – relative alle diverse tipologie di contratto (lavori, servizi e forniture).

https://www.lagazzettadeglientilocali.it/.../Rapporto...


27/09/2021
#ISO #37001: i nuovi sistemi di gestione del rischio #corruzione

La norma ISO 37001 fornisce un approccio globalmente accettato per la conformità anti-corruzione e rappresenta un passo significativo nella continua globalizzazione della lotta al fenomeno corruttivo. Le società possono utilizzare questa nuova certificazione come uno strumento che alza “l’asticella” per le attività di conformità e la consapevolezza del rischio corruzione.

Appare difficile formulare una stima dei costi economici derivanti dal fenomeno corruttivo. Si consideri che, secondo la World Bank, vengono pagate ogni anno oltre mille miliardi di dollari di tangenti e viene perso a causa della corruzioni circa il 3% del PIL mondiale. Applicando tale percentuale al nostro Paese, il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha individuato nel 2009 l’onere sui bilanci pubblici “nella misura prossima a 50/60 miliardi di euro l’anno, costituenti una vera e propria tassa immorale e occulta con i soldi prelevati dalle tasche dei cittadini” (Corte dei Conti, Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2008, memoria del Procuratore Generale, udienza del 25 giugno 2009, Roma, p. 237).

1. L’ISO 37001
Il 15 ottobre del 2016 l’ISO ha pubblicato l’Anti-Bribery Management System (“Sistema di Gestione Anticorruzione”) che detta specifici standardin materia di prevenzione alla corruzione. Si tratta di una norma di tipo A, quindi certificabile, che si appresta a diventare il primo parametro internazionale per la costruzione dei Sistemi di Gestione Anticorruzione.
L’ISO 37001 ha definito i requisiti del Sistema di Gestione Anticorruzione, al fine di supportare le organizzazioni pubbliche e private nel combattere e prevenire la corruzione, e diffondere una cultura basata sull’etica e sulla buona condotta.
Trattasi di una novità a lungo attesa, elaborata dal Comitato Tecnico ISO/PC 278 “Anti-bribery management system” e pubblicata dopo ben tre anni di gestazione.
Il 20 dicembre 2016 il Presidente dell’UNI (Ente Nazionale italiano di Unificazione) ha ratificato il corpo normativo UNI ISO 37001:2016, che costituisce l’adozione nazionale (in lingua italiana) della norma internazionale ISO 37001.

2. I vantaggi della ISO 37001
Tale standard, di portata internazionale, aiuterà le aziende, di ogni dimensione e di tutti i settori, ad evitare o mitigare i costi ed i rischi connessi al verificarsi di episodi di corruzione, aumentando inoltre la fiducia del mercato nelle modalità con cui l’impresa svolge la propria attività.
Nonostante la conformità a questa normativa non garantisca dunque una totale eliminazione del rischio, l’adesione alle indicazioni contemplate dall’ISO potrà tuttavia supportare l’organizzazione nell’attuare misure ragionevoli e proporzionali in grado di impedire il verificarsi di episodi di corruzione, e potrà contribuire all’armonizzazione delle misure preventive a livello globale, oltre che alla razionalizzazione dei controlli interni.
La scelta di una società di certificarsi ISO 37001 incrementa l’efficacia degli strumenti di contrasto al fenomeno corruttivo, con conseguenti vantaggi economici. Attraverso l’implementazione della ISO 37001, inoltre, è possibile andare oltre il rispetto dei requisiti minimi legali e adottare un approccio sistemico rivolto alla prevenzione e al contrasto della corruzione.

In sostanza, il conseguimento della certificazione genererà indiscussi vantaggi per le imprese:
- sul piano etico e dell’innovazione, permetterà di avere uno standard di prevenzione e contrasto della corruzione conforme alla best practice internazionale e di riconosciuto valore in Italia e nel mondo;
- sul piano della competitività, le imprese certificate si distingueranno dalle altre agli occhi dei loro clienti e in determinati settori potranno aumentare le loro chances di aggiudicarsi lavori e commesse;
- dal punto di vista della governance, gli amministratori di un’impresa che otterrà la certificazione avranno assolto il proprio dovere di assicurare che l’impresa abbia un idoneo e adeguato sistema di prevenzione dei rischi connessi alla corruzione;
- sul piano finanziario e dei rapporti con gli investitori, i quali già oggi risultano sempre più attenti a destinare i propri investimenti a imprese che garantiscano elevati standard di etica, la certificazione apparirà come un indice di legalità e sostenibilità del proprio business;
- sul piano della mitigazione del rischio sanzionatorio ex D. Lgs. n. 231/2001, la certificazione rilasciata da un ente autorevole e indipendente costituirà evidenza concreta sia della mancanza di gravi carenze organizzative, evitando l’applicazione di misure cautelari molto incisive, sia della adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo anti-corruzione, aumentando le chances per l’ente di ottenere l’esenzione da responsabilità;
- sul piano della compliance, la certificazione comporta l’introduzione delle metodologie che le normative ISO sono in grado di garantire (soprattutto in termini di cura della documentazione e di cultura del miglioramento continuo);
- in relazione alla disciplina nazionale degli appalti pubblici, la certificazione faciliterà l’acquisizione del rating di legalità da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, del rating di impresa da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione, e l’accesso alla procedura di “self cleaning” alle imprese al cui interno siano stati commessi reati di corruzione.

3. Gli elementi caratterizzanti della ISO 37001
Le principali componenti del Sistema di Gestione Anticorruzione definite da ISO 37001 sono:
- Bribery Risk Assessment: valutazione dello specifico rischio corruzione;
- Leadership and Commitment: definizione di un modello di supervisione di senior e middle management;
- Anti-Bribery Compliance Function: nomina della funzione di Responsabile della compliance Anti-Corruzione;
- Policy Anti-Corruption: redazione di una procedura anti-corruzione;
- Resources: individuazione e disposizione di risorse necessarie per la creazione, l’implementazione, la manutenzione e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione Anticorruzione;
- Training: organizzazione di corsi sulla specifica materia;
- Communication: comunicazioni interne ed esterne relative al Sistema di Gestione Anticorruzione;
- Due Diligence: analisi del rischio corruzione in relazione alle singole specifiche operazioni, progetti, attività e partner commerciali;
- Financial Controls: previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad evitare il rischio corruzione;
- Non Financial Controls: implementazione di controlli specifici sui processi aziendali di natura non finanziaria;
- Raising Concerns: attuazione di procedure che incoraggiano e consentono alle persone di segnalare condotte corruttive sospette;
- Monitoring: miglioramento continuo attraverso il monitoraggio, la misurazione, l’analisi e la valutazionedel Sistema di Gestione Anticorruzione;
- Internal Audit: conduzione di audit interni ad intervalli pianificati per fornire informazioni sulla conformità del Sistema di Gestione Anticorruzione ai requisiti della ISO 37001.

4. I principali riferimenti normativi a livello internazionale
Oltre a quello nazionale (con l’introduzione del D. Lgs. n. 231/2001), anche altri ordinamenti hanno già da tempo introdotto delle disposizioni volte ad attribuire agli enti una forma di responsabilità, laddove gli stessi non contribuiscano in modo proattivo alla lotta contro il fenomeno corruttivo, fenomeno rispetto al quale i soli presidi dell’ordinamento statale appaiono sempre più spesso insufficienti.
Nel luglio 2011 è stato approvato nel Regno Unito il Bribery Act 2010, applicabile non solo agli enti britannici operanti nel Regno Unito, ma anche alle organizzazioni britanniche (costituite in UK) operanti al di fuori del Regno Unito e alle organizzazioni non britanniche che svolgono attività, anche solo in parte, nel Regno Unito. Le società rispondono delle condotte delle associated persons, che compiono il reato di corruzione al fine di ottenere o mantenere affari o vantaggi per il business delle stesse società, laddove sia ravvisabile una mancata prevenzione della corruzione (failure of commercial organisations to prevent bribery).
La normativa prevede la possibilità per l’ente di difendersi, dimostrando che, a fronte di un episodio corruttivo, erano state implementate adeguate procedure volte ad impedire il compimento di atti corruttivi. Al fine di individuare tali protocolli, nel marzo 2011 il Ministero della Giustizia ha pubblicato la Guidance about procedures which relevant commercial organisations can put into place to prevent persons associated with them from bribering (Section 9 of the Bribery Act 2010), ovvero una guida relativa alle procedure che possono essere adottate per impedire alle persone associate alle aziende di compiere atti di corruzione.

Prendendo in considerazione la normativa statunitense, il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) del 1977 (successivamente modificato nel 1988 e nel 1998) sanziona ogni condotta volta a corrompere, anche in modo indiretto, funzionari stranieri con la finalità di ottenere o mantenere un affare. Con riferimento all’ambito applicativo, i destinatari dell’atto legislativo sono le società che vendono e comprano titoli negli Stati Uniti (issuers), le società costituite negli Stati Uniti o che mantengono la loro principale attività negli Stati Uniti (domestic concern), così come ogni società che compie atti nel territorio statunitense. Ai fini dell’applicabilità del FCPA, è stato ritenuto sufficiente che una parte della condotta (come l’invio di una e-mail o di un fax, ovvero l’effettuazione di un pagamento per il tramite del sistema bancario americano) sia stata perfezionata nel territorio degli Stati Uniti, e addirittura – secondo quanto stabilito nel FCPA a resource guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, November 2012 – appare sufficiente che una società, indipendentemente dalla commissione di un atto negli Stati Uniti, favorisca, supporti o concorra con un issuer o un domestic concern nel compimento di un atto di corruzione.
Anche nell’esperienza statunitense, sono state introdotte delle linee guida per l’adozione di un efficace programma di prevenzione dei reati. Si veda, in particolare, il Chapter Eight – Organisational Guidelines delle Federal Sentencing Guidelines del 1991, nel quale sono indicati i contenuti minimi per l’implementazione di idonei compliance and ethics programs. Come noto, l’adozione di un efficace programma rappresenta meramente una circostanza attenuante che comporta una mitigazione della pena, la quale tuttavia non può operare laddove la condotta illecita sia stata posta in essere da parte di un soggetto apicale.
Il 9 dicembre 2016 in Francia è stata promulgata la legge n. 2016-1691 sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione dell’economia (cosiddetta Sapin II). La Sapin II si applica alle ipotesi di corruzione poste in essere da parte di imprese francesi e di società straniere che esercitano tutte o alcune delle proprie attività sul territorio francese. La Sapin II ha creato una nuova agenzia anticorruzione nazionale denominataAgence Française Anticorruption (AFA), che ha il potere di ottenere informazioni, condurre interviste ed effettuare ispezioni in loco.

Le aziende con oltre 500 dipendenti o un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro dovranno adottare un adeguato Sistema di Gestione della Compliance e del Rischio Corruzione, in assenza del quale la società ed i suoi amministratori saranno ritenuti responsabili dalla costituita AFA.
Ai sensi della Sapin II, una società può quindi essere sanzionata per la mancata adozione del citato sistema, senza che sia stato preventivamente commesso alcun reato presupposto, a differenza della legislazione britannica e di quella italiana, le quali non sanzionano un’organizzazione per la mancata adozione, rispettivamente, delle Adequate Procedures o del modello ex D. Lgs. n. 231/2001.

Quindi la legislazione britannica, quella statunitense e quella francese, che hanno un ambito applicativo ben superiore a quello dei rispettivi confini nazionali, richiedono che le società si dotino di procedure, in grado di prevenire il compimento di condotte corruttive. L’introduzione della certificazione ISO 37001 contribuisce certamente a quella oramai costante spinta alla globalizzazione della lotta al fenomeno corruttivo, che potrà sempre più spesso essere combattuto con strumenti standardizzati e diffusi su scala globale.

5. Il rapporto tra la ISO 37001 e il D. Lgs. n. 231/2001
Fin da subito, ci si è chiesti quale rapporto vi fosse tra la ISO 37001 e le legislazioni nazionali vigenti, relative alla prevenzione della corruzione.
Va chiarito che la norma non supera in nessun modo le leggi di riferimento (ovvero il D. Lgs. n. 231/2001 e la legge n. 190/2012), ma rappresenta con certezza una best practice per l’adozione di sistemi di prevenzione della corruzione, come richiesti dalle citate disposizioni normative.
Va detto inoltre che mentre un modello ex D. Lgs. n. 231/2001 si concentra sui fenomeni di corruzione a vantaggio dell’ente, un sistema di gestione conforme alla norma ISO 37001 dovrà efficacemente prevenire anche i fenomeni di corruzione passiva a vantaggio della persona fisica, elemento sul quale la legge n. 190/2012 già si concentra.

L’allegato A della norma ISO 37001 contiene alcune linee guida su come possono essere attuati i requisiti della norma, tra i quali, in particolare:
- il risk assesment, che come noto è un elemento fondante dei modelli ex D. Lgs. n. 231/2001;
- la due diligence, per valutare il rischio di corruzione cui si espone la società, nel momento in cui entra in rapporti con dipendenti, clienti, fornitori, partner commerciali, titolari e soci in affari a vario titolo, elemento che ogni modello ex D. Lgs. n. 231/2001 dovrebbe prendere in considerazione, ma troppo spesso sottovalutato.

Appare utile considerare che le Linee Guida Confindustria sottolineano come “implementare un sistema certificato di misure organizzative e preventive è segno di un’inclinazione dell’ente alla cultura del rispetto delle regole, che sicuramente può costituire la base per la costruzione di modelli tesi alla prevenzione dei reati-presupposto”.
Le medesime linee guida evidenziano tuttavia come “l’adozione di un sistema certificato di gestione aziendale non mette l’ente al riparo da una valutazione di inidoneità del modello ai fini della responsabilità da reato. Di conseguenza, le organizzazioni che abbiano già attivato processi di autovalutazione interna, anche certificati, dovranno focalizzarne l’applicazione - qualora così già non fosse - su tutte le tipologie di rischio e con tutte le modalità contemplate dal decreto 231”.
Per tale ragione, in una logica di ottimizzazione dei modelli organizzativi, “sarà importante valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o OHSAS 18001), ambientale (EMAS o ISO 14001), di sicurezza informatica (ISO 27001) e di qualità (ad esempio ISO 9001, nonché le altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o servizi offerti)” (vedi Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate al marzo 2014; p. 32).

Circa i rapporti tra efficacia del modello e certificazioni ottenute, l’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 riconosce alla certificazione dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica valore di presunzione di conformità del modello stesso (ma non di esenzione automatica) con riferimento ai soli rischi legali ai reati di cui all’art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001.
In via analogica, in mancanza di una precisa indicazione legislativa, potrebbe poi essere argomentato che i sistemi di gestione ambientale realizzati in conformità alla norma ISO 14001 possano ragionevolmente essere considerati potenzialmente idonei alla gestione dei rischi relativi ai reati ambientali di cui all’art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/2001.

Quindi, un modello 231 integrato con la ISO 37001 e che, in analogia alle certificazioni sul sistema di gestione ambientale, possa vantare una certificazione di qualità riguardo alla gestione dei processi e dei controlli posti a presidio dei reati di corruzione, potrà essere di ausilio nell’ambito dei procedimenti penali quale ulteriore elemento a dimostrazione della fraudolenza della condotta esercitata dall’autore del reato, e quale prova della contrarietà e della estraneità dell’organizzazione al fatto corruttivo, ma non potrà in alcun modo venirgli attribuita valenza di presunzione di conformità, né tantomeno di automatica esenzione da responsabilità.
In definitiva, un ente già dotatosi del modello ex D. Lgs. n. 231/2001 e del piano anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ha certamente convenienza nell’implementare anche un sistema di gestione anti corruzione certificato, dal momento che quest’ultimo consente all’ente di fare propria una metodologia globalmente riconosciuta per la gestione complessiva dei rischi di corruzione. Successivo obiettivo sarà quello di comprendere nell’ambito di un unico sistema di gestione i plurimi sistemi di controllo richiesti dalle diverse normative anticorruzione applicabili.


24/09/2021
#Anac: Linee guida sugli affidamenti in-house

Dall'Anticorruzione le linee guida per gli affidamenti in-house, adesso si attende il parere del Consiglio di Stato

Anac (Autorità Nazionale AntiCorruzione) ha reso noto ieri che nella seduta del Consiglio dell’8 settembre scorso ha approvato la proposta di Nuove Linee guida in fatto di affidamenti in-house per le società pubbliche.

Il documento fa seguito alla Consultazione on-line avviata da Anac il 12 febbraio 2021. Le nuove linee guida diventeranno operative dopo che il Consiglio di Stato, a seguito della richiesta inoltrata con nota del 14 settembre scorso, esprimerà il proprio parere. Alla richiesta lAnac ha allegato i risultati della Consultazione e nel dettaglio:
- schema di linee guida
- schema di relazione AIR
- contributi pervenuti
- parere ART
- parere AGCM
- parere Arera

Scelta dell’in-house supportata da valide motivazioni
Nelle linee guida è precisato che prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l’in-house, invece della gara mettendo in grado anche cittadini e operatori economici esclusi dall’in-house di verificare e controllare se tali motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara.

Utilizzo ampio ed eccessivo dell’in-house
Anac dà indicazioni precise su come vanno rese pubbliche le ragioni che portano a scegliere l’in-house e ribadisce il principio che senza una motivazione adeguata l’affidamento di appalti e concessioni in-house è da considerarsi illegittimo. L’utilizzo ampio ed eccessivo, finanche indiscriminato, dell’in-house, che porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% delle assegnazioni, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale, ha spinto Anac a intervenire con le nuove linee guida.

L’Abuso dell’in-house
L’Anac evidenzia come l’abuso dell’in-house significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, applicazione del processo senza gara a situazioni opache. Spesso poi le società affidatarie risultano prive di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa. E soprattutto non presentano chiare ragioni di convenienza economica per tale affidamento, mostrando più una volontà di evitare la gara e privilegiare l’assegnazione diretta. Tutto questo senza alcuna preventiva verifica comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi rispetto al benchmark di settore.

70% della gestione dei rifiuti affidata con l’in-house
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, per esempio, gli affidamenti in-house sono quasi il 70% del totale: settanta affidamenti su 105 nel quadriennio 2016-2020.


23/09/2021
Certificazione ambientale: #Emas e Iso #14001 non sono equipollenti ex lege

Nella Delibera n. 244 del 23 marzo 2021, l’Anac rileva che l’equipollenza della registrazione Emas e della certificazione Iso 14001 non è stabilita ex lege. La Stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, può, alla luce del favor partecipationis, ritenere sostanzialmente equivalenti le due certificazioni quando, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche della singola gara, esse soddisfano egualmente l’interesse pubblico perseguito, e richiedere, ai fini della partecipazione, il possesso alternativo di una delle due. Tuttavia, in assenza di una corrispondenza ex lege, la Stazione appaltante può tenere in considerazione le oggettive differenze dei due sistemi di certificazione e, sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e attinenza con l’oggetto del contratto, esaltare il possesso di entrambe le certificazioni ambientali in sede di valutazione dell’offerta tecnica.


14/05/2021

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali grazie alla certificazione ISO 45001

Perché un’organizzazione dovrebbe implementare un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro con certificazione ISO 45001? Questa norma internazionale sui Sistemi di Gestione SSL, destinata a sostituire lo standard OHSAS 18001, ha l’obiettivo di supportare in modo significativo qualsiasi tip

 
Le attività formative Industry 4.0 sono agevolabili sotto forma di credito d’imposta per un valore pari al 40% del costo del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nella frequenza di corsi di formazione relativi alle tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. (Legge di Bilancio 2018 e Decreto Attuativo - Gazzetta Ufficiale 22/06/2018).

Proponiamo un ampio ventaglio di corsi di formazione Industry 4.0 che spaziano dalla gestione dell'innovazione all'automazione industriale, dal knowledge management all'organizzazione, offrendo il supporto per l’ottenimento del credito d’imposta del 40%.

L'agevolazione del credito d'imposta è utilizzabile in sinergia con altre opportunità di finanziamento quali la formazione Finanziata tramite i Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua ed altri incentivi previsti per la diffusione della cultura digitale 4.0.


12/11/2018

Rischio chimico e stabilimenti Seveso: giornata di confronto a Brescia

Tra le proposte lombarde di approfondimento sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose, l’incontro: “La metodologia per la valutazione dei programmi di gestione dell’invecchiamento delle attrezzature negli stabilimenti Seveso - soggetti coinvolti e modalità di [...]



07/11/2018
Reti di sicurezza, nuova guida Inail per la sicurezza nei cantieri

Pubblicato dall’Inail ha un nuovo documento tecnico dedicato alle reti di sicurezza con l’obiettivo di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di fornire informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.
Le reti di sicurezza contribuiscono a ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto e ben esprimono il concetto di protezione collettiva. Esse non vengono utilizzate frequentemente nei cantieri temporanei o mobili del nostro paese a causa di motivazioni di tipo culturale. Esistono applicazioni come la bonifica delle coperture in amianto o il rifacimento delle strutture secondarie dei tetti in legno in cui i benefici derivanti dal loro utilizzo sono evidenti.
I vantaggi di questo tipo di protezione collettiva sono legati alla facilità di posa e alle ridotte azioni sul corpo che il lavoratore subisce in caso di caduta. Le reti di sicurezza non vanno utilizzate nei casi in cui lo spazio vuoto sotto le stesse sia limitato o in quelli in cui è possibile che su di esse cada del materiale, come quello incandescente, che ne possa causare il facile danneggiamento.
Obiettivo del Quaderno Tecnico è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Fornisce informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.



01/08/2018
Sicurezza alimentare: pubblicata la nuova ISO 22000:2018

Lo scorso 19 giugno 2018 è stata pubblicata la nuova versione dello standard ISO 22000:2018, "Sistemi di Gestione della Sicurezza Alimentare".
La nuova versione ISO 22000:2018 introduce l’High Level Structure (HLS), coerentemente a tutte le norme di sistema, ad es. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, rendendo i diversi sistemi facilmente integrabili.
Il periodo di transizione previsto per le aziende già certificate con la precedente versione ISO 22000:2005 è di 3 anni.



03/07/2018
ISO 13009:2015 gestione delle spiagge.

La certificazione dimostra una gestione sostenibile delle spiagge e il rispetto dei requisiti di qualità del servizio e delle strutture
Le spiagge sono influenzate da diversi usi e bisogni e sono soggette a una notevole pressione turistica stagionale. Particolarmente complessa è quindi la loro gestione, che richiede necessariamente un’attenzione simultanea nei confronti di diversi aspetti.
Gli operatori balneari, scegliendo di certificare la gestione delle spiagge secondo lo standard internazionale ISO 13009: 2015, dimostrano ai turisti e ai residenti una gestione sostenibile delle spiagge e il rispetto di determinati requisiti di qualità del servizio e delle strutture



25/06/2018
Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, pubblicata la norma ISO 45001

Subito recepita dall’ente italiano di normazione, è il primo standard internazionale a trattare il tema della valutazione del rischio lavorativo, frutto di un iter lungo e complesso che ha visto il coinvolgimento di oltre 80 Paesi. Dall’Inail un contributo importante sia nella fase di redazione sia in quella di recepimento

ROMA - Al termine di un lungo e complesso iter redazionale, frutto di un laborioso e articolato compromesso tra oltre 80 Paesi, che ha visto anche il coinvolgimento dell’Inail sia nella fase di redazione sia in quella di recepimento nazionale, lo scorso 12 marzo è stata pubblicata la norma ISO 45001, primo e unico standard internazionale che tratta delle modalità e dei requisiti che un sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori deve possedere, raccordando le dinamiche sociali, economiche culturali e le differenti normative di ciascuno Stato dedicate al tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Uno strumento efficace per la riduzione degli indici infortunistici. La norma, subito recepita in Italia dall’UNI, ente di normazione nazionale, e già disponibile nella nostra lingua come UNI ISO 45001, si propone l’obiettivo di definire i requisiti operativi e di fornire una guida all’uso e all’applicazione di un sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro (Sgsl). A partire dalla pubblicazione, nel 2001, delle “Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Sgsl”, l’Inail ha promosso la diffusione nelle aziende di questo strumento dotato di un’indiscussa efficacia prevenzionale, confermata nel nostro Paese anche dalla riduzione degli indici infortunistici rilevati nelle imprese che lo hanno adottato.
 
Necessario il coinvolgimento dei vertici aziendali e dei lavoratori. Applicabile a qualsiasi organizzazione – indipendentemente da dimensioni, tipo e attività – la norma ISO 45001 tratta il tema della gestione del processo di valutazione del rischio lavorativo secondo una logica sistemica, definita e sviluppata seguendo il principio del miglioramento continuo a partire dal rispetto della legislazione, e si focalizza sull’utilità operativa e sulla bontà organizzativa del Sgsl, che prevede un forte impegno del vertice aziendale e il fattivo coinvolgimento dei lavoratori, sia nel processo decisionale che di applicazione vera e propria. Composta da un corpo centrale e da un Annex esplicativo, nell’edizione italiana è corredata di un’appendice informativa utile, a livello nazionale, per fornire un raccordo con la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Grazie al gruppo di lavoro innalzato il livello qualitativo dei requisiti. La collaborazione dell’Istituto alle attività di redazione e recepimento della norma ISO 45001 si è svolta attraverso il gruppo di lavoro “Metodi e sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro”, costituito nell’ambito della Commissione sicurezza di UNI e coordinato da Fabrizio Benedetti, coordinatore generale della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) dell’Inail. Il gruppo di lavoro ha consentito di sintetizzare le diverse posizioni e proposte durante i vari passaggi del processo di redazione e adozione nazionale, contribuendo in modo sostanziale a un progressivo innalzamento qualitativo del livello dei requisiti della UNI ISO 45001. La delegazione italiana che ha partecipato direttamente alle riunioni presso ISO, inoltre, è stata guidata da Antonio Terracina, coordinatore del Settore tariffe e rischi della stessa Contarp Inail.



18/06/2018
Attestazione SOA, cosa sta succedendo??

ANAC organo di Controllo per appalti pubblici negli ultimi due anni sta effettuando una vera e propria scrematura sulle società autorizzate SOA.
Il 2017 ha coinvolto ben tre società mentre ad oggi altre 2 società operanti nel settore hanno visto revocarsi il mandato.

Attico SOA di Roma in data 12 Giugno 2018 ha visto revocarsi il mandato con delibera del 6 Giugno 2018 con una sanzione di 30.000 €.
È giusto è doveroso informare che Attico SOA ha provveduto ad informare la clientela come prevede il comma 8 dell’art 73 del DPR 207/10.
Attico SOA ha presentato regolare ricorso al TAR Lazio, contestando nel merito le ragioni che lo hanno motivato e chiedendo al contempo una immediata tutela cautelare. È giusto inoltre evidenziare che le attestazioni in possesso delle società resta valido ed è efficace, sino alla naturale scadenza, così come previsto dall’art 73 comma 7 del DPR 207/10.

ITALSOA ORGANISMO DI ATTESTAZIONE SPA di Casalnuovo di Napoli da' notizia che con delibera n. 95 resa dal Consiglio dell'Autorita' nell'adunanza del 7 febbraio 2018 e' stato rilasciato il nulla osta a favore di Soa La Soatech S.p.A. di Catania, societa' cessionaria, all'acquisto del ramo d'azienda attivita' di attestazione della Soa Italsoa S.p.A., societa' cedente e in data 28.2.2018 e' stato stipulato l'atto Notar Benedetto Giusti n. rep.12613 registrato in data 6.3.2018 di cessione del ramo d'azienda. Pertanto, dalla data medesima ogni attivita' di qualificazione della Soa Italsoa S.p.A. e' cessata.

Queste ed altre notizie possono essere prese in visione e confermate dal portale ANAC di cui segue il Link: http://elencosoa.anticorruzione.it/public/

Anche Accredia come ANAC sta effettuando dei controlli sulle aziende certificate ISO 9001 che a quanto pare non risultano conformi.



11/06/2018
Bando Isi 2017, sul sito Inail inseriti più di 17mila progetti

Terminata la prima fase della procedura per l’assegnazione dei 249 milioni di euro di incentivi a fondo perduto per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Le date di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande saranno comunicate a partire dal 7 giugno

ROMA - Sono più di 17mila i progetti inseriti sul sito Inail entro le ore 18 di giovedì 31 maggio, alla scadenza della prima fase della procedura per l’assegnazione dei 249.406.358 euro messi a disposizione dall’Inail con il bando Isi 2017, ottava edizione dell’iniziativa con cui l’Istituto dal 2010 ha stanziato complessivamente oltre 1,8 miliardi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Le regole tecniche online almeno una settimana prima del “click day”. A partire da giovedì 7 giugno le imprese i cui progetti hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro online delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. I giorni e gli orari di apertura dello sportello informatico saranno comunicati sul sito Inail a partire dalla stessa data. Le regole tecniche che illustrano le modalità di funzionamento dello sportello informatico saranno pubblicate sul portale dell’Istituto almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.
 
I cinque assi di finanziamento. I 249 milioni di euro del bando Isi 2017 sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti presentati: progetti di investimento e per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (per i quali sono a disposizione 100 milioni di euro), progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (44.406.358 euro), progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (60 milioni di euro), progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori del legno e della ceramica (10 milioni di euro) e progetti per le micro e piccole imprese che operano nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (35 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni destinati alla generalità delle imprese agricole e in cinque milioni per i giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria).



08/06/2018
Indice di percezione della corruzione: l'Italia migliora la propria posizione

Il nuovo Indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International pubblicato oggi fotografa un’Italia migliore rispetto all’anno scorso: il CPI 2017 posiziona il nostro Paese al 54° posto nel mondo (su 180 Paesi), con un incremento di 6 posizioni, ma un punteggio tuttavia non ancora pienamente sufficiente di 50 su 100. Le posizioni scalate dal 2012, anno dell’approvazione della legge anticorruzione, ad oggi sono 18, di cui 15 da quando è stata creata l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Un progresso in controtendenza con l’andamento della maggior parte degli altri Paesi a livello globale che faticano a migliorarsi.

A livello continentale, l’Italia non è più fanalino di coda d’Europa: se le passate edizioni hanno visto il nostro Paese gravitare nelle ultimissime posizioni, quest’anno qualche posizione è stata risalita anche se il nostro Paese è ancora 25esimo su 31, lontano dai vertici della classifica. “Il miglioramento registrato quest’anno è frutto dell’impegno italiano in questi ultimi anni sul fronte anticorruzione: dopo la legge Severino del 2012 sono stati fatti diversi progressi, tra cui l’approvazione delle nuove norme sugli appalti, l’introduzione dell’accesso civico generalizzato e, soprattutto, la recente legge a tutela dei whistleblower. Non va neppure trascurato l’importante lavoro svolto da ANAC per prevenire il fenomeno e garantire un migliore funzionamento delle amministrazioni pubbliche” dichiara Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia.

Riteniamo che anche la implementazione della UNI ISO 37001 darà il suo contributo al miglioramento della posizione italiana. La norma sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, infatti, sta riscontrando molto interesse tra le aziende italiane, che la vedono come strumento di qualifica nei confronti dei grandi committenti e della pubblica amministrazione, oltre che come fattore di presidio del rischio. Norma ancora giovane (la sua pubblicazione risale a fine 2016), la UNI ISO 37001 introduce la cultura della valutazione del rischio e della due diligence, spingendo le aziende a introdurre controlli e procedure per mitigare il rischio corruzione.



31/05/2018
Cosa fare e come fare un Avallimento? Cosa si rischia?

ANAC ha redatto un Vademecum per non fare errori tali da rischiare l’esclusione dalle gare.

http://www.promosricerche.org/news/avvalimento-e-soccorso-istruttorio-da-anac-una-guida



26/05/2018
Siete pronti per il GDPR?
Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la nuova norma che regolamenta l’utilizzo e il trattamento dei dati personali a livello europeo, con lo scopo di rafforzare la protezione della privacy dei cittadini. La legge supera i decreti nazionali attualmente vigenti nei singoli paesi e si pone come normativa valida per tutti gli Stati Membri della Comunità Europea. Il GDPR introduce nuove regole che impongono alle imprese l’adozione di misure di sicurezza specifiche per proteggere i dati sensibili degli individui e sanzioni severe nel caso di violazioni degli obblighi imposti. Le aziende dovranno pertanto allinearsi alle nuove regole di privacy e investire nell’adozione di processi e strumenti informatici adeguati per il rispetto della nuova normativa, insieme ad eventuali integrazioni di polizze assicurative per coprire possibili danni propri e a terzi.
La scadenza per adeguarsi al GDPR è prevista per il 25 maggio 2018: entro questa data le imprese sono obbligate ad adottare procedure e tecnologie che, oltre a garantire il rispetto della legge, aiutino anche a migliorare la sicurezza aziendale e la continuità operativa. Il nuovo regolamento introduce inoltre l’obbligo di notifica dei data breach (violazione dei dati) all’autorità competente entro limiti di tempo ristretti e prestabiliti.

Quali sono le sanzioni nel GDPR?
Da non dimenticare, le severe sanzioni per le imprese che non rispetteranno i nuovi obblighi, con multe fino a 20 milioni di euro o corrispondenti al 4% del fatturato annuo globale. Le sanzioni scatteranno per chi non si adegua alla normativa entro i termini previsti e nei casi in cui, nonostante l’adempimento, emergano carenze regolamentari in seguito a violazioni dei dati.
Il tempo per adeguarsi è poco: solo il 27% delle imprese italiane conosce i nuovi obblighi in materia di protezione dati ed appena il 9% sta provvedendo ad allinearsi alle nuove regole di privacy. Criticalcase, in collaborazione con un’azienda del Gruppo specializzata in soluzioni di sicurezza, fornisce un servizio ad hoc per aiutare le aziende a diventare compliant con la nuova normativa, evitando che il GDPR 2018 si trasformi in un costo ma che rappresenti invece un’opportunità per proteggere i dati e sviluppare il business.

https://www.pmi.it/impresa/normativa/265339/gdpr-il-sistema-sanzionatorio.html?utm_source=newsletter...

Come conformarsi al GDPR?
Il nuovo Regolamento sulla Privacy obbliga le aziende a cambiare la propria struttura ad un livello profondo, modificandone i processi e l’organizzazione in modo che tutti i dati personali vengano elaborati e trattati secondo le norme corrette di sicurezza e con assoluta trasparenza. Il GDPR prevede non solo implementazioni tecniche, ma anche modifiche organizzative. Tra queste vi è l’obbligo di nominare un Titolare del Trattamento dei Dati (TTD), di un Responsabile del Trattamento dei Dati (RTD) e, in funzione della tipologia dei dati raccolti, di un Data Protection Officer (DPO). Il DPO sarà il responsabile della protezione dei dati all’interno dell’azienda e avrà il compito di verificare l’applicazione delle normative di data privacy.



20/04/2018
Niente più autorizzazioni Comunali per moltissimi lavori di edilizia, dal 22 aprile: l’elenco completo.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo elenco completo dei lavori di ristrutturazione, manutenzione, impiantistica che si possono effettuare in casa senza Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e comuni e che sarà effettiva a partire dal 22 aprile.
Vengono messe in edilizia libera alcune opere di arredo da giardino oggetto di frequente contestazione: muretti, fontane, ripostigli per attrezzi, ricoveri per animali. Ma anche gazebo e pergolati. Per quanto riguarda le tensostrutture: per installarle servirà una comunicazione, mentre tutte le attività successive saranno libere. Stesso discorso per l’adeguamento degli impianti di estrazione fumi, spesso oggetto di contenzioso nei rapporti tra vicini.
Ecco la lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera: tra questi rientrano anche pannelli solari, condizionatori, cappotti termici, rifacimento dei bagni e degli impianti, ma anche la realizzazione di controsoffitti, il cambio degli infissi e l’installazione delle inferriate alle finestre.

MANUTENZIONE ORDINARIA
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna;
Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) intonaci interni e esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di rivestimenti interni ed esterni;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di serramenti e infissi interni ed esterni;
Installazione, comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento di inferriate e altri sistemi anti intrusione;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi di rifinitura delle scale;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento di eventuali elementi accessori su scale retrattili e di arredo;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere;
Riparazione, rinnovamento, sostituzione di manti di copertura;
Riparazione, sostituzione, installazione di controsoffitti non strutturali;
Riparazione, rinnovamento di controsoffitti strutturali;
Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all’integrazione impiantistica e messa a norma di comignoli o terminali a tetto di impianti di estrazione fumi;
Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici di ascensori e impianti di sollevamento verticale.

GLI IMPIANTI
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas;
Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico;
Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento di impianti di illuminazione esterni;
Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma di impianti destinati alla protezione antincendio;
Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di climatizzazione;
Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma di impianti di estrazione fumi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di antenne e parabole e altri sistemi di ricezione e di trasmissione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

AREE PERTINENZIALI, GIARDINI, GAZEBO E PERGOLATI
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento e intercapedini;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di locali tombati;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di pavimentazioni esterne, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi;
Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento di vasche di raccolta delle acque;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere per arredo da giardino (ad esempio barbecue in muratura, fontane, muretti, sculture, fioriere, panche e assimilate);
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebodi limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di giochi per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pergolati di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ricoveri per animali domestici e da cortile, voliere e assimilate, con relativa recinzione;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di ripostigli per attrezzi, manufatti accessori di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di sbarre, separatori, dissuasori e stalli di biciclette;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di tende, pergole, coperture leggere di arredo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi divisori verticali non in muratura.

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Interventi edilizi che siano volti all’eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici e che non comportino allo stesso tempo la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che vadano ad alterare la sostanza dell’edificio, per i quali è necessario un titolo abilitativo;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di ascensori e montacarichi;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento ed eventuale messa a norma di servoscala o di impianti che abbiano natura assimilabile;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di rampe;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di apparecchi sanitarie di impianti igienico e idro-sanitari;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei cosiddetti «dispositivi sensoriali»;
Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi interventi su impianti idrici;
Manutenzione e gestione di impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell’acqua di agricoltura;
Manutenzione, gestione e livellamento di terreni agricoli e pastorali;
Manutenzione e gestione di vegetazione di carattere spontaneo.

LE OPERE TEMPORANEE
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;
Installazione, previa Comunicazione di inizio dell’avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dell’inizio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di stand fieristici;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di servizi igienici mobili;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tensostrutture, pressostrutture e altre strutture che siano assimilabili a queste;
Installazione, previa Comunicazione avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di elementi espositivi di varia natura;
Installazione, previa Comunicazione di avvio dei lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di aree di parcheggio provvisorio, purché gli interventi siano effettuati nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente.

ALTRI INTERVENTI, PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori del perimetro dei centri storici;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaicie generatori microeolici;
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
Manufatti leggeri posti all’interno di strutture ricettive;
Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di serre compresi elementi di appoggio e o di ancoraggio;
Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a norma degli impianti;
Attività di ricerca nel sottosuolo. Installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di opere strumentali all’attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.



10/04/2018
Il 12 marzo 2018 è una data importante per le norme ISO sui Sistemi di Gestione. E' infatti il giorno della pubblicazione di ISO 45001:2018, nuovo standard sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che sostituirà il precedente OHSAS 18001.

A seguito della pubblicazione, comincerà ora il periodo di 3 anni durante il quale effettuare la "migrazione", per tutte le imprese già certificate OHSAS 18001, oppure per acquisire la nuova certificazione secondo le direttive e i requisiti della ISO 45001:2018



28/03/2018
Detrazione IVA senza dichiarazione legittima

La Corte di Cassazione chiarisce quando è legittima la detrazione IVA anche in caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione annuale.

Con l’Ordinanza n. 6488/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il contribuente in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa per avere accesso alla detrazione IVA ha diritto al credito di imposta relativo a tale agevolazione, anche se ritarda od omette di presentare la dichiarazione annuale IVA

Sentenza Cassazione
Tra le motivazioni avanzate dai giudici della Corte di Cassazione anche una pronuncia delle Sezioni Unite (Sentenza n. 17757/2016) riguardante un’analoga assenza di dichiarazione annuale con presenza di eccedenza di imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti. In queste situazioni deve essere riconosciuta la detrazione fiscale, a condizione che siano stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per l’agevolazione.

Nel caso in esame, la cartella di pagamento impugnata dal contribuente era stata emessa per omesso versamento IVA in conseguenza del mancato riconoscimento del credito IVA vantato dalla contribuente, motivato dal fatto che la dichiarazione annuale IVA era stata presentata tardivamente.

I giudici chiariscono inoltre che l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali per la detrazione spetta al contribuente.



23/03/2018
Il 25 Maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati (Privacy)

Questo il Link alla guida dal Portale del Garante per Privacy:
http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione...

Non esiste ancora una normativa applicabile e quindi nessuna certificazione.
Quindi, attenzione ai venditori di fumo in materia di certificazioni sul trattamento dei dati in conformità al nuovo regolamento europeo che entrerà in vigore nel 2018




15/03/2018
QUALI CATEGORIE SOA SI APPLICANO ALLE TRAVI PREM?

Le Travi PREM di categoria strutturale "a", sia con fondello in acciaio che senza fondello, sono delle strutture in acciaio che, dopo il getto, diventano Miste Acciaio-Calcestruzzo per cui ricadono sotto la Categoria OS18-A (Componenti strutturali in acciaio). Nel caso delle Travi PREM con fondello prefabbricato in cls, invece, si applica la OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato).
Le Travi PREM di categoria strutturale "b" con fondello in cls sono dei componenti prefabbricati strutturali in c.a. che, dopo il getto, diventano travi di calcestruzzo armato per cui ricadono sotto la Categoria OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato) mentre le Travi PREM di categoria strutturale "b" senza fondello sono delle gabbie (ancorchè prefabbricate ed autoportanti) da c.a. che, dopo il getto, diventano travi di calcestruzzo armato per cui, a rigore, ricadono solamente sotto la Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) come tutte le gabbie preformate da c.a..




07/03/2018
LA DATA BREACH SECONDO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY
 
Manca poco al ‪25 maggio 2018‬, data in cui tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea dovranno obbligatoriamente adeguarsi al General Data Protection Regulator “GDPR”.
 
Tra le tante novità apportate dal nuovo regolamento sulla protezione dei dati personali una delle più significative consiste proprio nell’obbligo, per le aziende e per le amministrazioni pubbliche, di comunicare al Garante Privacy entro ristrettissimi limiti di tempo qualsivoglia violazione dei dati personali “data breach”.
 
Detto ciò occorre indagare sul significato che il nuovo Regolamento attribuisce al concetto di “data breach”.
 
Sul punto l’art. 4, comma 12, del GDPR definisce la violazione dei dati personali come qualsivoglia violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati.
 
Il nuovo Regolamento estende al Titolare del Trattamento l’obbligo di comunicare al Garante Privacy eventuali violazioni dei dati personali a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o calamità naturali, come ad esempio incendi o alluvioni.
 
Giova, peraltro, precisare che prima della riforma, tale obbligo era limitato ai soli “fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico”.
 
La ratio di tale prescrizione è chiaramente quello di consentire al Garante Privacy di attivarsi il prima possibile, valutare tempestivamente la gravità della situazione e stabilire, eventuali, misure correttive che il Titolare del Trattamento dovrà adottare al fine di ridurre al minimo i pericoli per la Privacy dei soggetti interessati a cui i dati personali si riferiscono.
 
In caso di data breach ovvero di perdita, distruzione, modifica o diffusione indebita di dati personali si viene a creare una situazione di grave pregiudizio che, se non adeguatamente e tempestivamente affrontata, può provocare un danno fisico, materiale o immateriale, sociale o addirittura economico alla persona fisica interessata. Senza dimenticare l’enorme danno all’immagine dell’Azienda o dell’Amministrazione che ha subito la violazione.
 
Quanto alle tempistiche, l’Art. 33 impone al Titolare del Trattamento di notificare la violazione all’autorità di controllo entro 72 ore dal momento in cui ne viene a conoscenza. Il tempo di riferimento da cui iniziano a decorrere i termini della notifica è individuato, quindi, dal momento in cui il Titolare acquisisce consapevolezza dell’avvenuta violazione.
 
La suddetta violazione deve essere effettuata dal Titolare del Trattamento in modo chiaro e specifico e deve in particolare modo contenere la descrizione della natura della violazione, delle circostanze e dei provvedimenti adottati o che si intendono adottare per porvi rimedio e attenuare i possibili effetti negativi. Nella suddetta comunicazione deve inoltre essere indicato il Responsabile della Protezione dei dati con i relativi dati di contatto.
 
Nell’ipotesi in cui non vengano rispettati gli obblighi previsti dal Regolamento in materia di “data breach”, sono previste sanzioni pecuniarie fino a 10.000.000 euro o per le imprese fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.




26/02/2018
Il Modello 231/01 e i suoi vantaggi per le Aziende. Con questo modello si può accedere al Rating di Legalità.
Vediamo di cosa si tratta.
 
E’ un reale fattore di vantaggio competitivo per gli operatori economici.
 
Volto alla promozione e all’introduzione della legalità in ambito aziendale, il Rating di Legalità è lo strumento di valutazione che certifica il rispetto della legalità da parte dell’azienda.
E’ rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con un sistema di punteggio da 1 a 3 identificato in stellette, relativo al grado di rispetto dei parametri di best practice da parte delle imprese.
 
Quali sono i vantaggi del Rating di Legalità?
• Le Pubbliche Amministrazioni accordano alle imprese in possesso di Rating:
1. preferenza in graduatoria nell’aggiudicazione di bandi;
2. attribuzione di punteggi maggiori rispetto alle organizzazioni sprovviste di Rating;
3. riserva di una parte delle risorse finanziarie allocate.
• Gli Istituti di Credito accordano alle imprese in possesso di Rating:
1. riduzione delle tempistiche per le richieste di finanziamento;
2. riduzione dei costi di istruttoria;
3. condizioni economiche più favorevoli per l’erogazione del credito.
 
Requisiti dell’impresa
L’impresa per fare richiesta di rating di legalità deve:
1. Avere sede operativa in Italia
2. Avere un fatturato minimo di 2 milioni di euro (riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza)
3. Essere iscritta al registro delle imprese da 2 anni
 L’impresa non deve essere:
1. Destinataria di sentenze di condanna, né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al D.lgs. n. 231/01
2. Condannata per gli illeciti antitrust gravi, o per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori
3. L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili
 
Requisiti per due stellette
• Aver adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/01
• Rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria
• Aver aderito a Codici Etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria
 
Requisiti per tre stellette
• Aver adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. n. 231/01
• Utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge
• Adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility
• Essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa
 
La validità del rating è di due anni, dopo deve essere rinnovato a richiesta dell’impresa interessata.

Vantaggi
Perchè conviene ottenere il Rating di legalità?
Il Rating di legalità permette alle aziende di ottenere numerosi vantaggi competitivi:
• più opportunità di business,
• maggiore trasparenza e visibilità sul mercato
• migliore immagine sul territorio di appartenenza (anche grazie all’apposita sezione sul sito dell’AGCM con i nomi delle imprese titolari del Rating).
Oltre ai vantaggi competitivi, esistono anche benefici di natura economica, visto che il Rating è riconosciuto a norma di legge:
1. dalle amministrazioni pubbliche, che tengono conto delle imprese “stellate” nell’emanazione di bandi o nella concessione di finanziamenti. come?
• concedendo preferenza in graduatoria;
• attribuendo un punteggio aggiuntivo;
• riservando una quota delle risorse finanziarie allocate.
2. dagli istituti di credito tengono conto del rating:
• riducendo la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di finanziamento (fino al 50%);
• variando la determinazione delle condizioni economiche di erogazione, se ne riscontra rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.
3. dal nuovo codice degli appalti, che inserisce il rating di legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara:
• all’art. 93: nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del rating di legalità.
• all’art. 95: le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior rating di legalità dell’offerente.




17/02/2018
Modello Organizzativo 231

* Vuoi ottenere una maggiore tutela contro i comportamenti illeciti?
* Vuoi attenuare o eliminare il rischio di sanzioni pecuniarie?
* Vuoi ridurre il rischio amministrativo e la perdita di competitività sul mercato?
Supportiamo le aziende che desiderano adottare il Modello Organizzativo Ex D.Lgs 231/2001 (Modello Organizzativo), offrendo un servizio completo di consulenza.

 Il Modello Organizzativo Ex D.Lgs 231/2001 (di seguito anche Modello Organizzativo) è stato sviluppato dal legislatore allo scopo di
favorire l’impresa nell’anticipare i reati previsti dell’entrata in vigore del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 recante disposizioni in materia di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Sulla base del decreto, non solo i singoli individui ma anche le società possono rispondere in sede amministrativa di fatti illeciti materialmente compiuti da una persona fisica che risulti in qualche modo legata alla società stessa.

Per ovviare a questo rischio importante, le aziende possono cautelarsi adottando e facendo rispettare Modelli di organizzazione e gestione interna.

COME FUNZIONA IL MODELLO 231
L’adozione di un Modello Organizzativo 231 consente di difendersi da numerose tipologie di reato, rispetto alle quali conviene che una Società adotti efficaci procedure e processi di gestione del rischio:
o reati contro le pubbliche amministrazioni (es. truffa, concussione, corruzione,…); o reati contro la fede pubblica (es. falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo,…); o reati societari (es. falso in bilancio, aggiotaggio,…); o abusi di mercato (es. abuso di informazioni privilegiate,…); o reati transnazionali (es. riciclaggio,…); o delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; o delitti contro la personalità individuale; o delitti tentati.
La più recente evoluzione della normativa ha incluso, inoltre, altre tipologie di reati che si estendono al campo della salute e sicurezza e dell’ambiente.

Una Società che intenda dotarsi del Modello Organizzativo 231, mette in atto un sistema di gestione e minimizzazione del rischio che le consente di:
• ottenere una maggiore tutela verso comportamenti illeciti dei propri dipendenti;
• attenuare o eliminare il rischio di sanzioni pecuniarie, alcune delle quali di non indifferente portata;
• ridurre il rischio amministrativo e la perdita di competitività sul mercato.
Relativamente alle potenziali aree di rischio, con la nostra consulenza sarà possibile sviluppare una serie di iniziative di assistenza per:
1. l’adeguamento di:
• procedure e standards interni tesi a prevenire ragionevolmente la commissione dei reati previsti dalla norma;
• un sistema di deleghe di funzioni, volto all’identificazione dei centri di responsabilità ed alla descrizione dei compiti assegnati all’interno dell’Organizzazione.
2. la redazione delle linee guida del codice di condotta/etico.
3. l’attivazione dell’organismo interno, dedicato a vigilare sul funzionamento, aggiornamento ed osservanza del modello organizzativo e di gestione e dei suoi elementi costitutivi.
Tale attività sarà estesa a tutte le aree che, concordemente con l’Organizzazione, si considereranno potenzialmente esposte ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.




09/02/2018
Attraverso l’INAIL si ha la possibilità di accedere a investimenti con contributo a fondo perduto del 65% su attrezzature, macchinari e rimozione di amianto.
La scadenza per inoltrare la domanda di partecipazione e il 31 Maggio 2018.

Vediamo cosa è il Bando ISI INAIL

L’Avviso pubblico Isi 2017 ha l’obiettivo:
* di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori;
* di incentivare le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, ridurre il livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali, ciò al fine di soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione assicurando, al contempo, un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
 
Fondi a disposizione
Con l’Avviso pubblico Isi 2017 Inail mette a disposizione Euro 249.406.358,00 suddivisi in 5 Assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e secondo le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle domande.
Il contributo viene erogato in conto capitale e varia in base all’Asse di finanziamento. Nell’Avviso pubblico Isi 2017 sono specificati i parametri e gli importi minimi e massimi finanziabili.
 
Soggetti destinatari
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per i progetti finalizzati alla riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (Asse 2) posso partecipare anche gli Enti del terzo settore in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
 
Accesso alla procedura online
Prima fase: accesso alla procedura da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
Seconda fase: invio della domanda online da effettuarsi con i tempi e le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.
Terza fase: conferma della domanda online tramite l’invio della documentazione a completamento da effettuarsi nei tempi e con le modalità di cui all’Avviso pubblico Isi 2017.




02/02/2018
I Fondi interprofessionali nascono in attuazione della Legge 388/2000, che consente alle imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi obbligatori INPS alla formazione dei propri dipendenti.

Con tale contribuzione, il Fondo di destinazione provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.

Questi i vantaggi dell’adesione ad un Fondo Interprofessionale:
* Il Fondo finanzia le attività formative dei lavoratori delle imprese aderenti, senza ulteriori costi per le Aziende.
* Il datore potrà adempiere ai propri obblighi sulla formazione continua dei dipendenti senza gravare sul proprio budget.
* Il Consulente sarà coinvolto direttamente nella gestione delle attività.




26/01/2018
Il nuovo Codice Appalti i dati relativi agli ultimi anni fino 2017 da cui si può evincere l’importanza di essere certificati con la ISO 9001 per la qualità e la ISO 14001 per l’ambiente e delle Attestazioni SOA

Ulteriori informazioni al seguente Link:
https://www.accredia.it/2017/12/21/osservatorio-in-pillole-il-nuovo-codice-appalti-una-misura-strate...




18/01/2018
Nuovo bando ISI INAIL più di 249 milioni di Euro per la prevenzione nelle Aziende. Si allarga la platea dei destinatari degli incentivi. La prima fase si concluderà alle ore 18:00 del 31 Maggio 2018.

Ulteriori informazioni al seguente Link:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-bando-isi-2017.html




12/01/2018
Che cosa è la UNI EN 15628 e a chi può necessitare.

La manutenzione, essendo parte di complessi processi produttivi, necessità di una qualificazione sia del sistema manutentivo quanto del personale che vi opera.
Ne consegue quindi che debbano essere predisposte procedure, metodi, modalità d’esecuzione, valutazione dei requisiti e documentazione del personale addetto alla manutenzione.

In merito, si fa riferimento alla norma la UNI EN 15628: "Qualifica del personale di manutenzione".
Certificare le queste competenze significa poter dimostrare una professionalità sempre più strategica per gli asset aziendali, e il raggiungimento da parte del candidato dei requisiti di competenza richiesti viene formalizzato mediante l’iscrizione in uno specifico registro relativo alla competenza accertata.

Il riconoscimento della professionalità è attuato tramite un processo rigoroso di valutazione delle competenze individuali. Questo giova al Professionista, alle aziende industriali ma anche alle aziende fornitrici di servizi di manutenzione, che hanno l’opportunità di accrescere il livello di professionalità delle proprie risorse umane e documentare alle aziende committenti le competenze e la qualità dei propri professionisti.




04/01/2018
Pubblicata la UNI CEI EN ISO 17034 (per i produttori di materiali di riferimento) e a chi può necessitare.

Di seguito il Link per saperne di più:
https://www.accredia.it/2017/11/10/pubblicata-la-uni-cei-en-iso-17034-per-produttori-di-materiali-di...