Elenco Codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti CEER-Labirinto Ambientale

Elenco Codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti CEER-Labirinto Ambientale

Elenco CEER

 
La storia racconta che i più grandi progetti per salvare il mondo
sono normali conseguenze di catastrofi annunciate.

Elenco aggiornato con la pubblicazione in G.U.U.E. del 06/04/2018
La Classificazione dei rifiuti ai fini dell’ Allegato D
Definizioni.
1.  «sostanza  pericolosa»,  una   sostanza   classificata   come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2  a  5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
    2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio,  arsenico, cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,  mercurio,   nichel,   selenio, tellurio, tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in forme metalliche nella misura in cui questi  sono  classificate  come pericolose;
    3.  «policlorodifenili  e  policlorotrifenili»  (PCB),   i   PCB, conformemente alla definizione di cui  all'articolo  2,  lettera  a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio;
    4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti:  qualsiasi composto  di  scandio  vanadio,  manganese,  cobalto,  rame,  ittrio, niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,  cromo,  ferro,  nichel,  zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura in cui questi sono  classificati  come pericolosi;
    5. «stabilizzazione», i processi che modificano la  pericolosità dei componenti dei rifiuti e  trasformano  i  rifiuti  pericolosi  in rifiuti non pericolosi;
    6. «solidificazione»,  processi  che  influiscono  esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi,  senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi;
    7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che  contiene, dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi,  che  non sono stati completamente trasformati in componenti non  pericolosi  e che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente  nel  breve,  medio  o lungo periodo.
Valutazione e classificazione.
Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Nel  valutare  le  caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  si applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV  del  decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i  valori  soglia per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla  Parte  IV del decreto legislativo n. 152  del  2006.  Quando  una  sostanza  è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, non viene presa in considerazione per il calcolo  del  valore  limite  di concentrazione.
Laddove una caratteristica di pericolo di un  rifiuto è  stata  valutata  sia  mediante  una  prova  che  utilizzando   le concentrazioni di sostanze pericolose come indicato  nell'Allegato  I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevalgono  i risultati della prova.
Classificazione di un rifiuto come pericoloso.
I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si  applichino  le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Ai rifiuti  cui  potrebbero  essere  assegnati  codici  di  rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni:
l'iscrizione di  una  voce  nell'elenco  armonizzato  di  rifiuti contrassegnata  come  pericolosa,  con  un  riferimento  specifico  o generico a «sostanze pericolose», è  opportuna  solo  quando  questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che  determinano  nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a  HP  8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del  decreto legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della  caratteristica  di pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto  del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; una caratteristica di pericolo può essere  valutata utilizzando la  concentrazione  di  sostanze  nei   rifiuti,   come   specificato nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n.  440/2008  o altri  metodi  di  prova  e  linee  guida  riconosciuti   a   livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana; i  rifiuti  contenenti  dibenzo-p-diossine  e   i dibenzofurani policlorurati   (PCDD/PCDF),    DDT    (1,1,1-tricloro-2,2-bis    (4-clorofenil)  etano),  clordano, esaclorocicloesani   (compreso   il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro,  esaclorobenzene,  clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile  e/o  PCB in  quantità  superiori  ai  limiti   di   concentrazione   di   cui all'allegato IV del  regolamento  (CE)  n.  850/2004  del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (1)  devono  essere   classificati   come pericolosi; i limiti di concentrazione di cui all'Allegato I  alla  Parte  IV del decreto legislativo n. 152 del 2006  non  sono  applicabili  alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati  da  sostanze pericolose).  I  residui  di  leghe  che  sono  considerati   rifiuti pericolosi sono  specificamente  menzionati  nel  presente  elenco  e contrassegnati con un asterisco (*);  se del caso,  al  momento  di  stabilire  le  caratteristiche  di pericolo  dei  rifiuti  si  possono  prendere  in  considerazione  le seguenti note contenute nell'allegato  VI  del  regolamento  (CE)  n. 1272/2008:
1.1.3.1.    Note     relative     all'identificazione,  alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F,  J, L, M, P, Q, R, e U;
1.1.3.2. Note relative alla classificazione e all'etichettatura delle miscele: note 1, 2, 3 e 5;  dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un  tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce  di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti.  Tutte  le altre  voci  dell'elenco  armonizzato  di  rifiuti  sono  considerate rifiuti non pericolosi.
Elenco dei rifiuti.
I  diversi  tipi  di  rifiuti  inclusi  nell'elenco  sono  definiti specificatamente mediante il codice a  sei  cifre  per  ogni  singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per identificare  un  rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
identificare  la  fonte  che  genera  il  rifiuto  consultando  i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a  sei  cifre riferito al  rifiuto  in  questione,  ad  eccezione  dei  codici  dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.
Occorre rilevare che è  possibile  che  un  determinato  impianto  o  stabilimento  debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. 
Per  esempio, un costruttore di automobili può reperire i rifiuti che produce  sia nel  capitolo  12  (rifiuti  dalla  lavorazione  e  dal   trattamento superficiale di metalli), che nel  capitolo  11  (rifiuti  inorganici contenenti metalli  provenienti  da  trattamento  e  rivestimento  di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso  di  rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione;  
Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da  17  a  20  si presta per la classificazione  di  un  determinato  rifiuto,  occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure  mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il  codice  99  (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre  del  capitolo  che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.
RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE, DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCIE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
	  RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICARIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

RIFIUTI PRODOTTIDAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI
SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO
	  RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL'ELENCO
RIFIUTI DELLE OPERAZIONE DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICI
RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA
RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Banche dati ISPRA, contenenti l'Elenco nazionale
delle autorizzazioni e comunicazioni

ABRUZZO - BASILICATA - CALABRIA - CAMPANIA - EMILIA_ROMAGNA - FRIULI_VENEZIA_GIULIA
-
LAZIO - LIGURIA - LOMBARDIA - MARCHE - MOLISE - PIEMONTE - PUGLIA - SARDEGNA
-
SICILIA - TOSCANA - TRENTINO_ALTO_ADIGE - UMBRIA - VAL_D'AOSTA - VENETO

Mappa Impianti Rifiuti Speciali