214-ter. Determinazione delle condizioni per
l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma
semplificata
1. L'esercizio
delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o
componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma
1, lettera q), sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal
decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle cittÃ
metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate
all’articolo 216. Gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l’inizio delle operazioni di preparazione per
il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero
della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto
delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma
2.
(comma così modificato
dall'art. 35, comma 1, lettera h), della legge n. 108 del 2021)
2. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità operative, le
dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione
degli operatori necessari per l'esercizio delle operazioni di
preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le
condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a
operazioni di preparazione per il riutilizzo.