Il D.Lgs. 152/2006 con le sue innumerevoli modifiche, rappresenta il centro normativo per la Gestione dei Rifiuti.
In particolare, come recita l'articolo 177 della parte IV del citato Decreto, si evidenzia:
1.
La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle
direttive comunitarie, in particolare della direttiva
2008/98/CE, (così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851))
prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana,
(evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti
negativi) della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone
l'efficacia ((e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali
per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la
competitività a lungo termine dell'Unione)).
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.
3.
Sono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o
complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
4.
I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5.
Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo
Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i
poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione
dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta
del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi,
ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli
d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6.
I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, altresì, un sistema
compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e
con le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), e nel
rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e
delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla legge 21
giugno 1986, n. 317.
7. Le
regioni e le province autonome adeguano i rispettivi
ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
8. Ai fini
dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può
avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.