Testo Unico Ambientale 152/06-Labirinto Ambientale

Testo Unico Ambientale 152/06-Labirinto Ambientale

D.Lgs. 152/2006

 


La storia racconta che i più grandi progetti per salvare il mondo sono normali conseguenze di catastrofi annunciate

Il D.Lgs. 152/2006 con le sue innumerevoli modifiche, rappresenta il centro normativo per la Gestione dei Rifiuti.
In particolare, come recita l'articolo 177 della parte IV del citato Decreto, si evidenzia:

1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati,  anche  in  attuazione delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva 2008/98/CE, (così come modificata dalla direttiva  (UE)  2018/851)) prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e  la  salute  umana, (evitando  o  riducendo  la  produzione  di  rifiuti,  gli   impatti negativi) della produzione e della gestione dei  rifiuti,  riducendo gli  impatti  complessivi  dell'uso  delle  risorse  e  migliorandone l'efficacia ((e l'efficienza che costituiscono elementi  fondamentali per  il  passaggio  a  un'economia  circolare  e  per  assicurare  la competitività a lungo termine dell'Unione)).

2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attività  di  pubblico interesse.

3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi  per  l'acqua,  l'aria,  il  suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il  paesaggio  e  i  siti  di  particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui  alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di  programma o protocolli d'intesa anche  sperimentali,  di  soggetti  pubblici  o privati.

6. I soggetti di cui  al  comma  5  costituiscono,  altresì,  un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto  unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle  norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi  di  certificazione attinenti direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i  criteri e con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera  a),  e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  norme e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, previste dalle  direttive  comunitarie  e relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge 21 giugno 1986, n. 317.

7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i  rispettivi ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela    dell'ambiente  e dell'ecosistema contenute nella parte  quarta  del  presente  decreto entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione.

8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del  presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto  superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.